Inps: indebito del pensionato e onere della prova.

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Cass. S.U., sentenza n. 18046/2010. È molto frequente che l’INPS richieda ai pensionati la restituzione di somme che ritiene di aver erogato indebitamente. Una volta ricevuto la lettera di restituzione, il pensionato che ritiene illegittima la richiesta è tenuto ad agire giudizialmente attraverso l’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito. La questione che si pone in questi casi è quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova. Fino al 2008, la dominante giurisprudenza sosteneva che nei giudizi di opposizione alla richiesta dell’indebito, l’onere probatorio sull’irripetibilità spettava all’INPS che era tenuta, quindi, a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Con la sentenza n. 198 del 2011, la stessa Cassazione ha statuito che nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l’INPS non si deve limitare a contestare genericamente l’indebito ma deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 26231/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, affermando che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di restituire le somme che l’INPS ritenga di aver versato indebitamente è onere del pensionato fornire la prova di non dover restituire le somme richieste. IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, un pensionato dopo aver ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione di somme che quest’ultimo riteneva di aver erogato indebitamente, chiedeva al Tribunale accertarsi la non debenza in favore dell’Ente Previdenziale. La domanda del pensionato veniva rigettata, mentre la decisione di prime cure veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello che dichiarava illegittimo il recupero operato dall’INPS con condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute. Avverso la sentenza della Corte di Appello interponeva ricorso per Cassazione l’INPS sulla scorta di un solo motivo con il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2033 codice civile avendo la Corte di Appello disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 18046/2010. LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, richiamato dall’INPS, secondo il quale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire le somme instaurato dal pensionato quest’ultimo ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Secondo gli Ermellini: il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010 è stato successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 2739 del 11/02/2016 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell’ “accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto; non assume rilievo l’inosservanza, da parte dell’Istituto, dell’obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l’esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell’interessato. (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011). Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/somme-inps-indebitamente-percepite-dal-pensionato-onere-della-prova-104745.html  

Cassazionista, sostituto del non cassazionista, può presentare ricorso

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 n. 40517 E’ possibile, per il difensore non cassazionista, nominare un sostituto cassazionista al fine delle proposizione del ricorso. E’ quanto emerge dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 29 settembre 2016, nn. 40517 e 40518. Con le decisioni in commento, gli ermellini hanno esaminato “se al legale che assiste l’imputato d’ufficio e che non sia abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, sia consentito superare l’impedimento legale ad impugnare mediante esercizio della facoltà di designare un sostituto” che sia munito di tale abilitazione. In merito, l’art. 102 c.p.p., comma 1, prevede la facoltà per il difensore d’ufficio, nel caso in cui non gli sia consentito di compiere personalmente una determinata attività processuale, di attribuire tali funzioni ad un sostituto, nel qual caso la sostituzione comporta l’esercizio dei diritti e l’assunzione dei doveri del difensore sostituito. Nella giurisprudenza di legittimità si evince il principio secondo il quale il difensore sostituto, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori, è necessariamente limitato nella propria attività processuale, senza considerare che non avendo, il sostituito, alcuna legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, non avrebbe nemmeno potuto nominare un altro difensore il quale assume un potere di intervento del tutto analogo a quello del sostituito. Per risolvere tale inconveniente, sempre secondo tale filone interpretativo, il difensore sostituito avrebbe potuto solo sollecitare il giudice procedente affinché nominasse, egli stesso, un difensore sostituto abilitato alla proposizione del ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite non condividono tale orientamento, soprattutto a seguito della novella di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 60, il cui art. 4, modificando l’originale disposizione dell’art. 102 c.p.p., dispone che la nomina del sostituto debba avvenire senza particolari limitazioni, con la conseguenza che la nomina del sostituto processuale è possibile per qualsiasi difensore, anche d’ufficio, anche per l’intero procedimento. Conseguentemente è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cassazionista-sostituto-del-non-cassazionista-puo-presentare-il-ricorso

