La gestione della crisi nelle unioni civili

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La legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto e regolamenta in Italia le unioni civili, cioè quelle unioni che si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non è invece stato più introdotto, come era invece previsto nel testo iniziale della proposta di legge, la possibilità per uno dei componenti della coppia di adottare il figlio del partner. (c.d. stepchild adoption). Tuttavia in molti altri Paesi ciò è possibile, e attualmente, in fattispecie di riconoscimento di situazioni preesistenti giunte all’attenzione dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, è stata data copertura giuridica, dalla giurisprudenza, ad una relazione di genitorialità sociale di fatto già istauratasi da diversi anni, pur in esplicita e voluta (politica) assenza di specifiche norme di legge. (Cfr. Cass. sentenza n. 12962 del 2016 e ordinanza n. 14007/2018) Attualmente, di fatto, numerosi iniziano ad essere i nuclei familiari formati da persone dello stesso sesso, molti dei quali vedono anche la presenza di figli minori. Ma vediamo cosa si prevede, in caso di crisi di queste famiglie, e cosa ancora in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Dall’esame delle norme, prescindendo dalle cause automatiche di scioglimento, cioè la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione previste dal comma 22, riteniamo di dover esaminare quelle a domanda di una o di entrambe le parti (commi 23, 24 e ss.). Affinchè l’unione civile venga meno, le parti dovranno avere manifestato, anche disgiuntamente, la loro volontà di scioglimento all’ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi, potrà essere proposta domanda giudiziale di divorzio avanti il tribunale competente ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato per parte, o l’accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, solo in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (commi 24-25). Anche uno solo dei partner dell’unione civile può ottenere la pronuncia di scioglimento, tuttavia dovrà avere preventivamente informato l’altro/a a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine veniamo al procedimento, del tutto analogo al divorzio delle coppie matrimoniali, visto l’espresso richiamo della legge a specifiche norme della relativa disciplina legislativa. Le unioni civili non prevedono alcun obbligo di fedeltà, mentre prevedono quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Il partner più debole economicamente potrà veder tutelato il proprio diritto alimentare, ipotesi residuale e minore rispetto al diritto al mantenimento, ed ottenere l’assegnazione della casa familiare. Non è prevista la separazione, ma si giunge direttamente al divorzio, consensuale o giudiziale, introdotto con le medesime forme delle coppie matrimoniali ed allo stesso giudice competente territorialmente. In presenza di figli, tuttavia, nessuna norma potrebbe impedire, pena l’incostituzionalità, a soggetti minori o maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti una piena tutela, quantomeno da un punto di vista economico. Qualche problema e evidenti differenze si presentano, in tutta evidenza, nel caso in cui vi sia stata adozione dei figli dell’altro o meno. Nel primo caso, non pare possa porsi in dubbio il pieno diritto dei minori a vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità, ed a mantenere in ogni caso rapporti con entrambi, ma il buon senso dovrebbe consentire ai minori il diritto di mantenere rapporti sani ed equilibrati anche con l’altra figura, pure in assenza di adozione, alla stregua di quanto avviene, o dovrebbe avvenire, nelle coppie di fatto che si sciolgono dopo un lasso di tempo considerevole. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire; in assenza di espresse previsioni normative, attualmente non calendarizzate, il vuoto sarà indubbiamente colmato dalle interpretazioni costituzionalmente orientate, se non creative, delle Corti che si troveranno loro malgrado a dover dare risposta alle domande di giustizia che saranno loro poste Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/crisi-nelle-unioni-civili-104834.html  

Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata

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Cass., sesta sezione civile, sent. n. 17318/2016 La legge 55/2015 sul divorzio breve non ha modificato la disciplina relativa alla riconciliazione dopo la separazione personale: in caso dopo il riavvicinamento va provata l’integrale ripresa del consortium vitae. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza 17318/2016 (qui sotto allegata). La Corte d’Appello, in un procedimento di divorzio, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso l’esistenza di una riconciliazione tra i coniugi. