sez. I

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Niente riconoscimento di paternità se il figlio si oppone

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 07/03/2017 n.  7762Nel giudizio relativo al riconoscimento del figlio, l’audizione del minore assume un particolare rilievo e deve essere considerata la prima fonte del convincimento del giudice. Una volta valutata positivamente la capacità di discernimento della minore (nella specie un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande), il risultato dell’audizione della figlia, che si oppone fermamente al riconoscimento, deve essere apprezzato nel contesto della valutazione, in concreto, del suo interesse. La Corte di Cassazione – sentenza 7 marzo 2017, n. 7762 – ribadisce non solo la necessità dell’ascolto del minore, nel giudizio di riconoscimento del figlio ai sensi dell’art. 250 c.c., ma soprattutto che la volontà del minore, che si oppone al riconoscimento, sia tenuta in debita considerazione. La vicenda processuale ha inizio con l’azione del padre naturale, volta ad ottenere l’autorizzazione, sostitutiva del consenso della madre, che lo aveva negato, al riconoscimento della figlia. Il Tribunale di Roma, accertava la paternità biologica dell’attore, e dichiarava il riconoscimento della minore, poiché corrispondente all’interesse della stessa, non essendo valutati come ostativi i precedenti contrasti fra i genitori, tra cui un episodio di un comportamento violento dell’uomo nei confronti della madre della minore. Anche la Corte d’appello confermava la decisione, ma la Corte di Cassazione – con sentenza del 24 dicembre 2013, n. 28645, cassava la sentenza, per la mancata audizione della figlia. Nel giudizio di rinvio, era nominato un curatore speciale della minore e si procedeva all’ascolto della stessa. In tale sede la ragazza si opponeva al riconoscimento. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che il riconoscimento da parte del padre coincidesse con l’interesse della minore, sia per i vantaggi normalmente collegati alla bigenitorialità, sia per l’arricchimento sotto il profilo affettivo derivante dal rapporto con il genitore, che nel frattempo aveva creato un nucleo familiare con due figli. Nessun pericolo di un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore. L’interesse della minore al riconoscimento non poteva essere escluso sulla base delle sue dichiarazioni, che sarebbero state condizionate dalle informazioni errate sulle condotte paterne e dalla preoccupazione di turbare l’attuale situazione familiare. La donna ha impugnato anche questo provvedimento in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 250 c.c. comma 4, per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al riconoscimento espressa dalla minore in sede di audizione. Il nuovo testo della norma, così come modificato dalla recente riforma sulla filiazione, prevede che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, non possa avvenire senza il consenso dell’altro genitore che per primo lo ha riconosciuto. Qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, è possibile ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Se il figlio invece ha già compiuto i quattordici anni, occorre direttamente il suo assenso. L’abbassamento del limite di età, prima stabilito in sedici anni, si colloca nell’ambito dell’attribuzione di una serie di diritti riconosciuti al minore che si ritrova nella normativa internazionale, diritti che tendono a renderlo partecipe in tutte le questioni giudiziali che lo riguardano quando, per età, abbia acquisito capacità di giudizio e sia in grado di dare la propria opinione. Nella normativa nazionale, prima con la L. n. 50/2006 poi con la riforma del 2012, si è riconosciuto al figlio un vero e proprio diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che riguardano il suo affidamento. Il motivo è fondato secondo la Corte di Cassazione. Occorre eseguire un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia. La sentenza, rileva come il recente orientamento giurisprudenziale, abbia abbandonato il principio secondo cui il riconoscimento costituisce sempre un vantaggio per il figlio. Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213; Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651). La Corte di Cassazione ricorda che “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso”, il quale a differenza del rifiuto del consenso da parte dell’altro genitore, non comporta una successiva valutazione in sede giudiziale. La Corte d’appello aveva valutato positivamente la capacità di discernimento della minore, definita come “un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande”. Pertanto la sua opinione avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella valutazione, in concreto, del suo interesse. Anche se rileva l’interesse del genitore, che trova tutela nell’art. 30 Cost., tuttavia tale diritto può essere sacrificato se si teme un rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore (Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/06/riconoscimento-di-paternita-escluso-se-il-figlio-si-oppone  

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Vendita: la Cassazione precisa le differenze fra mancanza di qualità e aliud pro alio

Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313 Una società, che aveva vinto una gara per la fornitura di pasta agli indigenti, conveniva in giudizio la propria controparte contrattuale per averle fornito grano duro ad uso zootecnico in luogo di quello previsto per il consumo umano e domandava la restituzione del maggior prezzo pagato a causa della mancanza delle qualità essenziali del grano. In primo ed in secondo grado, la domanda attorea veniva rigettata. Si giungeva così in Cassazione. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ricostruisce meticolosamente la differenza intercorrente tra la mancanza di qualità, disciplinata dall’art. 1497 c.c., e la consegna di aliud pro alio (letteralmente “di una cosa per un’altra”). L’art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l’azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all’art. 1495 c.c.[1] Per contro, l’aliud pro alio consente al compratore di incoare un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Essa ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l’acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale. La casistica giurisprudenziale è estremamente varia; esempi paradigmatici sono quelli della vendita di un autoveicolo che non può circolare per la contraffazione dei documenti[2]; oppure l’immobile alienato come ad uso abitativo ma scevro del certificato di abitabilità[3] o di alimentazione elettrica[4]; o ancora la vendita di acqua non potabile in luogo di quella potabile come, invece, stabilito nel contratto[5]. Al lume delle fattispecie su descritte, occorre riconoscere che, nel caso di specie, effettivamente, la diversità strutturale tra il grano richiesto e quello consegnato ben avrebbe potuto integrare un’ipotesi di aliud pro alio; nondimeno l’attore non aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto, ma unicamente per avere la riduzione del prezzo (actio quanti minoris). Tuttavia, nella vicenda oggetto di scrutinio, la garanzia redibitoria era stata esclusa dal regolamento contrattuale concluso tra le parti, come previsto dall’art. 1490 c. 2 c.c. e, solo in appello, il ricorrente aveva sollevato l’exceptio doli. Infatti, l’esclusione della garanzia è lecita, salvo che si dimostri la mala fede dell’altro contraente. La Suprema Corte ribadisce la correttezza della decisione del giudice distrettuale, il quale correttamente aveva respinto l’eccezione stante il divieto di novum in appello (art. 345 c. 2 c.p.c.)[6]. In conclusione, con la decisione in commento, il giudice di legittimità ribadisce la sua costante giurisprudenza in merito[7] e delinea nettamente la differenza intercorrente tra l’art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio nei seguenti termini: «vizi redibitori e mancanza di qualità – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc – la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto». Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/vendita-cassazione-precisa-differenze-fra-mancanza-di-qualita-e-aliud-pro-alio  

