sez. III

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Reati tributari: applicabile la particolare tenuità del fatto

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 53905. La Cassazione sancisce l’applicabilità della non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ai reati tributari circostanziati privi di soglia di punibilità, con qualche forzatura rispetto al diritto intertemporale. La pronuncia in rassegna ha ad oggetto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alle ipotesi di reato tributario commesso anteriormente alla riforma introdotta dal Decreto Legge n. 138/2011 convertito in L. 148 del 14/09/2011. La novella in parola aveva apportato significative modifiche al D.Lgs. 74/2000, rendendo la disciplina dei reati fiscali maggiormente afflittiva. In particolare aveva abrogato l’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell’art. 2, D.Lgs. 74/2000, la quale consentiva una diminuzione della pena per i reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore a trecento milioni di lire. Tale circostanza attenuante era particolarmente favorevole, consentendo che la pena prevista per l’ipotesi base (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), godesse di una forbice edittale nettamente inferiore (reclusione da 6 mesi a 2 anni). La pronuncia in commento ha ad oggetto una condanna per reato tributario commesso anteriormente all’abrogazione della attenuante citata, rispetto al quale la medesima continua ad operare in forza dell’art. 2 c.p. L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma, alla pena di mesi 5 di reclusione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. ai fatti attribuiti all’imputato e, dunque, domandando l’annullamento della sentenza di appello. La Suprema Corte, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, prende posizione sul motivo di ricorso, al fine di vagliarne l’ammissibilità e la fondatezza. Il Giudice di Legittimità precisa, in primis, che l’istituto della particolare tenuità del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo nel caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità. In seconda battuta viene osservato come che il reato base di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000 sia caratterizzato da una pena edittale superiore ai 5 anni, eccedente, pertanto, i limiti dettati dall’art. 131 bis c.p.; per sondare l’applicabilità dell’istituto occorre, dunque, procedere ad un calcolo della pena che tenga conto, in ossequio al dato normativo, delle sole circostanze ad effetto speciale, quale è, appunto, l’ipotesi attenuata dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 74/2000. La Cassazione sostiene che debba applicarsi, per i fatti commessi anteriormente al 14 settembre 2011, la disciplina vigente al momento del fatto (più favorevole) e, mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 2, la pena edittale (prevista nel massimo a 2 anni) consentirebbe l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. Pertanto (qualora non fosse maturata medio tempore la prescrizione), risultando tale istituto astrattamente applicabile, si sarebbe dovuto annullare la sentenza ed affidare al giudice del rinvio il compito di vagliare la configurabilità in concreto della causa di non punibilità. La pronuncia in rassegna si pone nel medesimo solco tracciato da un precedente arresto di legittimità, reso poco dopo l’entrata in vigore dell’art. 131 bis c.p., ed avente pure ad oggetto un reato tributario. Il riferimento è alla sentenza della Cassazione penale dell’8 aprile 2015, n. 15449 (pres. Mannino, rel. Ramacci) nella quale il ricorrente era imputato per il reato di cui all’art. 11, D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) che, prima della riforma del 2011, prevedeva soglie di punibilità più alte. Anche in quel caso la Suprema Corte aveva statuito che si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina meno afflittiva antecedente al 2011 e, conseguentemente, sarebbe risultato applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto disposizione sostanziale di favore ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. Tale applicazione delle disposizioni sulla successione di leggi penali nel tempo potrebbe porre il fianco ad una critica, incappando nel c.d. “divieto di terza legge”(1). Come acutamente osservato da un Autore, in una nota alla sentenza dell’8 aprile 2015: «(…) ci sembra una soluzione quanto meno problematica in rapporto ad un classico principio in tema di successione di leggi penali – il c.d. divieto di terza legge (un corollario del principio di legalità). Il giudice, infatti, deve individuare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, tra quella complessivamente vigente al tempo del fatto o al tempo del giudizio: non può combinare l’una con l’altra, selezionandone gli aspetti favorevoli (…)»(2). La Corte di Cassazione, nella pronuncia oggi in rassegna, opera il medesimo percorso logico criticato dall’Autore, sostenendo dapprima l’inoperatività della legge deteriore (L. 148/2011), giusta il divieto di cui all’art. 2 comma 1 c.p. e, successivamente, l’applicabilità retroattiva della norma di favore (art. 131 bis c.p.). Il divieto di terza legge porrebbe una preclusione a tale metodo operativo, imponendo di rispettare lo spartiacque temporale rappresentato dalle riforme legislative. In sostanza: o si applica per intero la legge anteriore al 14 settembre 2011, vigente al momento del fatto (con esistenza della circostanza attenuante del comma 3, ma assenza dell’art. 131 bis c.p.) o sempre per intero la legge posteriore a tale data, la cui disciplina (pena edittale di 6 anni e attenuante abrogata), nel caso di specie, non avrebbe consentito l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. _______________ (1) Sul divieto di terza legge si segnalano Cass. Pen, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42496, in C.E.D. Cass., n. 254613; sezione IV, 17 gennaio 2012, n. 11198, in Arch. giur. circ. e sinistri, 2012, p. 887 e in C.E.D. Cass., n. 252170; sezione IV, 4 giugno 2004, n. 36757,ivi, n. 229687. (2) Gatta G.L., Note a margine di una prima sentenza della cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131- bis c.p.), in Dir. Pen. Cont. (online) del 22.05.2015, cit. pag. 2 (http://www.penalecontemporaneo.it/d/3849-note-a-margine-di-una-prima-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-non-punibilita-per-particolare-ten). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/particolare-tenuita-del-fatto-applicabile-anche-ai-reati-tributari Foto: http://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-per-particolare-tenuita__16-11-2015.php

