sez. V

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Stalking configurabile anche mediante l’uso di social network

Cassazione penale, sez. V, sentenza 23/05/2016 n. 21407 La caratteristica fondamentale del reato di stalking è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell’abitualità del reato, per la cui integrazione sono sufficienti più condotte di minaccia e molestia rappresentate da singoli messaggi pubblicati sul social network facebook. La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016 ritorna ad analizzare il mondo dei social network ed in particolare facebook come strumento di realizzazione di reati comuni che, in realtà, non trovano sempre nella rete la loro più naturale e diffusa finalizzazione. In particolare, nel caso di specie, il tribunale di Catania conferma l’ordinanza applicativa nei confronti dell’imputato della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese in relazione al reato di cui all’art. 612-bis c.p., in quanto lo stesso ingiuriava e denigrava le pp.oo. anche attraverso il social network facebook, seguendone gli spostamenti, limitando la loro vita di relazione ed ingenerando un grave stato di ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità. La Suprema Corte nel confermare il provvedimento del Tribunale puntualizza che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015). La caratteristica fondamentale dell’incriminazione in oggetto è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell’abitualità del reato, per la cui integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte (Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013). Per l’integrazione del reato è irrilevante che le singole condotte siano o meno autonomamente perseguibili come reati, potendo altresì rilevare comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale – quali appostamenti, pedinamenti ecc. – purché l’abitualità degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi di danno previsti dalla norma. Quanto al profilo soggettivo, la Corte chiarisce che lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015). Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni delle persone offese possono costituire prova della responsabilità dell’indagato, sempre che ne venga verificata l’attendibilità ed in concreto l’attendibilità delle p.o. è stata compiutamente considerata anche in relazione ai plurimi elementi di riscontro, quali ad esempio l’utilizzo di account intestati a soggetti di fantasia volti ad occultare la propria identità alle p.o., ovvero il contenuto delle relazioni delle assistenti sociali. Sulla scorta delle denunce in atti emerge che l’indagato ha ripetutamente ingiuriato e denigrato le pp.oo., ne ha seguito gli spostamenti, si è appostato sotto la loro abitazione, ne ha limitato la vita di relazione, ingenerando in loro un grave stato d’ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità, come evincibile dal certificato medico in atti. A fronte di plurimi episodi, sviluppatisi in un significativo arco temporale, il ricorrente svolge censure in fatto che non sono in grado di elidere i plurimi elementi a suo carico, posti a fondamento della misura coercitiva. La circostanza secondo cui i messaggi pubblicati sul social network facebook al più potrebbero integrare il reato di diffamazione, non si presenta significativa posto che il reato di atti persecutori tiene conto, così come già evidenziato, del fatto che viene in questione nella fattispecie di stalking la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sè un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/facebook-insulti-stalking Foto: http://www.lifehack.org/articles/technology/is-this-a-hack-that-reveals-your-facebook-stalkers.html

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Diffamazione via Facebook: condividere post offensivi non è reato

Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n. 3981 Con la sentenza 3981/2016 la Cassazione torna sulla questione della diffamazione a mezzo facebook, fattispecie che negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza pratica, come evidenziato dalla copiosa casistica giurisprudenziale. Invero, la posizione della giurisprudenza di legittimità è sempre stata piuttosto rigorosa. Ritenuta l’idoneità della rete internet[1] e dei social network[2] a integrare la comunicazione con più persone richiesta dall’art. 595 c.p. per la consumazione del reato, ritenuta altresì in tali fattispecie la sussistenza dell’aggravante di cui al terzo comma della norma citata (ossia la diffamazione a mezzo stampa)[3], le pronunce della Suprema Corte hanno più volte riconosciuto la responsabilità penale per frasi avente contenuto diffamatorio, espresse mediante post pubblicati su bacheca o gruppi facebook. La questione sottesa al caso giunto all’esame della Cassazione di cui qui si tratta riguarda specificamente i limiti della responsabilità penale, anche in rapporto al diritto costituzionalmente garantito di libera espressione del pensiero, a fronte della pubblicazione di un post la cui portata diffamatoria non emergeva direttamente, ma doveva ricavarsi dal complesso della discussione tra utenti all’interno di un gruppo facebook. Trattasi, com’è evidente, di questione particolarmente delicata; di fatti l’imputato, assolto dal Giudice di prima cure, era stato condannato in appello in quanto egli, partecipando ad una conversazione dai contenuti offensivi nei confronti della parte offesa, avrebbe prestato “una volontaria adesione e consapevole condivisione” di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa, pur se il contenuto personalmente postato non potesse dirsi intrinsecamente offensivo[4]. La lesività della condotta deriverebbe, dunque, dal contesto complessivo della discussione, con rilevanti ricadute pratiche: parametrare l’offensività di una determinata espressione non già all’intrinseco valore della stessa, bensì al tenore complessivo della conversazione determina che il fatto stesso di prendere parte a discussioni dai toni particolarmente “coloriti” potrebbe comportare il rischio di porre in essere fattispecie penalmente rilevanti. La Cassazione, tuttavia, dopo aver precisato che non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al “gruppo di discussione” partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l’accertamento sulla natura “aperta” o “chiusa” dello stesso, sconfessa la valutazione della Corte territoriale, nella misura in cui la stessa ha attribuito tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri […] Il che è per l’appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all’art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l’altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.. Ne deriva che non possa avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento[5]. Dunque, se la Suprema Corte riporta il reato di diffamazione tramite facebook entro confini determinati e logicamente prevedibili, si impone una riflessione sulle nuove modalità di comunicazione, di fronte alle quali il diritto si trova spesso costretto entro schemi difficilmente adattabili a un contesto fluido e in continua evoluzione. La diffusione dei social network ha imposto la necessità di approntare nuovi strumenti di tutela per gli utenti, che il più delle volte sono poco consapevoli della portata del mezzo che utilizzano e rischiano di trovarsi coinvolti, loro malgrado, in situazioni al limite della legalità. Tali strumenti sono spesso di matrice giurisprudenziale e si sostanziano in un adattamento alla nuova realtà virtuale di figure pensate per i tradizionali mezzi di comunicazione; ne deriva un’insoddisfacente tutela, che a volte finisce per travalicare i limiti della ragionevolezza, come nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in esame. Al di là del buon senso che dovrebbe governare qualsiasi manifestazione del pensiero, i cui contenuti dovrebbero essere sempre rispettosi dell’altro, occorre che anche gli operatori del diritto, nella tutela degli interessi contrapposti in rilievo (tutela della reputazione e della persona da un alto, diritto di manifestazione del pensiero dal’altro) compiano scelte equilibrate e orientate alla realizzazione di una giustizia sostanziale attenta ai cambiamenti tecnologici che comportano l’insorgere di nuovi rischi e nuove necessità, delle quali non è possibile non tenere conto. [1] V. Cass. Pen., Sez. V, 16.11.2014, n. 44980. [2] V. Cass. Pen., Sez. V, 24.02.2016, n. 7264. [3] Cfr. ex pluribus Cass. Pen., Sez. V, 01.03.2016 n. 8328, per cui anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). [4] Questa la frase “incriminata”: “spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta”. [5] La Corte precisa che la condotta potrebbe in astratto rivestire rilevanza penale qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l’imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare … concludendo però che è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/09/facebook-post-offensivi Foto:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook

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