Crediti erariali, Sezioni Unite: si prescrivono tutti in 5 anni

Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza 17/11/2016 n. 23397 I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. La questione da risolvere La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. “con riguardo specifico all’operatività o meno della […] conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale” nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva” afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). In particolare, dall’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799/16, era primario valutare se la prescrizione breve (5 anni) “sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato”. A ben vedere, nei casi in cui il contribuente non impugni giudizialmente un atto accertativo della Pubblica Amministrazione (1) oppure un provvedimento esattoriale dell’Ente della riscossione, i giudici di Piazza Cavour avevano il delicato compito di stabilire se tale “scelta” processuale producesse “soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” o consentisse “la conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale”. In realtà la Corte di Cassazione – in passato – aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale “soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale”(2). Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero “di legittimità” della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, “per la riscossione coattiva dei crediti”, è ammissibile “esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo”(3). Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacchè i citati atti sono “espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.”(4). Per tale ragione, “l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale […] con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”(5). Al riguardo, per comprendere al meglio la problematica in discussione, anche la Corte Costituzionale ebbe modo di esprimersi – seppur in termini generali – sull’operatività della prescrizione lunga o breve per la riscossione di crediti erariali ai danni del cittadino. Nel dettaglio, con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. La decisione delle Sezioni Unite In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”. Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato(6). (Altalex, 13 dicembre 2016. Nota di Federico Marrucci) ______________ (1) In questa prima categoria sono da annoverare, per quanto riguarda i crediti tributari, gli avvisi di accertamento (compresi quelli “esecutivi”, D.L. n° 78/2010, art. 29) emessi e notificati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, ad esempio e gli avvisi di addebito di competenza dell’Inps (D.L. n° 78/2010, art. 30). (2) Cass. n° 6628/06, Cass. n° 1650/14, Cass. n° 3987/16. (3) Cass. n° 1/70, Cass. n° 5777/89, Cass. n° 1965/96, Cass. n° 1980/96. (4) Cass. n° 12263/07, Cass. n° 24449/06, Cass. n° 8335/03. (5) Cass. SS. UU. n° 25790/09; in tale sede, i giudici ermellini risolsero la problematica “prescrizionale” ai fini delle sanzioni tributarie. In altri termini, la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate laddove esista “una sentenza passata in giudicato, […] mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n° 472/97, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. (6) A conti fatti, confrontando le conclusioni a cui è approdata la S.C. nella sentenza in commento con quelle adottate dalla stessa Corte con la nota ordinanza n. 20213/15, i giudici di Piazza Cavour (nell’ultima decisione) hanno ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve; infatti, nella citata ordinanza del 2015, era stato affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione. Dunque nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale. Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter, D.P.R. n° 600/73), bensì
Querelante non compare in udienza? Scatta la remissione tacita di querela

Cassazione penale, SS.UU., Sentenza 21/07/2016 n. 31668 Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l’eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 luglio 2016, n. 31668. La questione rimessa alle Sezioni Unite era “Se nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione”. Il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita della querela, posto che l’art. 152, comma 2, terzo periodo, c.p., attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto contemplato all’interno dell’art. 340 c.p.p. che, con riferimento ai casi di remissione espressa distingue il caso di dichiarazione ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria e contempla sia una forma di remissione processuale che una forma di remissione extraprocessuale. La remissione processuale è solo quella ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente a seguito di una esternazione di una formale dichiarazione da parte del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all’autorità giudiziaria procedente che, al di fuori dei casi di remissione formalmente processuale, potrà valutare se la condotta o l’atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita. Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152, comma 2, terzo periodo, c.p. Gli ermellini specificano, inoltre, come in considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, ben può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per perseguire tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva: volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/12/la-mancata-comparizione-del-querelante Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