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La responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale da contatto sociale

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 12/07/2016 n. 14188 Con la sentenza in commento, i Giudici della Suprema Corte si sono espressi sulla vexata quaestio della natura della responsabilità precontrattuale. Come noto, per responsabilità precontrattuale si intende la lesione della libertà negoziale altrui, cagionata nel corso delle trattative per la conclusione di un contratto mediante un comportamento doloso o colposo, oppure per l’inosservanza del precetto della buona fede. Tale ipotesi di responsabilità, che trova il suo fondamento normativo negli art. 1337 c.c. e 1338 c.c., si colloca in una fase antecedente alla conclusione del contratto ma che, comunque, coinvolge soggetti che non possono ritenersi estranei tra loro essendo, appunto, già entrati in contatto nel corso delle trattative. Queste peculiarità sono alla base della disputa sulla sua natura giuridica, che vede contrapposte ben tre teorie: natura extracontrattuale. Tale ricostruzione si fonda sulla considerazione che nella fase delle trattative il vincolo contrattuale non è ancora sorto e, pertanto, i soggetti coinvolti non sono ancora obbligati a rispettare le obbligazioni contrattuali, ma solo il principio generale del neminem laedere stabilito dall’art. 2043 c.c. indistintamente per tutti i consociati;natura contrattuale. Determinante è il legame che si instaura tra i soggetti che vengono in contatto nel corso delle trattative, che già in tale fase non possono considerarsi tra loro degli estranei e, dunque, sono legati da un rapporto assimilabile a quello contrattuale, sub specie da contatto sociale. Nelle obbligazioni da contatto sociale ciò che può essere definito “contrattuale” è solo il rapporto e non la fonte dello stesso, sicché seppur non si possano applicare le regole sulla conclusione del contratto, trovano ampia operatività quelle che disciplinano il contratto come “rapporto”, in particolar modo le regole sulla responsabilità;natura autonoma. Accolta solo dalla dottrina, la tesi del tertium genus di responsabilità è poco suggestiva poiché non risponde in maniera esaustiva sulla disciplina applicabile all’ambito della responsabilità precontrattuale, limitandosi invece ad escluderne la genesi contrattuale o extracontrattuale.L’accoglimento di una tesi piuttosto che un’altra non è questione meramente teorica, se si considera che dal riconoscimento della natura della responsabilità derivano importati conseguenze, principalmente con riferimento a prescrizione e onere della prova. L’orientamento della Corte di Cassazione è stato per lungo tempo ancorato alla tradizionale concezione della responsabilità precontrattuale come responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, nonché del dolo o della colpa del danneggiante, erano a carico del danneggiato, con il termine quinquiennale di prescrizione del diritto azionato (cfr. ex plurimis, 15040/2004; 16735/2011). Gli ermellini, tuttavia, ritengono che i tempi siano maturi per discostarsi dall’orientamento classico, che “non ha consentito di dare il giusto rilievo, sul piano giuridico, alla peculiarità di talune situazioni non inquadrabili né nel torto né nel contratto, e – tuttavia – singolarmente assimilabili più alla seconda fattispecie, che non alla prima”. Con un interessante excursus storico/giuridico i giudici di legittimità evidenziano che nel ‘900 si è definitivamente consolidata la tesi di una forma di responsabilità che si colloca “ai confini tra contratto e torto”, in quanto radicata in un “contatto sociale” tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è “qualificato” dall’obbligo di “buona fede” e dai correlati “obblighi di informazione e di protezione”. In tali circostanze, il rapporto obbligatorio si connota non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella contrattuale. Da queste considerazioni, che la Corte evidenzia essere state ampiamente recepite dalla giurisprudenza, discende che “l’elemento qualificante di quella che può ormai denominarsi “culpa in contrahendo” solo di nome, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base dell’affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti”. Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all’altra nel corso delle trattative, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termine di termine prescrizionale e onere della prova. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/27/responsabilita-precontrattuale Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

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Stepchild adoption, Cassazione: sì in casi particolari

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n° 12962 Sì della Cassazione alla “stepchild adoption” in casi particolari. Oggi la prima sezione civile della Suprema Corte si è pronunciata sul tema con la sentenza 12962/16, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, si spiega in una nota, questa adozione “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”. Ancora, per la Suprema Corte l’adozione “prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempre che, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/stepchild-adoption-cassazione-ammessa-in-casi-particolari Foto: http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2016/02/parola-settimana-stepchild-adoption-640.jpg

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