Quando lo psichiatra risponde del suicidio della paziente

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01/08/2016 n. 33609 Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° agosto 2016, n. 33609. Il caso vedeva una donna, sofferente da molto tempo di una grave forma di depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, togliersi la vita dopo aver tentato il suicidio diverse volte anche in passato. Per tale fatto veniva tratto in giudizio lo psichiatra che aveva in cura la donna. Come confermato anche dall’ausiliario dei giudici di merito, si trattava di un soggetto ad alto rischio per il quale si rendeva necessario procedere, oltre agli interventi di tipo farmacologico, anche ad una stretta sorveglianza, da intendere come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro. Nessuna di queste misure veniva adottata a tutela della donna; da ciò gli ermellini, traendo spunto da costante giurisprudenza secondo la quale “il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti della paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele” (Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292), hanno evidenziato la particolare negligenza del medico il quale addirittura, poche ore prima dell’avvenuto suicidio, aveva deciso di interrompere la somministrazione di medicinali precedentemente assunti dalla donna. Conseguentemente “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alle diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/04/quando-lo-psichiatra-risponde-del-suicidio-della-paziente Foto: http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=100561
Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016 La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico. Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi). Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni. Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi. In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione. Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata. Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/
Indennità di espropriazione. Cedu: legittima la rivalutazione monetaria

Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. IV, sentenza 14/04/2016 n. 22432/03 La pronuncia recente della Corte E.D.U. del 14.4.2015 (caso Chinnici c. Italia) ha stabilito inequivocabilmente che l’indennità di espropriazione di un’area per pubblica utilità, quand’anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria. Forse è giunta al termine, nei casi di specie, la distinzione fra crediti di valuta e crediti di valore? La differenza ontologica fra le due fattispecie di tipi di credito é ben nota a tutti gli addetti ai lavori e non é mai stata rivisitata con adeguati strumenti critici. Obbligazioni di “valore” si hanno quando l’oggetto della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre quelli di “valuta” consistono ab origine in una somma di denaro. (Cass., sez.I, 20.01.1995, n. 634). Secondo giurisprudenza consolidata i crediti di valore sono sempre soggetti a rivalutazione monetaria (e i crediti derivanti da atti illegali costituiscono un credito di valore), mentre i crediti di valuta (tipicamente quelli degli espropri legittimi) vanno rivalutati solo se il creditore dimostri di avere qualità meritorie, quali ad esempio possedere un grado di abilità sufficiente per sottrarsi al fenomeno inflattivo. Ne consegue dunque che una espropriazione illegale darà origine ad un risarcimento danni, certamente da rivalutare. Diverso invece il caso di esproprio condotto nel rispetto delle regole procedurali e che quindi dia origine ad un indennizzo da atto legittimo con un credito nascente da debito di valuta, che prevede solo interessi legali di natura compensativa. Spetta al Giudicante poi stabilire se eventualmente spetta anche la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c. Premesso che tutto ciò appare come una discriminazione fra la categoria degli imprenditori/ investitori economicamente avveduti e la pletora dei semplici cittadini risparmiatori, i quali subirebbero trattamenti così differenziati, non possono sottacersi perplessità in ordine alla qualificazione del debito nel caso di specie, cioè siamo davvero certi che quanto dovuto a titolo di indennità sorga ab origine come somma di denaro predeterminata? In realtà la stima indennitaria richiede spesso processi interminabili (20,30 o 40 anni) nel corso dei quali il fenomeno inflattivo ha modo di far sentire a tutti (imprenditori e non) i suoi laceranti effetti. Di tal che durante il processo soccorre l’ausilio del Consulente che é chiamato a stabilire l’indennizzo necessario all’espropriato per ricollocarsi sul mercato ed acquistare un bene di valore corrispondente al bene oggetto di ablazione. Ne consegue che la perdita del potere d’acquisto in questi casi possa giungere fino al 90%. I pragmatici Giudici di Strasburgo ritengono che le somme indennitarie, quand’anche dovute a titolo di esproprio “legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l’altro, nelle sentenze Scordino c/Italia del 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de Narbonne c. Francia del 2002, precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli effetti devastanti dell’inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali con la compensazione di eventuali ritenute fiscali come quella del 20% operata dal Governo italiano a titolo di imposta. La sentenza Chinnici invece affronta per la prima volta, in maniera esclusiva, la questione della rivalutazione, stante che il ricorrente non si lamenta della stima accordatagli dai Giudici nazionali, ma si lamenta unicamente della mancata rivalutazione sulle somme a lui dovute dal 1991 e determinate in via definitiva nel 2013. Purtroppo successivamente alla sent. Chinnici, la S.C. di Cassazione si é nuovamente pronunciata in senso contrario al riconoscimento della rivalutazione (Cass. 10190/15), per cui la questione andrebbe rimeditata e forse senza sottoporla al vaglio della Consulta, atteso che il diritto non viene negato a causa di una norma ma per mera giurisprudenza, che quindi potrebbe mutare allineandosi a quella di Strasburgo, in quanto é evidente che un indennizzo privo della rivalutazione, consentirebbe al soggetto leso di riacquistare una quantità di terreno, di pari valore, infinitesimamente più piccola di quella che gli venne ablata 30 o 40 anni prima. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/indennita-di-espropriazione-cedu-rivalutazione-monetaria Foto: http://2.citynews-today.stgy.it/~media/original-hi/23242852939177/corte-europea-diritti-delluomo-strasburgo-1-2.jpg
Guida senza patente? Scatta la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 30/05/2016 n. 22696 Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in tema di depenalizzazioni, la guida senza patente viene fatta rientrare tra gli illeciti di carattere amministrativo, anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il nuovo comma XV dell’art. 116 C.d.S., dispone infatti che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Una delle prime applicazioni della peculiare disciplina, è stata compiuta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV penale, Sentenza 30 maggio 2016, n. 22696) che ha annullato, senza rinvio, la sentenza (n. 291 del 6 marzo 2015) con cui il Tribunale di Perugia aveva condannato un motociclista all’ammenda, sanzione già prevista per il reato di guida senza patente, dopo che, fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, veniva accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida. La IV Sezione penale, nella specie, ha stabilito che il fatto per cui si stava procedendo non risulta più previsto dalla legge come reato. La stessa Corte ha tuttavia osservato che la contravvenzione prevista all’art. 116, comma XIII, del C.d.S., è stata trasformata in illecito amministrativo dallo stesso decreto (articolo 1, comma I) in vigore dal 6 febbraio scorso. La Cassazione, infine, ha puntualizzato che la menzionata riforma ha previsto che le nuove disposizioni, le quali hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative, si applicano pure alle violazioni poste in essere prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del summenzionato Decreto Legislativo purché, a tale epoca, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza, ovvero con decreto penale, irrevocabile. In ragione di tale deroga, pertanto, anche per le violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, la trasmissione della sentenza al Prefetto, autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, affinché dia corso al relativo procedimento. Ai sensi delle nuove disposizioni, pertanto, il Prefetto irrogherà al motociclista, protagonista della vicenda de qua, una sanzione amministrativa pecuniaria, di intervallo compreso tra 5.000 euro e 30.000 euro. Si rammenta, infine, che identica sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/depenalizzazione-della-condotta-di-guida-senza-patente Foto: http://foto.infomotori.com/photo/2016/01/12/cache/patente_restyling.jpg
Notifica all’imputato mediante PEC al suo difensore è valida