Cassazionista, sostituto del non cassazionista, può presentare ricorso

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 n. 40517 E’ possibile, per il difensore non cassazionista, nominare un sostituto cassazionista al fine delle proposizione del ricorso. E’ quanto emerge dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 29 settembre 2016, nn. 40517 e 40518. Con le decisioni in commento, gli ermellini hanno esaminato “se al legale che assiste l’imputato d’ufficio e che non sia abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, sia consentito superare l’impedimento legale ad impugnare mediante esercizio della facoltà di designare un sostituto” che sia munito di tale abilitazione. In merito, l’art. 102 c.p.p., comma 1, prevede la facoltà per il difensore d’ufficio, nel caso in cui non gli sia consentito di compiere personalmente una determinata attività processuale, di attribuire tali funzioni ad un sostituto, nel qual caso la sostituzione comporta l’esercizio dei diritti e l’assunzione dei doveri del difensore sostituito. Nella giurisprudenza di legittimità si evince il principio secondo il quale il difensore sostituto, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori, è necessariamente limitato nella propria attività processuale, senza considerare che non avendo, il sostituito, alcuna legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, non avrebbe nemmeno potuto nominare un altro difensore il quale assume un potere di intervento del tutto analogo a quello del sostituito. Per risolvere tale inconveniente, sempre secondo tale filone interpretativo, il difensore sostituito avrebbe potuto solo sollecitare il giudice procedente affinché nominasse, egli stesso, un difensore sostituto abilitato alla proposizione del ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite non condividono tale orientamento, soprattutto a seguito della novella di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 60, il cui art. 4, modificando l’originale disposizione dell’art. 102 c.p.p., dispone che la nomina del sostituto debba avvenire senza particolari limitazioni, con la conseguenza che la nomina del sostituto processuale è possibile per qualsiasi difensore, anche d’ufficio, anche per l’intero procedimento. Conseguentemente è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cassazionista-sostituto-del-non-cassazionista-puo-presentare-il-ricorso
Processo tributario: i chiarimenti sulla notifica del ricorso per Cassazione

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 20/07/2016 n. 14916 Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’importante e recente sentenza n. 14916, depositata in cancelleria il 20 luglio 2016, hanno chiarito alcuni aspetti in materia di notifica del ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario. In primis, la Suprema Corte è intervenuta sulle nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, stabilendo i seguenti principi di diritto. A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello: a1) un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (tra altre, Cass., sez. un., nn. 6248 del 1982 e 9539 del 1996, nonché Cass. nn. 1100 del 2001 e 5025 del 2002); a2) altro indirizzo, muovendo dal medesimo presupposto, perviene alla opposta conclusione secondo cui la notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., ma non privo di un qualche collegamento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla e non inesistente (e, quindi, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata), in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni di legge, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e 16952 del 2006). B) Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello: b1) anche in questo caso, ed analogamente, secondo un primo indirizzo la notificazione è affetta da giuridica inesistenza e non da mera nullità (con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione), dal momento che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta dall’art. 85 cod proc. civ. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore (tra altre, Cass., sez. un., n. 3947 del 1987 e Cass. nn. 9147 del 2007, 3338 del 2009, 13477 del 2012); b2) altro orientamento ritiene, invece, che una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, con l’effetto che la rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto Io scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al luogo ed alla parte destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (ex aliis, Cass. nn. 22293 del 2004, 13667 del 2007 e 13451 del 2013). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali), che consiste nell’individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell’atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano. L’unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell’invalidità della notificazione è l’art. 160, il quale, sotto la rubrica “Nullità della notificazione”, dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l’art. 156 (“Rilevanza della nullità”), il quale prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (primo comma); “Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (secondo comma); “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del principio dell’assorbimento nei mezzi di gravame sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia non è appagante, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14916/16. Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè
SS.UU.: sanzionabile il PM richiedente rinvii a giudizio “inutili”

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 19/07/2016 n. 14800 E’ censurabile il magistrato che rinvia a giudizio “inutilmente” per un reato prescritto, in quanto con il proprio comportamento crea un danno alla immagine della categoria ed alle parti. L’errore del magistrato, infatti, getta discredito sulla intera categoria e costringe, inoltre, le parti (rectius gli imputati) ad affrontare il processo (peraltro inutile) con danni economici gravi. Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 luglio 2016, n. 14800, respingendo il ricorso di un pm il quale aveva richiesto il rinvio a giudizio per un reato prescritto da tempo, così come era stato accertato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva, infatti, dichiarato il non luogo a procedere. La ricorrente a propria discolpa aveva invocato l’applicazione della norma sulla condotta disciplinare irrilevante (ovvero articolo 3 del D.lgs. 109/2006) che scatta quando il fatto è di scarsa rilevanza. Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, sotto la rubrica “Condotta disciplinare irrilevante”, esclude la configurabilita’ dell’illecito disciplinare “quando il fatto è di scarsa rilevanza”. La norma – ispirata ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti – introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post (Sez. Un. 13 dicembre 2010, n. 25091; Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468). Essa tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2 e 3, la condotta, pur astrattamente rientrante in una delle fattispecie astratte colà individuate, costituisce, in concreto, fatto disciplinarmente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372)”. I giudici della Cassazione non hanno trovato “legittime” le doglianze della ricorrente escludendo, nella fattispecie concreta l’applicazione della norma invocata, ciò in considerazione “della evidente grave compromissione dell’immagine del magistrato nonchè del danno arrecato alla parte dall’inutile celebrazione del processo”. Fonte :http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/30/rinvio-a-giudizio-nonostante-prescrizione-pm-va-censurato Foto: http://www.leccenews24.it/cronaca/omicidio-greco-marino-il-pm-invoca-l-ergastolo-per-franz-occhineri.htm
Recidiva equivalente alle attenuanti? Si applica comunque il limite di aumento di pena

Cassazione penale, SS.UU, sentenza 21/07/2016 n. 31669 Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Nell’affermare tale principio la Corte ha di fatto risolto il dibattuto tra due orientamenti: un primo orientamento maggioritario, secondo cui la recidiva (che non rappresenta un mero status soggettivo desumibile dal casellario giudiziale, bensì va validamente contestata e valutata) doveva ritenersi applicata anche in caso di ritenuta equivalenza della stessa alle attenuanti, operando, così, il limite minimo per l’aumento indicato dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. e un secondo, minoritario, che riteneva invece il giudizio di equivalenza produttivo di un sostanziale annullamento dell’efficacia della recidiva, la quale non potrebbe, quindi, ritenersi applicata, con la conseguenza che l’aumento per la continuazione non deve sottostare a detto limite. L’art. 81 c.p. disciplina il concorso formale e il reato continuato. In particolare, al comma 4, dispone che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Nell’applicare un diverso regime sanzionatorio a seconda che il concorso sia materiale o formale, distingue, nell’ambito della continuazione del reato – che rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale trattato specificamente in quanto i vari fatti illeciti posti in essere dal reo, fanno parte tutti di un medesimo e unitario disegno criminoso – il caso in cui sussiste la recidiva, in quanto, se da un lato la continuazione è sintomatica di una minore colpevolezza, la recidiva ne attesta invece una maggiore intensità. La lettura di questo comma ha condotto nel tempo a varie letture sia contra reum che in favor rei. La giurisprudenza per lungo tempo ha escluso la compatibilità tra continuazione e recidiva in virtù della considerazione della non armonizzabilità delle conseguenze connesse all’una o all’altra da parte del legislatore, escludendo quindi che si potesse tenere conto della recidiva laddove si applicasse la continuazione del reato tra il reato per cui fosse pronunciata sentenza passata in giudicato valutato come più grave (reato base) e quello successivo, oggetto di altro giudizio. La stessa Cassazione tuttavia si era anche espressa per la compatibilità tra i due istituti, basandosi sul rilievo che il fondamento logico della recidiva (da riferire solo al reato singolo) comporta un giudizio più rigoroso in termini di pericolosità sociale non incompatibile, tuttavia, con la minore riprovevolezza del reato continuato (con riguardo alla