Rimborso delle spese forfettarie: dovuto anche senza la prova di averle sostenute

Cass. Ordinanza n. 13693/2018 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13693/2018 ribadisce alcuni principi in materia di liquidazione delle spese legali e di rimborso spese forfettarie. Il caso: V.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della soc. X s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano reiettivo dell’opposizione da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale anche per ulteriori somme afferenti crediti nascenti dall’intercorso rapporto lavorativo con la menzionata società. Con riferimento alla condanna alle spese a carico del ricorrente ed alla quantificazione della stessa, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 91 c.p.c., nonchè al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv., con modificazioni, dallaL. 24 marzo 2012, n. 27, in relazione agli artt. 1, 4, ed 11 ed all’allegato A, del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140,: in particolare la decisione del tribunale violerebbe “platealmente” il complesso normativo desumibile dal D.M. n. 140 del 2012: – in primo luogo, perchè la quantificazione dei compensi avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore: a fronte di una pluralità di ricorsi sostanzialmente identici, la Curatela si era costituita in giudizio con memorie seriali, con contenuto praticamente identico in diritto, con la sola variazione parziale di alcuni punti di fatto, dei nomi dei ricorrenti e degli importi oggetto di causa; – di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza così da procedere ad una sostanziale riduzione percentuale dei compensi di tutte le fasi (ivi incluse, quindi, quella di studio ed introduttiva), oppure, alternativamente, all’applicazione di un compenso unico aumentato fino al doppio e, per conseguenza, poi diviso tra il numero delle parti ricorrenti nella medesima posizione; – in secondo luogo perchè non avrebbe potuto comunque pronunciarsi la condanna anche al rimborso forfettario pari al 12,5%”. La Cassazione, nel ritenere infondate le suddette doglianze, osserva quanto segue: A) per quanto riguarda la questione delle spese forfetarie, posta la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell’espletamento dell’attività professionale svolta per il cliente, è opportuno ricordare che le spese cd. generali (o forfetarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento; – costituisce principio consolidato quello secondo il quale il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. B) per quanto riguarda la quantificazione del compenso, la Corte ricorda che il D.M. n. 140 del 2012, all’art. 4 comma 2 stabilisce che “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione”, e, al comma 4, che “qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti….”. – Non v’è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè il compenso possa essere aumentato nella misura suddetta, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti; – nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Dovuto il rimborso delle spese forfetarie anche senza la prova del relativo sostenimento Foto: https://it.depositphotos.com/64117487/stock-photo-money-in-businessmans-suit-pocket.html
Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga

Cassazione, sentenza n. 9949/2016. Quella delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio (lastrico solare o terrazzo), è una delle ipotesi più classiche della vita condominiale che, nondimeno, è sempre stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei giudici. Questo sinora. A fare definitiva chiarezza sulla questione sono intervenute infatti le sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 9449/2016 depositata ieri, hanno specificato natura della responsabilità e relative conseguenze sulla ripartizione delle spese. Senza dubbio, hanno premesso gli Ermellini, chi ha l’utilizzo esclusivo del lastrico solare o della terrazza si trova, in rapporto alla copertura del palazzo condominiale, in una posizione specifica che oltre a consentirne il pieno utilizzo lo eleva a custode della superficie del lastrico o della terrazza stessa. La conseguenza è dunque quella di essere titolare di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio sia tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria perché pur appartenendo in proprietà o essendo in uso esclusivo di uno dei condomini, il lastrico solare per la sua funzione di copertura dell’edificio rientra tra le parti comuni. Da qui, la regola della ripartizione delle spese è quella dell’art. 1126 c.c.: ossia un terzo a carico del proprietario/utilizzatore e due terzi a carico di tutti gli altri condomini. Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti, costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni d’acqua (per via appunto di una sua condotta colpevole) le spese saranno addebitabili a lui soltanto. Fonte: Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga. http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22051 Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/
Il “prestito vitalizio ipotecario”. Legge 2 aprile 2015 n. 44