Sezioni Unite: impugnazione notificata senza alcune pagine e sorte processuale

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SS.UU. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14/09/2016 intervengono sulla questione della inammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato alla controparte privo di alcune pagine. La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da una controversia promossa da un Condominio e avente ad oggetto la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d’uso dei locali di proprietà di Tizio e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. il Birillo, dell’attività di bar-tavola calda, per la quale tra l’altro erano stati eseguiti lavori di adeguamento degli impianti. Il giudice di primo grado accoglieva le domande attoree e, proposto gravame, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per incompetenza territoriale. La società notificava in data 04/02/2014 ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale; il Condominio con controricorso eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La società ricorrente, in data 9/11-4-2014, notificava nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine. Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato eccepiva nuovamente l’inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perchè notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione. La Seconda Sezione della Corte ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione, tra cui quella relativa alla inammissibilità del ricorso notificato privo delle pagine pari. Pertanto disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione, tra altri, del contrasto formatosi sul seguente quesito: – se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l’incompletezza dell’atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l’inammissibilità dell’impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione. Sul punto si registrano due diversi orientamenti: a) secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione; b) per un secondo orientamento, minoritario, se nella copia dell’atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica…tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica ex art. 291 cpc che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Senza voler qui ripercorrere tutto il ragionamento seguito, si rileva che per le Sezioni Unite la seconda soluzione appare preferibile, sulla base delle seguenti considerazioni: il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni: oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 2) o a vizi di forma o di contenuto dell’atto di impugnazione (artt. 365, 366 e 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l’interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.); le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall’esistenza di un vizio di difformità dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale; al contrario, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione; L’ orientamento minoritario,si legge nella sentenza, è preferibile inoltre per i seguenti motivi: in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio, ritiene configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, e ravvisa conseguentemente la possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica. Inoltre, dal punto di vista sistematico, presuppone la prevalenza dell’originale dell’atto rispetto alla copia notificata, laddove l’indirizzo maggioritario, nel ricollegare alla notifica dell’atto incompleto l’inammissibilità dell’impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell’atto notificato rispetto all’originale. tale assunto contrasta manifestamente con l’affermazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie. Pertanto, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Link alla sentenza: http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-sez-unite-18121-2016/ Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/impugnazione-notificata-senza-alcune-pagine-inammissibilita-dell-atto-nullita-della-notifica-decidono-le-sezioni-unite-103234.html Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

All’atto di appello formulato per sostituire il primo si applica il termine breve

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Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016. Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con la Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016, hanno risolto un contrasto ermeneutico insorto sulla formulazione di un secondo atto di appello, quando lo stesso venga notificato nella finalità di sostituire il primo. Orbene, attraverso un’articolata argomentazione, il collegio conferma l’indirizzo tradizionale, ritenendolo più aderente al principio della ragionevole durata dei giudizi: l’avvio del procedimento d’appello, infatti, manifesta la conoscenza legale della sentenza, ad opera di chi formula l’impugnazione. Più in dettaglio, se il soccombente propone un secondo atto di appello, si deve tener conto del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione. La notifica dell’impugnazione manifesta infatti la conoscenza legale della pronuncia che si impugna, di conseguenza la notifica, ad opera del medesimo appellante, di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, sarà tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. La vicenda prende origine dalla citazione in giudizio, proposta da una società, in seguito fallita, nei confronti di un Comune, dove chiedeva la risoluzione giudiziale di un contratto di appalto, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti. L’ente interponeva appello, ma l’atto di citazione, secondo la difesa della società, doveva considerarsi nullo, in quanto notificato a una entità giuridica non più inesistente, poiché la società era stata dichiarata fallita. Il primo giudizio, secondo il Comune, doveva considerarsi nullo a causa della notifica dell’atto di appello al difensore della società e non al Fallimento, pertanto la seconda impugnazione non poteva essere dichiarata tardiva. L’ente ricorrente attacca l’interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. La questione approda in piazza Cavour, dove gli ermellini delle Sezioni Unite civili, richiamando propri precedenti (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10143 del 2012), sentenziano il rigetto del ricorso interposto dal Comune, compensando le spese. Più in dettaglio, i giudici, manifestamente dichiarano di non volersi discostare dall’orientamento tradizionale, definito conforme al principio della ragionevole durata del processo: affermano infatti che la notifica di un primo atto di appello dà inizio ad una dinamica impugnatoria finalizzata a pervenire alla definizione della lite e, al contempo, dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Da tale presa d’atto consegue che, qualora la parte che appella, prima che sia giunta la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/04/tempestivo-secondo-appello-nel-termine-breve-dopo-primo-non-dichiarato-improcedibile Foto: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/static/img/header.jpg