pluralità dei reati commessi nell’esecuzione di un unico disegno criminoso rispetto alle ipotesi ordinarie di concorso di reati. Sicché – secondo tale orientamento – sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato base l’aumento di pena per la recidiva e quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formulazione di detto giudicato. Chi resta perplesso sul piano logico deve leggere la normativa del 2005 in materia di attenuanti generiche, recidiva, usura e prescrizione, in un’ottica di scelta politico-criminale intesa a non indulgere in alcun modo nei confronti dei soggetti cui viene contestata la recidiva reiterata. Parte della dottrina tuttavia è ancora allineata alla tesi tradizionale dell’incompatibilità tra recidiva e continuazione, dal momento che tra i due istituti vi è un rapporto di contraddizione: un favor rei per il reato continuato che discende dal medesimo disegno criminoso; una maggiore severità per la recidiva, ove, invece, la precedente sentenza di condanna avrebbe dovuto distogliere il reo dal rimanere nell’area dell’illecito. Di diverso avviso è un altro indirizzo secondo il quale, sotto il profilo applicativo, non vi possono essere ostacoli alla tesi della conciliabilità tra recidiva e continuazione, in quanto i due istituti operano su piani diversi: la dichiarazione di recidiva assume rilevanza nel caso in cui inerisca al reato più grave, contribuendo così a determinare la quantitas della pena, mentre il regime della continuazione riguarda il complesso degli illeciti unificati dal disegno criminoso. Con la Legge nota come ex Cirielli infatti la disciplina del cumulo giuridico ha subito una modificazione con riferimento alla categoria dei recidivi reiterati di cui al quarto comma dell’art. 99 cp. Con riguardo ad essi, infatti, l’incremento della pena base, in applicazione del cumulo giuridico , non può essere inferiore ad 1/3 della pena base stessa. Tale intervento legislativo si è discostato dai criteri che avevano ispirato la precedente normativa di cui al d.l. 1974/99, che aveva mitigato l’effetto del cumulo materiale delle pene sostituendolo con il cumulo giuridico, che prevedeva in linea generale più consistenti aumenti di pena ed altri effetti sfavorevoli lasciando al giudice un campo di azione più limitato nella graduazione della pena, tanto che l’aumento minimo per la continuazione in caso di recidiva reiterata ora si pone solamente nel caso in cui la recidiva venga ritenuta dal giudice sussistente ed utilizzata nel giudizio di bilanciamento, non rilevando il diverso caso in cui la recidiva sia stata, di contro, esclusa. Pertanto il problema che ci si potrebbe porre in linea principale è l’individuazione della corretta accezione del verbo applicare utilizzato dall’art. 81 c.p., comma 4, verificando, quindi, quando la recidiva possa dirsi “applicata” dal Giudice. Va osservato, inoltre, come in alcune occasioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha affrontato questioni comunque riferite alla recidiva, si
Lastrico solare ad uso esclusivo: le Sezioni Unite intervengono su responsabilità e ripartizione delle spese

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/05/2016 n. 9449 Le Sezioni Unite intervengono sul tema mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all’inquadramento della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese. La questione era già stata affrontata dalle sezioni unite nel 1997: in allora, la sentenza rinveniva la sussistenza di un obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso esclusivo, sia al condomìnio in quanto tale lastrico fungesse anche da parziale copertura dell’edificio ed i danni lamentati fossero derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune. Si è ritenuta, pertanto, sussistente una responsabilità di natura contrattuale da ripartirsi tra i soggetti coinvolti in base all’art. 1126 secondo il seguente principio di diritto : “poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito ad uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.”. In seguito si è sviluppata però una giurisprudenza di segno opposto, tendente a ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra il proprietario ad uso esclusivo del lastrico e condominio ex art. 2051, cioè per danni da cosa in custodia. Rilevata l’esistenza di un contrasto perdurante da circa 20 anni, la Seconda Sezione civile della suprema corte ha rimesso la questione alle sezioni unite con la ordinanza interlocutoria n. 13526 del 2014. Le sezioni unite, in riscontro, hanno adottato un indirizzo mediano tra i due precedenti In particolare, precisato che il principio di diritto enunciato non troverà applicazione laddove si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del condomìnio in base alla norma di norma di cui all’art 1130 nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.; il parametro di divisione delle spese resta quello di cui all’art. 1126 c.c. Corollari diretti di questa impostazione sono principalmente due: l’applicazione tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione ( quinquennale) e all’imputazione della responsabilità, dovendosi escludere che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto; applicazione dell’art. 2055 cod. civ., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. In tal senso, del resto, si è già