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INPS: importi anno 2025 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Il contenuto fornisce dettagli sui limiti di reddito e le indennità per ciechi, invalidi civili e sordi, specificando le pensioni e le indennità mensili disponibili, con indicazione dei requisiti reddituali. Sono inclusi aggiornamenti sulle indennità e le variazioni normative per le prestazioni assistenziali e sociali fino al 2025.

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Sentenze dei Tribunali pubbliche per tutti

Da giovedì 14 dicembre sarà online la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione, realizzata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, l’Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). Lo rende noto il Consiglio Nazionale Forense con un comunicato. Nella BDP saranno consultabili tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità nei Tribunali e nelle Corti d’Appello. Il collegamento alla Banca Dati Pubblica sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST). Dopo l’autenticazione, tramite i sistemi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Spid, CIE e CNS), sarà possibile ricercare i provvedimenti utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/46237-sentenze-dei-tribunali-pubbliche-per-tutti.asp

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Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

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Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023

Vi scrivo per fornirVi un aggiornamento in relazione all’oggetto, come da dettaglio che segue. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46 Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 217,64* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 261,11 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.920,00 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN). Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Indennità di frequenza: euro 313,91 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola) Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili” Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023 Leggi tutto »

INPS: Bonus di 150,00 euro (indennità una tantum). Misure in materia di politiche sociali

Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022. Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto la nuova indennità una tantum di 150 euro, che verrà erogata a novembre: ai lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo determinato e indeterminato (art. 18, comma 1), nel caso in cui l’interessato non abbia una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, superiore a 1.538,00 euro lordi. Una novità importante è fissata dal secondo comma: l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Questo è rilevante in particolare per chi stia fruendo, ad esempio, del congedo biennale retribuito, della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, come noto, sono periodi interamente coperti da contributi figurativi (comma 2). ai pensionati per vecchiaia, trattamento anticipato, inabilità lavorativa e, nell’ambito assistenziale, invalidi, ciechi e sordi civili con pagamento della pensione (art. 19), il cui reddito annuale non sia superiore a 20.000,00 euro lordi. Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato. Per le modalità di richiesta, valgono le stesse procedure già indicate per l’indennità di luglio; ragione per la quale i lavoratori dipendenti dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, mentre i pensionati si troveranno l’accredito direttamente sul cedolino 11/2022. Va ricordato, altresì, che l’indennità una tantum non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Fonte amministrativa: INPS, circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022. Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori stagionali (a tempo indeterminato e intermittenti), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS Ricordiamo che altri beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis n. 50/2022 (con requisiti variabili a seconda della suddetta categoria di appartenenza), al fine di ricevere l’indennità una tantum di 200 euro (finora non percepita), dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini con l’accesso al proprio profilo MyInps (SPID o identità digitale o carta dei servizi), entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (sul punto, si rimanda all’INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022, par. 7). È però necessario che il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dello stesso bonus in passato.

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Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/

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Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.

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Inidoneità sopravvenuta del dipendente alla mansione e obbligo di accompagnamento ragionevole

Cass., sent. n. 6497/2021 In tema di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione patologica di lunga durata, i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro, che vincolano il suo potere di recesso e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si limitano al consolidato obbligo di repêchage. Non basta quindi all’azienda dimostrare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, al fine di salvaguardarne l’occupazione. Con sentenza n. 6497/2021 la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come occorra altresì far corretta applicazione dell’art. 3 co. 3bis D. Lgs. 216/2003, che impone a datori pubblici e privati l’adozione nei confronti di persone con disabilità di “accomodamenti ragionevoli” nei luoghi di lavoro, per garantirne la parità di trattamento.  Il concetto di “accomodamento” ricomprende i provvedimenti intesi all’inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico-materiale come la sistemazione o l’adattamento di locali, strutture e attrezzature per consentire l’accesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa, o attraverso  interventi di carattere organizzativo quali la riduzione o la rimodulazione dell’orario di lavoro, il cambiamento dei turni, la diversa ripartizione di compiti e mansioni tra i dipendenti, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento.  Il parametro della “ragionevolezza” esclude, invece, il necessario ricorso a misure che comportino oneri finanziari sproporzionati in rapporto alle dimensioni, alle risorse e alle peculiarità dell’impresa o che sacrifichino indebitamente le condizioni di lavoro dei colleghi. Si tenga conto che la sproporzione è esclusa “se l’onere è sufficientemente compensato da misure esistenti nel quadro della politica nazionale a favore dei disabili” (cfr. art. 5 Direttiva 2000/78/CE) e quindi ad esempio in presenza di fondi pubblici o sovvenzioni fruibili dall’impresa. Pochi i dubbi che nella valutazione dell’adempimento di tale dovere, condizionante la validità di un eventuale licenziamento, l’organizzazione aziendale diventi più permeabile al sindacato giudiziale, risentendone in certa misura (ma in rapporto a un preminente diritto) il declamato principio della sua intangibilità.  L’obbligo posto dalla disciplina antidiscriminatoria di cui al D. Lgs. 216/2003 (normativa di recepimento della Direttiva 2000/78/CE) è tanto più rilevante in considerazione dell’ampia platea di lavoratori potenzialmente interessati, poiché non circoscritta dall’appartenenza degli stessi alle c.d. categorie protette (di cui alla legge 68/99) o dalla sussistenza dei requisiti di cui alla legge 104/90 né dall’origine della menomazione.   Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6798/2018, nell’applicazione dell’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” va recepita l’ampia nozione comunitaria  di “handicap” e “disabilità”, così come ricostruita interpretativamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra le altre, con sentenza 11.4.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11): “La nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio   del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica, causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata.” Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/l-inidoneit%C3%A0-sopravvenuta-del-dipendente-alla-mansione-e-obbligo-di-accomodamenti-ragionevoli/

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Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?

Cass., Sent. N. 12422/21. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali. La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012,  per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012. Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini. Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini. La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche. Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC: la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO); la terza, attesta  l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche –  la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB); la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251 

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