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Particolare tenuità del fatto: esclusa per gli atti osceni in luogo frequentato anche da minori

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 03/10/2016 n. 41130 La terza sezione penale, con la sentenza n. 41130/2016 depositata il 3.10.2016, ha confermato la sentenza di condanna per atti osceni aggravati in quanto commessi all’interno dei luoghi aperti al pubblico (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni), abitualmente frequentato anche da minori, ritenendo irrilevante nel caso di specie la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie (non aggravata) di atti osceni ed escludendo che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione della sua non modesta offensività. Il fatto Con sentenza pronunciata il 10.07.2014 il Gip del Tribunale di Cagliari, nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione per avere compiuto atti osceni all’interno di una attività commerciale, alla presenza di impiegati e passanti, e dunque in un luogo aperto al pubblico ed abitualmente frequentato da minori. Avverso la decisione del giudice di primo grado ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello denunciando il vizio di violazione di legge, venendo in rilievo una condotta concretamente inoffensiva e dunque un fatto lieve ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La decisione La terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. A monte, infatti, veniva proposta dal Pubblico Ministero una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla condotta in concreto posta in essere dall’imputato, sulle caratteristiche del luogo in cui era stata commessa e, soprattutto, sulla mancata percezione da parte di terzi e di minori degli atti osceni compiuti dall’imputato (consistiti nell’infilare la mano nella tasca dei pantaloni, toccandosi i genitali, fino a raggiungere l’eiaculazione), situazioni, queste, che in concreto avrebbero reso inoffensive le condotte ascritte all’imputato e dunque particolarmente tenue il fatto. Per converso, la Corte ha escluso che in sede di legittimità fosse consentita una diversa ricostruzione del fatto, essendo essa ammissibile solo in presenza di vizi della motivazione, nel caso di specie non ravvisati, avendo il Tribunale fondato la pronuncia di condanna per la fattispecie aggravata di atti osceni sulla base di quanto riferito dai presenti, che ebbero tutti una percezione chiara ed inequivoca della condotta, e sulla base delle caratteristiche del luogo in cui essa venne posta in esse (si trattava di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni, frequentato da una moltitudine indifferenziata di persone, tra cui anche minori). Il corretto accertamento in fatto, compiuto dal giudice di prime cure che ha evidenziato come gli atti realizzati fossero visibili ed il luogo fosse frequentato da minori, non era dunque sindacabile nel giudizio di legittimità; per altro, tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di atti osceni, nessuna censura in diritto poteva muoversi in ordine alla sussistenza dell’aggravante, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al luogo (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni nel quale si trovavano esposti per la vendita generi vari, potenzialmente frequentato anche da minori) ed all’orario (pieno giorno) in cui la condotta è stata posta in essere. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ha poi portato la Corte ad escludere d’ufficio la rilevanza della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie semplice di cui all’art. 527 co. 1 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15.01.2016 n. 8, essendo rimasta inalterata la rilevanza penale dell’ipotesi aggravata, disciplinata al comma 2 dell’articolo in esame, che si configura quando – come nel caso portato all’esame della Suprema Corte – “il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minore e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Per le medesime ragioni la Corte ha ritenuto infondato anche il rilievo mosso dal Pubblico Ministero ricorrente relativo alla non punibilità del fatto per particolare tenuità, in considerazione della sua modesta offensività. La Corte ha sul punto richiamato i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rifacendosi alla relazione allegata allo schema del decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha inserito ex novo nel codice penale l’art. 131 bis c.p. Di qui il riferimento ai due «indici-criteri» che connotano la nuova causa di non punibilità – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento – ed agli ulteriori due «indici-requisiti» in cui si articola il primo di essi, individuati nella modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. (e dunque, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Tale valutazione complessa e congiunta, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. U. n. 13681 del 25.02.2016) ed ai quali la Suprema Corte si è riportata, può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità “sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito” – cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015 -. Ebbene, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non emergesse alcuna particolare tenuità del fatto, esclusa in radice proprio dalla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata, avendo l’imputato compiuto gli atti osceni in pieno giorno, all’interno di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni e nonostante la presenza di impiegati e di passanti: ciò rende la condotta potenzialmente assai pregiudizievole per l’interesse protetto, soprattutto per i minori potenzialmente esposti alla visione degli atti. In altri termini, l’esclusione dell’esiguità del pericolo comporta l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Di qui, il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e la conferma della decisione impugnata. Precedenti giurisprudenziali Cass. Pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015, così massimata sul punto: “L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità sulla base di un apprezzamento limitato alla

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Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/09/2016 n. 18773 La Corte di Cassazione ribadisce il ruolo esclusivo dei medici legali nella valutazione dei postumi da sinistri, interpretando le disposizioni contenute ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, le quali, per lo stesso giudice, devono essere lette in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi qualora esistenti. Nei fatti, una donna aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la proprietaria di un veicolo e la relativa compagnia di assicurazioni, al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, e delle lesioni patite, a seguito di un sinistro stradale. Il Tribunale, in secondo grado, accoglieva parzialmente le doglianze della danneggiata e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 2054, comma III c.c., della proprietaria del veicolo per la verificazione dell’incidente, e altresì condannava la di lei assicurazione al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di circa curo 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con differente motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità, nella specie, della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”. La donna adiva quindi il giudice di legittimità, asserendo che, in base al presupposto che le lesioni personali patite dalla stessa ricorrente nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1/2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento allo specifico giudizio, già in corso alla data della relativa entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal sanitario di guardia al Pronto Soccorso e ciò, diversamente dalla sospetta lesione ossea, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Secondo la tesi difensiva, unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale. La Cassazione condivide la tesi esposta della ricorrente, puntualizzando che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano … ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)”. La prima norma riguarda il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo, ed entrambe risultano volte a stabilire la sussistenza ed, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto. Sono state condivise anche le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello nella parte ove aveva escluso che la ricorrente avesse fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il comma 3-quater dell’art. 32, come il comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Il giudice di appello è quindi incorso in un errore di diritto, escludendo la risarcibilità del danno biologico temporaneo in favore della ricorrente, nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/11/lesioni-e-invalidita-permanenti Foto: https://www.google.it/search?q=medico+legale+lesioni+e+invalidit%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi96cXgzvjPAhXH6xQKHVtfCvsQ_AUICigD&biw=1366&bih=654#imgrc=FuRBBh5PrarlBM%3A

