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Autotutela parziale: no all’impugnazione autonoma

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 15/04/2016 n. 7511 L’annullamento parziale non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, di conseguenza non si può riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso non abbia contenuto ampliativo del precedente. E’ quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7511 depositata il 15 aprile scorso, superando un precedente orientamento (1). Per meglio contestualizzare la decisione innanzi richiamata è doveroso, preliminarmente, analizzare in punto di fatto e di diritto la questione sottesa, rimandando al prosieguo della trattazione ogni osservazione sugli effetti pratici che possono scaturire da una decisione così concisamente motivata. L’intervento della Corte di cassazione si giustifica per aver l’Agenzia delle entrate proposto ricorso avverso una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado, con conseguente riduzione, a favore del contribuente B.R, della determinazione sintetica del proprio reddito, ai fini Irpef e Ilor (ora Irap), per gli anni 1997 e 1998, operata dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 38, IV comma, DPR n. 600/1973. Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle entrate ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.lgs 546/1992, configurando rispettivamente con un primo motivo, error in iudicando ex art. 360, I comma n. 3, c.p.c.; e con il secondo, error in procedendo ex art. 360, I comma n. 4 c.p.c. Lo stesso ufficio, poi, con il terzo motivo, in ragione dell’art. 360, I comma n. 3 c.p.c., ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma IV, DPR n.600/1973. Di contro, il contribuente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, II comma n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito, nei termini previsti, da parte della ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica. In verità tale ultima questione è, ai fini di tale annotazione, di scarsa rilevanza. Gli stessi giudici ne hanno dichiarato l’infondatezza, dal momento che risulta allegata al ricorso copia conforme della sentenza impugnata con la relata di notifica effettuata a mezzo posta. La Cassazione ha, infatti, richiamato il principio già condiviso, alla luce del quale “in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto […]” (Cass., Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014, Rv. 632464). È, invece, più opportuno analizzare quanto di seguito si dirà. La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché ritiene fondati i due motivi di ricorso che, in quanto proponenti la medesima questione, possono essere trattati congiuntamente. Nella sentenza si può leggere come, in punto di fatto, risulti pacifico che ad essere impugnati siano stati non gli avvisi di accertamento originari, ma il provvedimento reso sull’istanza di annullamento degli stessi in autotutela. È altresì evidente che gli atti originari, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi ancor prima che fosse emesso provvedimento in autotutela per l’annullamento degli stessi. E sulla scorta di tale premessa, è applicabile al caso di specie il principio sancito dalla sentenza Cass. S.U 3698/2009 (2), giustificando il discostamento rispetto al precedente orientamento – come riconducibile alla sent. Cass, sez 5, n.14243/2015 (3) – sulla scorta di un’argomentazione che presta il fianco a dei fraintendimenti. Ad una prima lettura, la Corte sembra affermare il principio secondo il quale deve escludersi l’autonoma impugnabilità dell’ annullamento parziale o comunque di un provvedimento di autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta negli atti divenuti definitivi, poiché esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento; diversamente deve ammettersi una autonoma impugnabilità del nuovo atto, se questo ultimo ha una portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa. Se così è, non può tralasciarsi di evidenziare che la Corte di cassazione interpreta letteralmente l’art. 19 Dlgs 546/1991, ritenendo che da questo non possa derivarne la legittimazione ad una autonoma impugnabilità del diniego parziale di autotutela. Seppure è ormai orientamento diffuso ritenere che “nonostante l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’alt 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria, quale il provvedimento di autotutela” (4). E tanto più, ciò pare giustificarsi alla luce della necessità di evitare comportamenti elusivi per cui, nonostante lo spirare del termine decadenziale di impugnazione, si consentirebbe di aggirare l’ostacolo della tempestività del ricorso, proponendo ricorso avverso successivo atto, nonostante la definitività dell’atto originario. E tuttavia, potrebbe non rinvenirsi la ragione per cui un tale tipo di ragionamento risulterebbe diversamente applicabile a seconda della portata ampliativa o meno dell’atto adottato in autotutela. Per questo stesso motivo, a parere di chi scrive, è necessario uno sforzo ermeneutico in virtù del quale possa ritenersi giustificata la decisione della Corte di Cassazione. E ciò, non solo al fine di chiarire il cambio di orientamento rispetto alla precedente e difforme giurisprudenza, ma anche nell’ottica di evitare un insostenibile vulnus al diritto di difesa. Per meglio chiarire. Se è vero che il diritto applicato alla realtà concreta è suscettibile di multiformi declinazioni, può apparire plausibile ritenere che la Cassazione abbia voluto evidenziare, al tempo stesso, la regola e l’eccezione. È regola che, in ossequio all’art. 19, D.lgs 546/1992, non vada riconosciuta autonoma impugnabilità all’atto adottato in autotutela; è eccezione riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso abbia contenuto ampliativo del precedente, e ormai definitivo, atto. Tale conclusione si giustifica per la più generale e imprescindibile necessità di garantire tutela a un diritto costituzionalmente sancito, quale è il diritto di difesa. Il contribuente deve essere sempre in grado di poter difendere la

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Fondo patrimoniale e crediti tributari: la retromarcia della Cassazione

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 25/05/2016 n. 10794 Con sentenza 25 maggio 2016, n. 10794, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, ammettendo la possibilità per l’ente concessionario di procedere all’iscrizione ipotecaria sull’immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale, in aperto contrasto con altra recentissima sentenza dei giudici di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 24/02/2016, n. 3600). In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza della CTR Toscana che – adeguandosi al decisum di primo grado – nel ritenere legittime le doglianze del contribuente in merito alla impignorabilità dei beni in quanto conferiti nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano avuto modo di sottolineare che “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”. Orbene, nel ricorso per Cassazione l’Ente concessionario ha eccepito quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando innanzitutto come l’art. 170 c.c. – che, come noto, testualmente prevede “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” – fa riferimento esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all’avvio di misure cautelari, quale deve essere considerata l’iscrizione in parola, che è da ritenersi solo propedeutica ad una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva. Inoltre, Equitalia ha altresì avuto modo di rilevare come: da una parte, il concetto “bisogni della famiglia” richiamato dall’art. 170 cit., secondo l’orientamento giurisprudenziale, è da intendersi estensivamente, con la conseguenza che il limite di impignorabilità da esso previsto non può essere opposto ai crediti di natura tributaria; dall’altra, la norma in questione, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia (prova che, nel caso di specie, non era stata fornita dal contribuente). Senonché, a seguito di tali motivazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il primo dei profili evidenziati dalla ricorrente, affermando come – nonostante a conoscenza di altri recenti precedenti della Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015) che hanno ritenuto applicabile l’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 – l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata, con la conseguenza che non è possibile classificare l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”. E tanto sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014, con la quale si è escluso che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendo piuttosto la stessa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”. Ciò rilevato, alla luce di siffatta interpretazione e in considerazione del contrasto di giudicati, attualmente esistente, si ritiene quanto mai necessario un intervento in materia delle Sezioni Unite, che possa chiarire definitivamente e dare una corretta interpretazione circa l’applicabilità o meno dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale nell’ipotesi di debiti tributari, anche e soprattutto in considerazione delle importanti ripercussioni che tale interpretazione potrà avere nei confronti del contribuente e del suo patrimonio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/fondo-patrimoniale-e-crediti-tributari-retromarcia-della-cassazione Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg

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