Parametri forensi: mai onorari inferiori a quelli spettanti ex d.m. n. 55/2014

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Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza n. 32575/2018. Per la Cassazione, stante la prevalenza del d.m. n. 55/2014, il giudice dovrà attenersi ai criteri da questo stabiliti nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi. Il giudice non può liquidare gli onorari dell’avvocato al di sotto dei parametri forensi fissati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, il quale prevale sui criteri stabiliti dal decreto 140 del 2012 non solo per motivi cronologici, ma anche per il principio di specialità. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 32575/2018 pronunciata a seguito del ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001 La ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma durato oltre sette anni. La signora lamenta che il giudice a quo abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile; inoltre, liquidando un compenso così modesto, ritiene che il giudice avrebbe leso il decoro professionale dell’avvocato. Liquidazione giudiziale: prevale il D.M. n. 55/2014 Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso: la Corte rammenta che il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale. Per contro, spiega il Collegio, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità. Non è dunque il D.M. n. 140 a prevalere, secondo la Cassazione, essendo evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. In sostanza, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero nel 2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi nel caso di specie (Euro 203,00) si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e, pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare. Decidendo nel merito, dunque, la Cassazione decide di liquidare il compenso in complessivi euro 1198,50, oltre IVA e contributo L. n. 576/1980. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/33013-avvocati-stop-a-onorari-sotto-i-parametri-forensi.asp

Equitalia: riduzione degli interessi e niente più spese processuali

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Per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia ci sono due buone notizie. La prima è quella diffusa con provvedimento n. 60535/2016 dell’Agenzia delle Entrate: infatti sono scesi gli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Infatti dal 15 maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento scendono di 0,75 punti percentuali. Il provvedimento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dall’entità del debito che hanno. Più nello specifico tali interessi sono determinati nella misura del 4,13 %in ragione annuale rispetto allo 4,88% del 2015. Tale nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che l’anno scorso ha registrato una leggera flessione così come annunciato dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda gli interessi legali essi da quest’anno sono passati dalla misura dello 0,5%, alla misura dello 0,2%. Equitalia e Consulenti del Lavoro ecco il nuovo protocollo d’intesa Una seconda buona notizia riguarda invece l’accordo fra Equitalia e i Consulenti del lavoro teso ad offrire un servizio di assistenza sempre più efficiente a tutti i contribuenti, rendendo più agevole e diretto il rapporto tra fisco e cittadini. Tale intesa ha infatti l’obiettivo di una capillare cooperazione a livello di strutture territoriali grazie alle quali i Consulenti del lavoro possono accedere allo sportello telematico per chiedere assistenza in favore dei loro assistiti sul sito gruppoequitalia.it. A tal proposito i Consulenti del lavoro riceveranno un vademecum dello sportello telematico, che li guiderà all’utilizzo del servizio online e che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. Tutti i contribuenti presto quindi potranno servirsi delle competenze e della professionalità dei consulenti del lavoro, vedendo semplificati molti meccanismi burocratici attraverso dialogo costante con tali professionisti e l’uso delle tecnologie. Dal canto suo anche l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che nella lotta all’evasione, verrà da oggi abbandonato il recupero per importi esigui e quelli solo formali, e viceversa ci si concentrerà solo le evasioni più gravi e le frodi, grazie anche alle banche dati. Un occhio di attenzione verrà rivolto anche al contrasto dei fenomeni fraudolenti, con l’introduzione di Strutture Antifrode dell’Agenzia, attraverso scambi informativi con le Autorità estere. La Voluntary disclosure continuerà anche oltre il 31 dicembre insieme agli accertamento sugli immobili, specialmente quelli da rivalutare. Equitalia: nessun diritto alle spese legali Buone nuove arrivano anche dalla magistratura che con una recente sentenza ha statuito che Equitalia se vince il giudizio non deve chiedere nessuna spesa legale. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8413 del 27 aprile ha statuito un importante principio di diritto. Qualora Equitalia si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente nella qualità di legale, senza sostenere costi per il suo onorario, in caso di esito favorevole del giudizio, non ha diritto ad ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute. Ciò perché il funzionario amministrativo dato che non è neanche equiparabile a un legale, non ha diritto ai diritti e agli onorari di avvocato, salvo che non sia un avvocato esterni. Secondo gli Ermellini il contribuente che perde il ricorso non è quindi costretto a pagare anche le spese processuali per la soccombenza. Equitalia potrebbe in tali casi solo chiedere il diritto al rimborso delle spese vive che sono sostenute ne giudizio, sempre se risultano da apposita nota da allegare al fascicolo di parte. Fonte:http://usurainbanca.blogspot.it/2016/04/equitalia-riduzione-degli-interessi-e.html Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A

Decreto ingiuntivo per prestazioni professionali forensi: necessario il parere del COA

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Il Tribunale di Milano con il decreto del 13 gennaio 2016 affronta la questione se sia obbligatorio o meno per il professionista allegare alla richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze professionali, anche la parcella vistata dal competente Consiglio dell’Ordine. Nel caso in esame, un avvocato depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di un Ente, suo cliente, per l’attività svolta, nell’interesse di quest’ultimo, nell’ambito di una procedura di recupero credito, attivata con ingiunzione di pagamento, successivamente opposta e conclusasi con una transazione.Al ricorso il legale si limitava ad allegare la parcella, senza “opinamento” da parte del competente COA. Sul punto il Tribunale di Milano, nel richiamare precedenti pronunce, osserva che: originariamente alcuni uffici giudiziari, tra cui il Tribunale di Varese, hanno sostenuto che l’art. 9 comma 5 della l. 27/2012 avesse comportato l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda “deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale”. il CNF con parere del 23 ottobre 2013 ha, al contrario, affermato che la clausola abrogativa contenuta nella normativa (art. 9, comma 5, d.l. 1/2012) ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l’istituto tariffario; la disposizione – anteriore alla nuova legge professionale – che istituiva la funzione di opinamento del COA (segnatamente l’art. 14, lett. d) R.D.L. n. 1578/33) non conteneva alcun rinvio alle tariffe. la portata abrogativa del menzionato art. 9, secondo il CNF, riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense; del resto la stessa nuova legge professionale,(L. 31 dicembre 2012 n. 247), agli artt. 13 comma 9 e 29, lett. l) ha mantenuto espressamente il potere del Consiglio dell’Ordine di dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti: l’art.13 comma 9 prevede infatti che “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata”. Pertanto, per il Tribunale di Milano, nel richiedere un decreto ingiuntivo, il difensore deve allegare o l’accordo sul compenso concluso con il cliente, eventualmente assistito dal preventivo redatto o, in assenza, la parcella vistata dal proprio COA di appartenenza. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Decreto ingiuntivo: per la parcella dell’avvocato necessario il parere del COA Immagine: www.lavorincasa.com