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Se l’immobile commerciale è inidoneo all’uso pattuito ne risponde il locatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/07/2016 n. 15377 Nel caso di affitto di un bene a destinazione commerciale, qualora il conduttore non possa svolgere la sua attività perché l’immobile è inagibile o inabitabile, il locatore sarà responsabile di inadempimento contrattuale. E’ quanto disposto dalla terza sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15377 del 26 luglio 2016. Nella vicenda in esame, la conduttrice di un immobile con destinazione d’uso commerciale, aveva citato in giudizio i locatori dello stesso per ottenere l’adempimento del contratto di locazione ed, in via subordinata, la risoluzione con richiesta di risarcimento dei danni, a causa dell’ inidoneità dei locali all’utilizzo concordato. I locatori, avevano chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento dei danni causati all’immobile per via della realizzazione di opere non autorizzate. Il Tribunale adìto aveva accolto le domande di risoluzione contrattuale e risarcitoria, proposte dalla conduttrice, rigettando la riconvenzionale dei locatori. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello territoriale aveva rigettato le domande della conduttrice, accogliendo parzialmente quella presentata dai locatori, dichiarando pertanto risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni di locazione scaduti ed a scadere fino al rilascio. La conduttrice ha presentato ricorso in Cassazione sulla scorta di argomentazioni fondate sull’esistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del locatore del contratto di locazione stipulato in relazione ad un immobile la cui convenzionale destinazione d’uso richieda specifici titoli autorizzativi, mancanti nel caso in oggetto. La Suprema Corte ha ritenuto in parte fondati i motivi proposti. In particolare, la Cassazione ha riportato due diversi orientamenti in materia di obblighi del locatore in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo, ovvero secondo un primo indirizzo spetterebbe al conduttore l’onere di verificare se le caratteristiche dell’ immobile destinato ad uso non abitativo, siano adeguate o meno allo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché controllare il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative; dunque se il conduttore non dovesse riuscire ad ottenere tali autorizzazioni, non sussisterebbe alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore. Un diverso orientamento prevede che, nel contratto di locazione di un immobile per uso non abitativo, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative relative alla sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore, e ciò giustificherebbe la risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia accettata volontariamente. Rilevante è la sentenza n. 13651 del 2014, in cui è stata effettuata una sintesi dei due citati orientamenti, in cui è stato espresso il principio secondo cui: “solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, si’ da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti”. Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha accertato se fosse stato possibile ottenere tale permesso di costruire, o se il conduttore fosse eventualmente a conoscenza dell’ impossibilità ad ottenerlo e l’avesse consapevolmente accettata. Pertanto, la Suprema Corte, condividendo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 13651 del 2014, ha ritenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se il rilascio dei titoli autorizzativi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale cui era convenzionalmente destinato l’immobile locato era del tutto impossibile per caratteristiche proprie del bene, ovvero se esso era comunque astrattamente possibile, anche eventualmente mediante l’acquisizione del permesso di costruire e dei necessari pareri richiesti dai vincoli esistenti sull’immobile. La sentenza impugnata va pertanto cassata affinchè venga effettuato in sede di rinvio, il suddetto accertamento, risultando, limitatamente a tale aspetto, fondati il primo e il terzo motivo del ricorso. Nel riesaminare la fattispecie, i giudici di merito dovranno conformarsi al seguente principio di diritto: “in tema di obblighi del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione del bene sotto il profilo edilizio – e con particolare riguardo alla sua abitabilità e alla sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale – solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e quindi da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilita’ di ottenerli”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/15/affitto-commerciale-locatore-conduttore Foto: http://www.condominioweb.com/-locazione/