affermato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota” Questa nuovo approdo, si espone a qualche criticità nella pratica: sebbene non vengano espressamente richiamate, è lecito ritenere che troveranno applicazione anche le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia extracontrattuale, con l’effetto di gravare il danneggiato di un onere molto più pesante e scivoloso di quello esistente in base al precedente orientamento, quanto meno con riferimento al nesso causale. Ciò stante è verosimile credere che il proprietario del lastrico in via esclusiva, preso atto che sarà molto più complesso dimostrare la sua responsabilità, potrebbe essere molto meno portato ad assumere un atteggiamento collaborativo o proattivo rispetto alla custodia del bene. Il motivo per cui il danneggiato proprietario debba essere equiparato ad un comune terzo in questa vicenda resta, parimenti, poco chiaro: in ossequio al dovere di solidarietà sociale e buona fede, l’appartenenza alla medesima comunione condominiale, legittimerebbe il riconoscimento dell’esistenza di una posizione di tutela qualificata gli interessi del comunista danneggiato, che, pertanto, dovrebbe essere agevolato nella tutela dei suoi interessi, anziché processualmente equiparato al quidam de populo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/12/lastrico-solare-ad-uso-esclusivo-sezioni-unite-intervengono-su-responsabilita-e-ripartizione-spese Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/
Arbitrato: le Sezioni Unite intervengono sull’impugnabilità per errore di diritto e sul silenzio della parti

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 09/05/2016 n. 9341 La sentenza delle sezioni unite qui in commento, oltre a risolvere in maniera definitiva i dubbi sorti in tema di applicabilità ed effetti della formulazione dell’art. 829 c.p.c. comma 3 come riformato dalla L. 2006, rappresenta importante spunto di riflessione sul tema dell’interpretazione del silenzio contrattuale in caso successione di leggi nel tempo. La questione sottesa alla pronuncia riguardava l’impugnabilità per errore di diritto di un lodo arbitrale reso post 2006 in base ad una convenzione di arbitrato stipulata nel periodo pre riforma. I dubbi sono determinati dalla nuova formulazione dell’articolo 829 in parola che, oltre a prevedere l’applicabilità retroattiva della nuova norma, condiziona l’accesso all’ impugnazione per questi tipo di vizio alla volontà delle parti espressamente indicata nella convenzione arbitrale, ovvero ad espressa previsione di legge: come si coniuga tutto ciò con una clausola arbitrale che, stipulata ante 2006, nulla prevedeva in tal senso, posto che, in base alla legge vigente al momento della sottoscrizione, l’impugnazione per errore di diritto era ammessa di defaul? Secondo la tesi del ricorrente, l’art. 27 coma 4 del d.lgs. n. 40 del 2006, che prevede l’applicazione delle nuove norme ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, andrebbe interpretato in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge e con gli art. 3 e 24 Cost., con la conseguenza che il nuovo testo dell’art. 829 comma 3 c.p.c. non varrebbe a precludere l’impugnabilità per errores in judicando dei lodi arbitrali emessi sulla base di clausole compromissorie precedentemente stipulate. A questa interpretazione il resistente ha opposto che l’art. 27 comma 4 d.lgs. n. 40 del 2006 è “chiarissimo” laddove stabilisce che l’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica «ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore» Il supremo consesso, ricordato che è necessario tener distinte e non confondere la legge sostanziale, regolatrice della convenzione arbitrale, da quella processuale, regolatrice del rito arbitrale, individua il tema di indagine nel significato da attribuire al silenzio serbato dalle parti aderenti alla convenzione arbitrale ed insegna che tale silenzio, in quanto comportamento ambiguo ex art. 1368 c.c., deve essere interpretato alla luce della legge sostanziale vigente al momento della sottoscrizione della clausola arbitrale, tale legge essendo l’unica che può “ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato. Infatti il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativa preesistente che può attribuirgli un particolare significato”. Poiché, dunque, in quel momento, la legge vigente consentiva l’impugnazione del lodo per errore di diritto, salva diversa intenzione espressa dalle parti, considerato che, nel caso in esame, le parti non l’hanno espressamente esclusa, l’impugnazione deve ritenersi ammissibile. Infatti, “E’ certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). …. Ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/impugnabilita-del-lodo Foto: http://i2.res.24o.it/images2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/2016/06/08/Norme%20e%20tributi/ImmaginiWeb/Ritagli/impresa-arbitrato-OLYCOM-kdAI–835×437@IlSole24Ore-Web.jpg
Distanze tra edifici: le Sezioni Unite chiariscono quando è applicabile la prevenzione