Patteggiare non vuol dire rinunciare alla prescrizione

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06/05/2016 n° 18953 Patteggiare una pena non equivale a rinunciare alla prescrizione. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 6 maggio 2015, n. 18953. La questione evoca quella più risalente, successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 275 del 1990, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato. Domandandosi se la rinuncia alla prescrizione dovesse essere manifestata espressamente, ovvero fosse anche deducibile da facta concludentia, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’originario art. 157 c.p., disponendo, al comma 7, che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. Il legislatore, quindi, ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata in maniera espressa, posto che si tratta di un atto dismissivo foriero di conseguenze per l’imputato, posto che “rinunciare ad un diritto già maturato, ossia quello di far valere gli effetti dell’estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa, in definitiva, esercitare il diritto al processo e, quindi, alla prova, nell’ambito dell’inalienabile diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della stessa Carta Costituzionale”. Sulla base di tali osservazioni, e prendendo atto di un duplice filone interpretativo che, da un lato, ritiene che la rinuncia della prescrizione necessiti di una dichiarazione espressa e, dall’altro, che ritiene che la richiesta di patteggiamento equivalga ad una rinuncia della prescrizione, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo il quale, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono, di per sé, valere come rinuncia. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/patteggiamento-non-vale-come-rinuncia-a-prescrizione Foto: http://www.studiolegaledelalla.it/wp-content/uploads/Studio_Legale_de_Lalla_patteggiamento.png

Estinzione del reato per particolare tenuità: l’opposizione di persona offesa deve essere espressa Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264 Si verte in un caso di ingiuria per il quale il Giudice di Pace di Chiusa, con sentenza in data 28 gennaio 2014, aveva provveduto a dichiarare l’estinzione del reato per tenuità del fatto. Nell’ipotesi considerata il fatto di particolare tenuità (con conseguente dichiarazione di estinzione del reato – emendata dalla Cassazione in pronuncia di non doversi procedere – in applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000) era stato individuato anche nell’assenza della persona offesa. Da questa circostanza si era infatti ricavata la sua mancanza di “interesse al procedimento” e la non persistenza di una “richiesta di risarcimento e di condanna dell’imputato”; a (necessario) corredo si era rilevato che il danno causato dalla condotta incriminata risultava “minimo” e che l’imputato, di giovane età, aveva trasgredito la legge penale per la prima volta. Risulta decisivo, peraltro, che la tenuità del fatto dovesse essere valutata dopo l’esercizio dell’azione penale, rendendosi necessario che l’imputato e la persona offesa non vi si opponessero; si sarebbe cioè reso necessario – questo il profilo sollevato dalla Procura – che entrambi prestassero il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento. In altri termini, per escludersi l’opposizione (e con essa la declaratoria di particolare tenuità) si richiederebbe un consenso esplicito, non potendo bastare l’assenza della persona offesa ad inferire il dissenso della stessa, il tutto per asserita violazione dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La norma testualmente prevede che “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Si richiama, all’uopo, l’insegnamento della Cassazione secondo il quale “l’estinzione [sic] del procedimento non può aver luogo “senza il consenso” della persona offesa, essendo irrilevante che essa “non è comparsa o è irreperibile””. Proprio questo è il punto critico, sul quale il provvedimento in commento attesta un passo fermo della Suprema Corte. In breve, la questione della quale sono state investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: “Se, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mera mancata comparizione della persona offesa alla udienza davanti al giudice di pace, in assenza di altri dati significativi, impedisca di ritenere che la stessa non si opponga alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Si riportano in motivazione due distinti orientamenti maturati nel corso del tempo. Secondo un primo orientamento, la mancata comparizione della persona offesa in udienza non può essere interpretata come una volontà di non opposizione rispetto ad una valutazione del giudice meramente eventuale circa la particolare tenuità del fatto, trattandosi di un fatto neutro, non espressivo di alcuna specifica volontà. Secondo altro filone giurisprudenziale, la decisione della persona offesa di non comparire in udienza implica una volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento con estinzione per particolare tenuità del fatto. Del resto – si aggiunge – l’art. 34 non richiede necessariamente la presenza della persona offesa (Sez. 4, n. 25917 del 17/06/2003, Ritucci, Rv. 225676), sicché nulla osterebbe, in questo caso, all’individuazione di un’ipotesi di particolare tenuità del fatto. Per meglio indirizzare la questione di diritto, il Collegio rileva “la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell’offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus (art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000)”. Il rilievo, come detto, orienta la soluzione ma non la individua; decisivo, ad avviso dei Giudici, è il difetto di impostazione che accomuna l’approccio al tema secondo quanto tracciato dai due orientamenti indicati, ovvero il comune presupposto secondo il quale l’esito liberatorio prospettato (operante in forza dell’art. 34 cit.) richieda l’adesione – implicita o esplicita – della persona offesa (o dell’imputato). Viceversa è possibile affermare, sulla scorta dell’ordinanza n. 63/2007 della Corte Costituzionale, che l’art. 34, comma 3, “prevede, ai fini dell’operatività dell’istituto de quo, nella fase successiva all’azione penale, non già una condizione positiva (il consenso), ma una condizione negativa (la non opposizione; se l’imputato e la persona offesa non si oppongono)”. Nondimeno, va chiarito che il potere di inibizione dell’esito liberatorio è soggetto a precise ed importanti limitazioni: “l’opposizione di cui si discute, incidendo sulla procedibilità dell’azione penale, rientra tra il genere di atti “idonei a determinare il contenuto della pronuncia” (per questa qualificazione, in termini generali, v. Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009, D’Agostino, in particolare al p.6 del Considerato in diritto); con la conseguenza che possono dirsi abilitati a esprimere una simile volontà la persona offesa (e l’imputato) personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e non il difensore o altri soggetti, fatta eccezione, beninteso, per i casi di rappresentanza della persona offesa minore, interdetta o inabilitata (v. art. 90, comma 2, cod. proc. pen.)”. Le Sezioni Unite concludono pertanto precisando che “Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/05/particolare-tenuita

Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga

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Cassazione, sentenza n. 9949/2016. Quella delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio (lastrico solare o terrazzo), è una delle ipotesi più classiche della vita condominiale che, nondimeno, è sempre stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei giudici. Questo sinora. A fare definitiva chiarezza sulla questione sono intervenute infatti le sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 9449/2016 depositata ieri, hanno specificato natura della responsabilità e relative conseguenze sulla ripartizione delle spese. Senza dubbio, hanno premesso gli Ermellini, chi ha l’utilizzo esclusivo del lastrico solare o della terrazza si trova, in rapporto alla copertura del palazzo condominiale, in una posizione specifica che oltre a consentirne il pieno utilizzo lo eleva a custode della superficie del lastrico o della terrazza stessa. La conseguenza è dunque quella di essere titolare di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio sia tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria perché pur appartenendo in proprietà o essendo in uso esclusivo di uno dei condomini, il lastrico solare per la sua funzione di copertura dell’edificio rientra tra le parti comuni. Da qui, la regola della ripartizione delle spese è quella dell’art. 1126 c.c.: ossia un terzo a carico del proprietario/utilizzatore e due terzi a carico di tutti gli altri condomini. Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti, costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni d’acqua (per via appunto di una sua condotta colpevole) le spese saranno addebitabili a lui soltanto.   Fonte: Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga. http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22051 Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/

Sequestro d’urgenza: nessun obbligo di avvisare l’indagato di farsi assistere dal difensore