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Alla locazione commerciale tra ”privati” non si applica la disciplina del consumatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 10/08/2016 n. 16889 La clausola di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato a negozio prevedeva che il conduttore non potesse pretendere, rinunciandone espressamente, indennità per danni cagionati da eventi atmosferici, alluvioni e terremoti, da rotture di condutture, da macchie di umidità, da infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato, e neppure indennità per il mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato che poteva verificarsi in dipendenza dei lavori di restauro. Il verdetto reso dal giudice di seconde cure, e confermato da quello di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 10 agosto 2016, n. 16889), ha affermato la natura non vessatoria di tale pattuizione. Ciò comporta che la stessa non doveva essere approvata specificamente per iscritto. Si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, affinché una clausola possa considerarsi vessatoria, occorre la predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali del contratto e, inoltre, chi abbia interesse a far valere l’inefficacia asserendone la natura vessatoria, ed in mancanza di specifica approvazione per iscritto, deve provare la predisposizione unilaterale, della clausola stessa, ad opera dell’altro contraente. Mancando, nel caso di specie, i due requisiti, ovvero la natura vessatoria della clausola e la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti, la domanda è stata rigettata. Il collegio ha osservato che il contratto di locazione de quo non era stato stipulato fra un professionista ed un consumatore, bensì fra privati, con la conseguenza che non trovava applicazione la disciplina consumeristica. Richiamando un proprio precedente (Corte di Cassazione, Sezione I civile, 19 marzo 2003, n. 4036), i giudici ermellini rammentano che l’articolo 1341 c.c., al II comma, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore dell’autore del modulo seriale, e quindi del predisponente, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso ovvero sospensione degli effetti del contratto, oppure sanciscono, a carico dell’altra parte, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o di deroga alla competenza, evidenziando che tale elencazione ha carattere tassativo e non esemplificativo, sicché ne risulta esclusa l’applicazione analogica, ma non l’interpretazione estensiva. Ciò posto, la peculiare clausola che vincolava il ricorrente non rientrava nel genere di quelle indicate nell’articolo 1342 c.c., né risultava assimilabile ad alcuna di quelle. Nel motivare il rigetto, il collegio conclude che, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., come anche confermato dalla giurisprudenza uniforme della stessa Corte, “un contratto é qualificabile per adesione solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio e’ stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti […]”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/locazione-commerciale Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiAzoa2l6DPAhXCUBQKHf53BfQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.avvocatoamilcaremancusi.com%2Fcon-la-vendita-dellimmobile-locato-si-cede-anche-il-contratto-di-locazione%2F&psig=AFQjCNFBYc71r74meDAlwQJxOf2omnXqlg&ust=1474537776237735

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Intervento necessario e mancanza del consenso informato: scatta il risarcimento del danno

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 20/05/2016 n. 10414 Costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione. Il caso Una paziente conveniva in giudizio medico e struttura sanitaria a causa di un intervento chirurgico di setto etmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l’obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. Infatti, l’intervento non aveva guarito la paziente, anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e altri sintomi. La danneggiata chiedeva quindi il risarcimento di tutti danni non patrimoniali. Il Tribunale e la Corte di Appello accoglievano la domanda attorea ritenendo che, ancorché l’intervento fosse stato eseguito senza errori, la terapia chirurgica non era stata adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l’altro, non era stata neanche compiutamente informata, dei rischi cui sarebbe andata incontro. La danneggiata ricorreva in Cassazione. La decisione Secondo un principio consolidato in seno alla Corte di Cassazione, in tema di attività medico – chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso appaia, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento (Cass. n. 12205/2015). Infatti, secondo il Supremo Collegio, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ “id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo (Cass. n. 27751/2013). Deriva da quanto precede che l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Recentissimo arresto non riportato nella sentenza in commento è quella della medesima sezione, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2177, ove ha affermato che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/07/intervento-necessario-consenso-informato Foto: http://www.osservatoriosanita.com/intervento-chirurgico-necessario-non-esclude-violazione-diritto-consenso-informato/

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Quando il condominio risponde per il fatto doloso del portiere

