Sentenze dei Tribunali pubbliche per tutti

Da giovedì 14 dicembre sarà online la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione, realizzata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, l’Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). Lo rende noto il Consiglio Nazionale Forense con un comunicato. Nella BDP saranno consultabili tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità nei Tribunali e nelle Corti d’Appello. Il collegamento alla Banca Dati Pubblica sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST). Dopo l’autenticazione, tramite i sistemi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Spid, CIE e CNS), sarà possibile ricercare i provvedimenti utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46237-sentenze-dei-tribunali-pubbliche-per-tutti.asp

INPS: Bonus di 150,00 euro (indennità una tantum). Misure in materia di politiche sociali

Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022. Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto la nuova indennità una tantum di 150 euro, che verrà erogata a novembre: ai lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo determinato e indeterminato (art. 18, comma 1), nel caso in cui l’interessato non abbia una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, superiore a 1.538,00 euro lordi. Una novità importante è fissata dal secondo comma: l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Questo è rilevante in particolare per chi stia fruendo, ad esempio, del congedo biennale retribuito, della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, come noto, sono periodi interamente coperti da contributi figurativi (comma 2). ai pensionati per vecchiaia, trattamento anticipato, inabilità lavorativa e, nell’ambito assistenziale, invalidi, ciechi e sordi civili con pagamento della pensione (art. 19), il cui reddito annuale non sia superiore a 20.000,00 euro lordi. Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato. Per le modalità di richiesta, valgono le stesse procedure già indicate per l’indennità di luglio; ragione per la quale i lavoratori dipendenti dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, mentre i pensionati si troveranno l’accredito direttamente sul cedolino 11/2022. Va ricordato, altresì, che l’indennità una tantum non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Fonte amministrativa: INPS, circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022. Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori stagionali (a tempo indeterminato e intermittenti), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS Ricordiamo che altri beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis n. 50/2022 (con requisiti variabili a seconda della suddetta categoria di appartenenza), al fine di ricevere l’indennità una tantum di 200 euro (finora non percepita), dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini con l’accesso al proprio profilo MyInps (SPID o identità digitale o carta dei servizi), entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (sul punto, si rimanda all’INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022, par. 7). È però necessario che il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dello stesso bonus in passato.

Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

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Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.

Prova del perfezionamento della procedura notificatoria di atto impositivo a mezzo posta: cosa serve?

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La Corte di Cassazione, SU Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, a risoluzione di contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.  Fonte: https://www.foroeuropeo.it/499-attualita-news/attualita-varie-news-bis/47897-notificazione-a-mezzo-posta-corte-di-cassazione-su-sentenza-n-10012-del-15-04-2022

INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

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Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.

AVVOCATI – RIDOTTI ANCHE PER IL 2021 I CREDITI FORMATIVI – 12 ORDINARI E TRE OBBLIGATORI – DELIBERA DEL C.N.F. DEL 18 DICEMBRE 2020

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Delibera c.n.f.: 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020 OMISSIS Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione. DELIBERA n.310 FORMAZIONE CONTINUA Il Consiglio considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed Impone di adottare provvedimenti In materia formativa che siano uniformi per tutto II territorio nazionale; considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi; tenuto conto della propria delibera n, 168 del 20 marzo 2020; in deroga all’art, 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche delibera che 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2012/2010, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputali all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei credili di cui al punto 2) che precede. Si dichiara l’immediata esecutività e si manda allo Segreteria per le comunicazioni OMISSIS È estratto conforme all’originale. Roma, 21 dicembre 2020 Fonte: https://www.foroeuropeo.it/menu-foroeuropeo/1220-attualita-news/attualita-avvocati/46186-avvocati-ridotti-anche-per-il-2021-i-crediti-formativi-12-ordinari-e-tre-obbligatori-delibera-del-c-n-f-del-18-dicembre-2020