Sez. VI

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Tasse non pagate: quando il commercialista negligente paga

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 09/06/2016 n. 11832 In tema di omesso versamento di tasse, al fine di evitare sanzioni, il contribuente deve dimostrare la negligenza del proprio commercialista e che il fatto sia stato denunciato alla magistratura. E’ quanto emerge dall’ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 9 giugno 2016. Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, all’art. 5, richiede la consapevolezza in capo al contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non necessariamente deve essere dolosa, posto che la legge sanziona anche la mera colpa (Cass. n. 22890/2016). Gli obblighi tributari attinenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non si considerano assolti da parte del contribuente per il solo fatto di avere affidato le relative incombenze ad un professionista, richiedendosi una attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento da parte del commercialista, con il quale quest’ultimo mascheri il proprio inadempimento (Cass. n. 27712/2013). Di conseguenza, l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere telematicamente la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate non esonera il contribuente a vigilare sul corretto adempimento del mandato medesimo; il contribuente deve presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, deve redigerla in modo fedele e deve fare i versamenti dovuti. Nel caso in cui, come nella specie, il contribuente si avvalga di un professionista per la compilazione e la trasmissione telematica del modello è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/19/tasse-omesso-versamento-commercialista Foto: http://tasse.economia-italia.com/2015/11/modello-730-con-visto-infedele-responsabilita-caf-commercialisti.html

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Morte non istantanea: sì al danno biologico terminale agli eredi

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 26/07/2016 n. 15395 In caso di morte non istantanea, agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico terminale. Non rileva la coscienza della gravità delle lesioni e il danno va liquidato secondo le tabelle, maggiorate equitativamente. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con l’ordinanza 26 luglio 2016 n. 15395. La Corte di Appello aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis dai congiunti di una persona deceduta diciotto giorni dopo l’incidente. Gli eredi ricorrevano in Cassazione. Si premetta che la Corte di Cassazione dà per scontato che si discuta di danno biologico iure hereditatis temporaneo, non permanente, ossia il danno che la vittima subisca relativo ai soli giorni tra l’evento fatale e la morte, non già (anche) quel danno permanente che lo conduce alla morte (molti interpreti non sono affatto convinti di questa impostazione). Il Supremo Collegio afferma che lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quodam tempore – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico). E’ noto – infatti – che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, “è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso”, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491 /2014). Tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/01/morte-non-istantanea-risarcimento-danno-biologico-terminale-a-eredi Foto:http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2016/03/danno-differenziale-medicina-legale-700×407.jpg

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L’onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti

Cass. Civ., Sez. VI, Sent. 6 aprile 2016, n. 6606 L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice. IL CASO – Il Tribunale di Napoli aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società Alfa ed alcuni lavoratori dalle date di stipula della prima assunzione, con condanna della società a pagare ai lavoratori l’indennità risarcitoria l. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di otto, anziché di dodici mensilità. La sentenza veniva parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. La società Alfa proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 20, artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni dei lavoratori ed alla sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile. La Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando, per quanto qui di interesse, che l’onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti. LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE – La questione giuridica posta all’esame dei giudici di legittimità afferisce alla possibilità o meno di estendere l’onere di contestazione, oltre che ai fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, anche ai documenti dalla medesima prodotti. Com’è noto, la funzione del principio di non contestazione è quella di selezionare i fatti pacifici ed a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria e ad escludere, all’atto della decisione, l’applicabilità della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., nei casi in cui il fatto costitutivo della domanda, benché non provato, sia da ritenersi implicitamente pacifico. Il che si verifica in maniera direttamente proporzionale al grado di specificità dell’allegazione del fatto e alla possibilità di sue narrazioni alternative. Il secondo comma dell’art. 115 c.p.c. è stato modificato dalla l. n. 69 del 2009, nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica – rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell’altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione – è priva di qualsivoglia effetto. Tuttavia, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, anche nei giudizi promossi prima dell’introduzione formale del principio di non contestazione mediante la predetta modifica dell’art. 115 c.p.c., è imposto al convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, in virtù dell’art. 167 c.p.c., sicché quei fatti debbono darsi per ammessi, senza necessità di prova, quando il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitato a negare genericamente la «sussistenza dei presupposti di legge» per l’accoglimento della domanda dell’attore, senza alcuna contestazione chiara e specifica della stessa. Il principio in parola opera in un ambito non solo soggettivamente ma anche oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, nel senso che sono suscettibili di non contestazione soltanto i fatti storici la cui ricostruzione ex post richieda il dispendio dell’attività probatoria, la quale a sua volta è normalmente rimessa alle parti. Ciò non significa affatto, però, che ad essere disponibile sia la verità storica e che, dunque, sia sottratto al giudice ogni potere di verificarla. I giudici di legittimità hanno all’uopo evidenziato che ciò di cui una parte dispone attraverso la non contestazione è solo la prova del fatto contrario a quello allegato dall’altra: non essendovi equivalenza concettuale tra fatto non contestato e fatto provato, il primo essendo un a priori rispetto al secondo, che costituisce la risultante eventuale dell’istruzione probatoria, il giudice deve in ogni caso sottoporre a controllo il fatto non contestato, e ciò indipendentemente dalla possibilità di esercitare poteri istruttori d’ufficio. Conseguentemente, l’emergere di elementi (logici ovvero di prova indiretta o documentale) di segno opposto alla non contestazione reclama il controllo terzo sulla verità storica del fatto, che non è negoziabile e che nessuna tecnica processuale può porre al riparo dalla valutazione del giudice. La S.C. nella pronuncia in esame – ribadendo, peraltro, un orientamento già espresso in precedenti pronunce – ha evidenziato che la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di «contestare la altrui contestazione», dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Diversamente, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ogni parte avrebbe sempre l’onere di contestare la contestazione della contestazione della contestazione e così all’infinito, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto. Costituisce del resto principio pacifico che l’onere di contestazione gravante sull’attore si atteggia in modo diverso, a seconda del tipo di difese sollevate dal convenuto. Se il convenuto ammette i fatti dedotti dall’attore, ma vi aggiunge ulteriori circostanze di fatto impeditive, modificative od estintive della pretesa attorea, l’attore ha l’onere di contestare tali fatti, i quali in mancanza devono ritenersi ammessi. Se, invece, il convenuto nega i fatti dedotti dall’attore, e ne fornisce una versione diversa e contrastante con quella posta a fondamento della domanda, l’attore non ha alcun onere di contestare espressamente tali circostanze, la cui contestazione è in re ipsa nel fatto stesso di coltivare la domanda. Del resto, se

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