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 09/06/2016 n. 11816 La responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quello che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno. È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, nella quale viene affrontato e risolto il tema dell’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. in caso di condotta dolosa del sottoposto del tutto avulsa dalle mansioni affidate o legittimamente attese. Nella fattispecie, un portinaio di uno stabile, intervenuto per la rottura di una tubatura, a seguito di un litigio aveva colpito con un pugno alla tempia il condomino presso il cui appartamento stava operando. Il soggetto ferito dal pugno, già affetto da problemi visivi, perdeva in conseguenza del colpo definitivamente la vista. La vittima citava per il risarcimento dei danni sia l’aggressore sia, invocandone la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., il Condominio. In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva esteso la responsabilità dell’accadimento anche al Condominio, condannandolo, in solido con l’autore dell’aggressione, a corrispondere alla vittima un risarcimento milionario, in ragione del fatto che “il portiere aveva aggredito il condomino nell’appartamento dove quest’ultimo viveva e dove si era recato per verificare il funzionamento di tubature e quindi nell’espletamento di mansioni generalmente riconducibile a quelle di un portiere – o assimilato di un edificio condominiale”. La Cassazione ha, invece, rigettato la tesi della corte d’appello sulla base della assenza, rispetto all’aggressione, di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa. Osserva la Suprema Corte, infatti, che in materia di art. 2049 c.c. può dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “i “padroni e committenti” sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti e… ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 cod. civ., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera del preposto e l’obbligo del preponente, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il preponente medesimo e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. Insomma, impedisce la configurabilità della responsabilità in esame l’assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti, quand’anche deviate o distorte. Occorre cioè che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. In sostanza, le condotte del preposto debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste, se del caso considerate alla stregua dell’ordinaria responsabilità per colpa collegata alla violazione dell’altrui affidamento. È, in tal senso, significativo che la più recente giurisprudenza abbia precisato che l’automatismo dell’insorgenza della responsabilità del preponente si attenua a mano a mano che la condotta del preposto si allontana dalle mansioni e dalle incombenze. Nella fattispecie, osserva la Corte, “sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell’edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’ordinario espletamento di queste ultime… e tanto meno può sostenersi che l’aggressione del condomino o dell’inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico”. In conclusione, deve essere esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato – nel corso dello svolgimento delle relative mansioni, quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/responsabilita-condominio-per-danno-causato-da-proprio-dipendente Foto: http://blog.area-re.it/wp-content/uploads/2011/10/Portineria.gif

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Responsabilità solidale: l’unicità del fatto dannoso richiede la contestualità delle condotte, non l’immediatezza

