Avvocati: incarichi stragiudiziali e prova per testimoni

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Corte di Cassazione, Sez. sesta civile, Ordinanza interlocutoria n. 3968/2017. L’avvocato può pretendere il pagamento di somme quale compensi per prestazioni forensi stragiudiziali anche senza produrre un accordo scritto. La data del conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento dell’attività può essere provata anche per testimoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell’ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 che ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un legale nei confronti del fallimento di una s.p.a., avente a oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali. Il Giudice delegato della procedura aveva escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e aveva ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore. Il Tribunale, condividendo tale soluzione, ha osservato, in ordine alle prestazioni stragiudiziali, che la lettera d’incarico non recava data certa. Tale certezza, a detta del giudice di merito, non poteva essere tratta da documenti unilaterali. L’avvocato, ricorrendo in Cassazione, evidenzia che la prova scritta della data certa di conferimento dell’incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall’avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale. Gli Ermellini, condividendo le motivazioni del ricorrente, rammentano che il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Il giudice, continua il provvedimento, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. Infine, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione ín data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso. Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la data certa del conferimento dell’incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso hanno a oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza. Fonte: Avvocati: incarichi stragiudiziali dimostrabili per testimoni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.avvocatoronnyspagnolo.it/news/avvocato-ufficio/

Chiedere soldi al cliente è reato se c’è il gratuito patrocinio.

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 Cassazione, sentenza n. 20186/2016 È configurabile il delitto di truffa per l’avvocato che omette di informare il proprio cliente degli effetti del gratuito patrocinio facendogli credere di avere un obbligo di corrispondergli i compensi richiesti. Ad affermarlo è la Cassazione, con una recentissima sentenza (la n. 20186/2016 qui sotto allegata), confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello per il reato di truffa aggravata nei confronti di un avvocato che aveva percepito somme a titolo di compensi dalla persona offesa (difesa in alcuni procedimenti civili) nonostante l’ammissione al gratuito patrocinio. Gli Ermellini ricordano che l’art. 85 del d.p.r. n. 115/2002 dispone che il difensore, quando il cliente è ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, non può chiedere e percepire dallo stesso alcun rimborso, a qualunque titolo esso avvenga. L’avvocato che viola tale norma si macchia, quindi, di una doppia responsabilità: quella professionale, per il grave illecito consistente nell’omessa informazione al proprio assistito degli effetti derivanti dall’ammissione al gratuito patrocinio nonché dell’eventuale intervenuta revoca del beneficio; quella penale, giacché mancando tale informazione e facendosi corrispondere somme a vario titolo, in costanza di ammissione al beneficio, è configurabile il reato di truffa. Per la Corte, il professionista ha non solo “maliziosamente taciuto il significato della avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato” falsamente rappresentando alla cliente la sussistenza di un obbligo personale (allora inesistente) di pagare le proprie spettanze ma le ha altresì taciuto “la portata degli effetti del mutamento delle di lei condizioni reddituali in rapporto alla pregressa ammissione al beneficio (con l’obbligo a carico di restituire allo Stato quanto dall’erario a lui già anticipato a titolo di onorario)” mascherando artificiosamente il debito del quale l’erario avrebbe preteso l’adempimento “come autonome e distinte spese di inventario, cumulabili con l’onorario”. Per cui attraverso tali raggiri, l’uomo ha indotto la donna “in errore sulla natura e la evoluzione del rapporto professionale e sull’importo effettivo degli onorari da lei ancora dovuti, conseguendo un ingiusto vantaggio patrimoniale”. È di tutta evidenza, dunque, come nella contestazione, considerata nella sua interezza, “siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza”. A nulla valgono le giustificazioni del legale che le somme fossero state versate per l’attività stragiudiziale non coperta dal beneficio. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in relazione all’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato e non seguita dell’attività giudiziale per la quale il cliente è stato ammesso al beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possono essergli chiesti compensi” (cfr. Cass., S.U., n. 9529/2013). Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/22123-avvocati-e-gratuito-patrocinio-chiedere-soldi-al-cliente-e-reato.asp Foto:http://adiconsum.it/files/foto/1432906164.jpg