La legge sul nuovo istituto del prestito vitalizio ipotecario. Sono trascorsi 10 anni da quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “prestito vitalizio ipotecario”. Era il 2005 quando, con un comma a caso, di un decreto legge che introduceva o modificava norme che spaziavano dall’impiantistica negli edifici alla “realizzazione del convegno internazionale interconfessionale”, veniva introdotto il comma 12 dell’art. 11 che recitava: “12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche’ da parte di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta’ superiore ai 65 anni compiuti”. Per capire di cosa si tratta si dica, in poche parole, che è la possibilità per persone al di sopra di anni 65 di “ipotecare” la casa per avere un finanziamento. Ma come vedremo più avanti è anche qualcosa di più di una semplice dazione di ipoteca a fronte di un finanziamento visto che questa pattuizione si risolverebbe in un contratto già presente nel codice civile sotto la voce “mutuo” (art 1813 c.c.). Forse sarà per l’acuirsi della crisi economica che rende appetibile un istituto che sin’ora non aveva potuto avere grande applicazione a causa delle incertezze che scaturiscono da una così scarsa copertura normativa, che il parlamento ha trovato il tempo per emanare la Legge 2 aprile 2015, n. 44 di modifica – di integrazione direi – del comma 12 su indicato (legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.92 del 21-4-2015). Vengono così delineati i contorni dell’istituto del prestito vitalizio, riservato ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Qui sorge una prima perplessità non comprendendosi il motivo per cui un istituto tipicamente da codice civile (ricordo che al Libro Quarto – Titolo III, il Capo XIX si intitoli “Della rendita vitalizia” e all’art. 1872 si prevedono i “Modi di costituzione”) sia stato riservato ad una ristretta cerchia di operatori. Ma forse il motivo lo si scopre andando ad esaminare il funzionamento dell’istituto, ora che è chiaro cosa sia veramente. Il limite di età ora si abbassa a 60 anni – non più 65. La sua comparazione, a grandi linee, con l’istituto codicistico della rendita vitalizia del codice civile torna utile e permette di evidenziale la principale grande diversità strutturale fra i due istituti giuridici. Si definisce di rendita vitalizia quel contratto con il quale un soggetto, quale corrispettivo dell’alienazione di un bene (di solito un immobile) si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto per tutta la durata della vita di quest’ultimo o di altri. In merito alla rendita vitalizia ex art. 1872 cod. civ. sempre si dice che il requisito essenziale del contratto sia l’alea che ne scaturisce. Vale a dire l’incertezza dell’equilibrio fra il dare ed avere dei due contrenti, essendo il rapporto sinallagmatico parametrato ad un evento incerto quale è il decesso della parte. Il prestito vitalizio ipotecario, invece, non ha affatto carattere aleatorio. Il prestito che viene effettuato dalla banca all’over sessantenne, a leggere attentamente l’articolato normativo, deve essere restituito integralmente con interessi e spese. La casa fa solo da garanzia. Il trasferimento dell’immobile, contrariamente alla rendita vitalizia, non è l’oggetto della controprestazione. Si tratta, in sostanza, di una nuova forma di garanzia su prestito. Il funzionamento di questo particolare istituto viene evidenziato da alcuni passaggi; in primis si prevede che il “rimborso integrale in un’unica soluzione puo’ essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato”. E’ chiaro che non sarà il finanziato a pagare, visto che non c’è più. Sarà, quindi, un problema degli eredi. Il momento del decesso è il momento che determina la cessazione del finanziamento e che obbliga alla restituzione dell’importo oggetto del finanziamento. Qui non si fa cenno all’immobile chiedendosi semplicemente la restituzione del quantum. Più chiaro è il successivo comma 12-quater in merito a chi debba pagare il dovuto, fra l’altro in una unica soluzione, laddove si afferma: “Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12”, vale a dire, principalmente, il decesso. La legge ci dice che entro 12 mesi dalla morte “qualcuno” dovrà provvedere al rimborso totale del finanziamento. Sostanzialmente, pertanto, una probabilistica previsione dell’accaduto suggerisce che: a) o l’erede è fortemente liquido, dispone di ampie disponibilità tali da pagare in contanti quanto a suo tempo concesso al de cuius, compresi interessi e spese. Tale soluzione appare di remoto accadimento; possiamo immaginare, infatti, che se il decuius avesse avuto eredi con disponibilità economiche non si sarebbe rivolto ad una banca; b) oppure l’erede lascia la casa all’istituto di credito. Questa è la strada primaria che sembra essere stata privilegiata dal legislatore ed il cui regolamento costituisce la novità della normativa in commento. Si intravvede, in verità, una terza via che immagino sarà la preferita degli istituti di credito, che è quella che vede l’erede contrarre un nuovo finanziamento con l’istituto di credito al fine di chiudere la pendenza del de cuius. Sempre il comma 12-quater dichiara che “il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. Ho evidenziato come sia proprio il finanziatore, senza intermediari, a vendere l’immobile. Ora, secondo i comuni istituti di diritto sostanziale o processuale, parrebbe una concreta eresia poter passare dall’essere mero titolare di una ipoteca di primo grado su un immobile al poterne provocare direttamente la vendita, trattenendo il ricavato, senza passare attraverso una esecuzione immobiliare. Non solo, la norma neppure prevede che la vendita debba essere effettuata a terzi acquirenti, ben potendo immaginare, quindi, che l’istituto di credito, nei casi in cui trovi conveniente l’affare, possa vendere a
Patrocinio a spese dello Stato: decreto di pagamento deve essere contemporaneo alla sentenza

Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 22/03/2016 Per effetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore. È quanto ha stabilito il giudice nella pronuncia in commento. Nel caso all’esame, un legale depositava istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza. Osserva il giudice che “per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore” (art. 83 d.P.R. 115 del 2002), vincolando il giudice al principio della domanda. Ne consegue che con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. In sostanza, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Anzi, l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è, per la giurisprudenza prevalente, illegale o comunque abnorme. Tuttavia, precisa giustamente il giudice, il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, come avvenuto nella fattispecie. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/25/patrocinio-a-spese-stato Foto: https://www.google.it/search?q=patrocinio+a+spese+dello+stato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwoLOizZDMAhVIVhQKHUsCDt0Q_AUICCgC&biw=1093&bih=504#tbm=isch&q=patrocinio+gratuito+tribunale&imgrc=EjcAiJAtg70ALM%3A