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/04/2016 n° 16622 Il divieto di notifica tramite PEC all’imputato deve considerarsi limitato al caso in cui la notifica sia effettuata alla persona fisica dell’imputato. Di conseguenza, deve considerarsi valida la notifica all’imputato eseguita mediante PEC al difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 aprile 2016, n. 16622. Nella fattispecie si lamentava l’irritualità e la illegittimità della notifica avvenuta mediante PEC al difensore, ex art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto mancava il presupposto della circostanza che la notificazione all’imputato al domicilio fosse divenuta impossibile e perché si trattava di una notifica all’imputato presso il difensore. Secondo quanto disposto dall’art. 148, comma 2-bis, c.p.p., l’Autorità Giudiziaria può sempre disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, con l’unico onere, per l’ufficio che invia l’atto, di attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. L’art. 16, comma 9-bis, sub 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, possono essere operate con la PEC le notificazioni a persona diversa dall’imputato, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 151, comma 2, c.p.p. Già la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, dopo l’entrata in vigore della normativa appena richiamata, che erano da ritenersi valide le notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato o indagato eseguite, secondo la precedente normativa, dagli ufficiali giudiziari a ciò autorizzati (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 32243). Secondo gli ermellini, la normativa in commento sottende la volontà del legislatore di sottrarre a tale strumento di notifica, ma anche di altri analoghi come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato. La notifica viene eseguita “mediante consegna al difensore”, seppure nell’interesse dell’imputato. “Si tratta di una norma di chiusura che intende perfezionare il meccanismo legale di notifica in quei casi in cui l’imputato prima abbia eletto o dichiarato domicilio e poi si sia reso non reperibile allo stesso, senza comunicare alcun mutamento. In conclusione deve affermarsi il principio secondo il quale, in presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/27/pec-notifica Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/04/PEC-450×270.jpg