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 13/04/2016 n. 15453. Nell’ipotesi di sequestro preventivo d’urgenza, operato dalla polizia giudiziaria, non sussiste alcun obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 13 aprile 2016, n. 15453. Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operai anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d’urgenza disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria”. Una prima impostazione giurisprudenziale nega che in siffatta circostanza debba essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dal tenore letterale dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che disciplina l’obbligo di dare avviso all’indagato di assistenza difensiva, opera solo con riferimento al sequestro probatorio, il quale è un atto di indagine ed attiene alla formazione della prova, per cui appare necessario l’eventuale presidio delle garanzie difensive. Il sequestro preventivo, invece, corrisponde all’esigenza di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Secondo altro indirizzo, invece, le disposizioni della norma ora richiamata troverebbero applicazione anche al sequestro preventivo eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, preferendo una soluzione fondata sulla ratio e sulle finalità delle garanzie difensive, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell’art. 114 e la finalità diversa del sequestro preventivo rispetto al sequestro probatorio, portano a concludere che in caso di sequestro preventivo disposto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In questo caso le garanzie difensive sono comunque tutelate dal G.i.p., al quale il pubblico ministero deve rivolgere la richiesta di convalida del sequestro urgente posto in essere dalla polizia giudiziaria tutte le volte in cui in via autonoma non decida di restituire il bene sequestrato al soggetto avente diritto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/sequestro-preventivo-niente-avviso-indagato-facolta-assistenza-difensore

Anche per le notificazioni via PEC vale il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

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Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 Con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno ribadito che anche per la notifica telematica vale il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La corte di legittimità, condividendo un orientamento ormai consolidato, ha infatti affermato che «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni». In relazione a quest’ultime, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato che il suddetto principio debba applicarsi anche alle notifiche via PEC: il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto, conseguente alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale dell’indirizzo di PEC (espressamente indicato proprio a tal fine nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità), “determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC“. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente – sia pure con estensione “doc” in luogo del formato “pdf” – e quello cartaceo depositato in cancelleria. Ebbene, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti “un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte“. Fonte: http://giuricivile.it/anche-le-notificazioni-via-pec-vale-principio-raggiungimento-dello-scopo-ex-art-156-c-p-c/ Foto: http://www.visitel.it/internet_e_web/posta_elettronica_pec_mail.php  

Abuso del contratto a tempo determinato: nel pubblico impiego il danno è presunto

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Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 15/03/2016 n° 5072. Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. È questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite in materia di illecito ricorso al contratto a tempo determinato. La questione di fondo, posta dalla fattispecie che ha occasionato il giudizio della Suprema Corte, è relativa alle legittimità della normativa interna preclusiva della costituzione del rapporto a tempo indeterminato per i contratti a termine abusivi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. La questione controversa, osservano le Sezioni Unite, chiama in causa la normativa del lavoro a tempo determinato alle dipendenze di enti pubblici non economici nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, “la quale, pur articolata in varie disposizioni mutate nel tempo, si è mossa costantemente lungo una direttrice di fondo segnata dall’esigenza costituzionale di conformità al canone espresso dall’art. 97 Cost., u.c., che prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Rimane però che la reazione dell’ordinamento giuridico all’illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è, nel lavoro pubblico contrattualizzato, differenziata rispetto a quella nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno. Quindi vi è una disciplina differenziata tra pubblico e privato che pone un problema di compatibilità sia, nell’ordinamento interno, con il principio di eguaglianza, sia nell’ordinamento sovranazionale, con la disciplina comunitaria. La questione, nei suoi due profili, è stata risolta rispettivamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte di giustizia. In particolare, per la Corte costituzionale (sent. 27 marzo 2003, n. 89) la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio è giustificata dal fatto che il principio dell’accesso mediante concorso rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati. Ciò posto, prosegue la Corte, occorre esaminare – per misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore – il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine. Il danno non si sostanzia nella perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata: in effetti, se la pubblica amministrazione non avesse fatto illegittimo ricorso al contratto a termine, non per questo il lavoratore sarebbe stato assunto a tempo indeterminato senza concorso pubblico. Il lavoratore che subisce l’illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l’abuso della successione di contratti a termine rimane, invero, confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l’assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore. In ogni caso l’onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore. Occorre allora, conclude la Suprema Corte, un’operazione di integrazione delle normativa in via interpretativa, orientata alla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile: in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine “occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell’ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all’opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall’obbligo del concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego”. La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). In sostanza, il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/31/abuso-contratto-tempo-determinato-pubblico-impiego-danno-presunto