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 03/05/2016 n. 8643 E’ unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa immediatezza, in senso di accadimento nel medesimo istante, ma coinvolgimento in uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse. Il caso Un motoclista perse il controllo per un dislivello sul piano stradale ed urtò violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata, riportando l’avulsione traumatica della gamba destra, per poi, subito dopo, mentre gli erano prestati i primissimi soccorsi con tamponamento delle emorragie e recupero dell’arto rimasto incastrato nel guardrail, essere investito da un’autovettura, sopraggiunta nel frattempo ad alta velocità; questi convenne in giudizio assicuratore dell’auto e ANAS per chiedere il ristoro dei danni, detratto quanto corrisposto dall’INAIL. Il Tribunale accolse le domande del danneggiato, ripartendo internamente tra costoro la liquidazione nella misura del 30% a carico dell’assicuratore del veicolo investitore e del 70% a carico dell’ANAS. La Corte di appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado. I responsabili assicuratore e ANAS ricorrevano in Cassazione. La decisione La pronuncia si distingue perchè amplia le ipotesi di ricorso al risarcimento in via solidale di più parti ex art. 2055 cod. civ., una situazione ideale, di garanzia per il danneggiato, volta a rafforzare la garanzia di questi e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito: quando si prospetti difficile una individuazione della graduazione delle colpe, laddove ricorra l’ipotesi dell’unicità del fatto dannoso, il danneggiato potrà chiedere l’intero risarcimento, a scelta, ad ognuna delle parti responsabili; saranno queste a dover chiamare, in azione di regresso, il condebitore se non vorranno essere condannate per l’intero (Cass. Civ. Sez. III 10 gennaio 2011 n. 291; Cass. Civ. Sez. III 20 giugno 2008 n. 16810; Cass. Civ. Sez. III 17 dicembre 2007 n. 26537; Cass. Civ. Sez. III, 14 marzo 1991, n. 2692; Cass. Civ. Sez. III. 8 giugno 1994 n. 5546; Cass. Civ. Sez. III, 29 novembre 1994 n. 10201; Cass. Civ. Sez. III, 16 febbraio 1996 n. 1199; Cass. Civ. Sez. III, 3 aprile 1997 n. 1869). È noto che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Infatti, il Supremo Collegio si è già pronunciato in punto di unicità del fatto dannoso, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c., affermando che non sia necessario un collegamento psicologico tra le condotte (Cass. 24 settembre 2015 n. 18899), ovvero una identità delle conseguenze dannose (Cass. 9 agosto 2007, n. 17475), e che quindi sussiste quando le condotte siano autonome e pure siano diversi i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone violate (Cass. Civ. Sez. Un. 15 luglio 2009, n. 16503), a meno che si accerti, come detto, l’esclusiva efficienza causale di una di esse. Ebbene, la Suprema Corte, ritenendo sussistere l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ. al caso esaminato, giunge ad un ennesimo, ma “nuovo” approdo nel vasto concetto della responsabilità solidale ex art. 2051 cod. civ.: è unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa “immediatezza … in senso di accadimento nel medesimo istante ma coinvolgendo necessariamente uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/responsabilita-solidale

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Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/06/2016 n. 25451 Le movimentazioni bancarie prive di giustificazione effettuate a favore di parenti fanno scattare la presunzione di evasione fiscale, con conseguente sequestro del denaro depositato. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 20 giugno 2016, n. 25451. Nella fattispecie il Tribunale di Pordenone annullava il decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili, essendo il medesimo indagato per il reato di cui agli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti. Secondo il Tribunale di Pordenone, la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denuncia dei redditi, e delle quali l’interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico. La giurisprudenza ha puntualizzato come le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, sebbene non possano costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare, come nella fattispecie, l’applicazione della misura cautelare reale (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7078). La normativa tributaria prevede, anche nel caso in cui si tratti di contribuente che svolga attività imprenditoriale, una sorta di presunzione sulla base della quale sia i prelievi che i versamenti effettuati su conti correnti bancari (anche di parenti) si considerano come ricavi: se il contribuente non riesce a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, che si tratti di redditi non soggetti a tassazione, scatta il sequestro del denaro depositato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/bonifico-familiare Foto: https://www.webeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/bonifico-bancario-costi.jpg

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Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente decorre dalla conclusione del processo

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2016 n. 2416 L’art. 219, comma 3-ter cod. strad., deve essere interpretato nel senso che a seguito di revoca della patente di guida, quest’ultima può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la relativa responsabilità penale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 2016, n. 2416. Nella fattispecie ad un conducente, che aveva causato un incidente stradale, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l., risultando così applicabile l’art. 186, comma 2-bis cod. strad., con conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3-ter dello stesso codice, a tenore del quale qualora la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222 cod. strad. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’art. 186, comma 5, prevede che l’accertamento del fatto alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture mediche di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. La norma fa riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che indice sull’esercizio del potere del Prefetto; poiché l’autorità amministrativa non può accertare i reati, rientrando tale attività nell’ambito delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Consiglio di Stato ritiene corretta la tesi secondo la quale l’art. 219, comma 3-ter vada interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. “D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa”; qualora risultasse fondata la tesi opposta a quella sostenuta dal Supremo Consesso, si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti effettuati in sede amministrativa, mentre l’art. 219, comma 3-ter si è riferito testualmente all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri direttamente ed esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/revoca-patente-guida-decorrenza-termine-tre-anni Foto: http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/2015/04/Keys-Whiskey-car-keys-02.jpg

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