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/05/2016 n. 10318 E’ applicabile il principio di prevenzione a chi costruisce per primo. Tanto è quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 19 maggio 2016, n. 10318. L’art. 873 del Codice Civile, stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. In particolare in materia di costruzioni sul confine, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.; b) costruire con distacco dal confine ad una distanza pari alla metà di quella imposta dal codice civile, e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in questo caso il vicino deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione; c) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro oppure in aderenza. Tale principio è derogabile soltanto quando vi sono norme dettate dai regolamenti locali che fissino un distacco obbligatorio dal confine. Le Sezioni Unite, ritengono che il contrasto sorto debba essere risolto privilegiando l’interpretazione favorevole all’operatività, del criterio della prevenzione, non apparendo convincenti le ragioni che nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sono state addotte a sostegno dell’opposta tesi, ovvero appoggiando il carattere “inderogabile” delle distanze privilegiando una interpretazione “letterale” delle norme. Difatti il contrasto tra le sezioni della Suprema Corte nasce dall’assimilazione degli attributi “assolutezza” e “inderogabilità, derivante dalla necessità di assicurare un’equa ripartizione dell’onere tra i proprietari confinanti. Ma le Sezioni Unite ritengono che tale principio sia facilmente obiettabile poiché il principio di equo contemperamento degli interessi delle parti sia garantito dalla possibilità, offerta al prevenuto, di chiedere la comunione forzosa del muro o di costruire in aderenza alla fabbrica eretta dal preveniente sul confine o a distanza dallo stesso inferiore alla metà del distacco fissato dalla norma regolamentare e pertanto si applica il principio di prevenzione quando il regolamento edilizio del Comune prescrive una distanza fra le costruzioni superiore a quella prevista ex articolo 873 c.c. e non anche un distacco minimo dei fabbricati dal confine né vieta in modo esplicito la costruzione in appoggio o in aderenza. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/24/distanze-tra-edifici-sezioni-unite-chiariscono-quando-applicabile-la-prevenzione Foto: http://static.rifaidate.it/casa/costruire-una-casa/distanze-tra-fabbricati_O1.jpg
Abusi edilizi: istanza di sanatoria e sospensione del termine di prescrizione

Cassazione penale, SS.UU, sentenza 13/04/2016 n° 15427 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affrontano il contrasto interpretativo relativo alla applicabilità, anche alla disciplina della sanatoria di cui agli artt. 36 e 45 D.P.R.. n. 380/2000, di effetti sulla prescrizione, analoghi a quelli conseguenti dalla sospensione del processo, che si determinano nelle ipotesi di condono edilizio, stabilendo che la presentazione di istanza per accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n 380/01, comporta sospensione del processo, non facendo decorre prescrizione quinquennale. Con la sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di sospensione disposta dal giudice nei casi di istanza per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, risolvendo la questione circa la sua computabilità ai termini di prescrizione del reato edilizio. Infatti, risulta del tutto frequentemente il caso in cui l’abuso edilizio si prescriva quando risulta essere ancora in corso il processo penale, essendo soggetto a termini di prescrizione breve. Ciò impedisce la pronuncia di condanna per il reato in questione nonché l’impossibilità di ordinare la demolizione dell’abuso edilizio. Gli Ermellini, in particolare, hanno stabilito che il periodo di sospensione del processo previsto nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere considerato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato edilizio. Inoltre, è stato stabilito che in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto, sempre ai sensi dell’art. 36 citato, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. In questo modo i giudici di Piazza Cavour hanno ridisegnato in termini di certezza i tempi e le modalità di applicazione delle norme in relazione a due fattispecie distinte, quali quelle della disciplina del condono edilizio e quello della sanatoria. In particolare, in quest’ultima ipotesi sussistevano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti che sostenevano da un lato l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un periodo di tempo superiore alla durata del procedimento amministrativo di riferimento per la definizione della sanatoria; dall’altro, la sussistenza di un rinvio causato dalla pendenza di un procedimento amministrativo non perfezionato, tale da comportare la durata della sospensione per tutto il periodo di differimento. Ritenendo prevalente il primo orientamento, i giudici del Palazzaccio in buona sostanza ritengono che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità determini la sospensione del processo, non facendo decorrere il quinquennio della prescrizione. Quest’ultima potrà riprendere a decorrere soltanto nel caso in cui il Comune non si sia pronunciato nei termini dei sessanta giorni. Ciò comporterà l’abbattimento delle interruzioni prescrittive per puri fini di strategia processuale. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/domanda-sanatoria-edilizia-sospensione-prescrizione-reato-limiti Foto: http://servizi.yukthavadlamudi.com/upload/articoli/images/ordine-demolizione-edificio_abusivo-mai-prescrizione-56f02fa57a52b.jpg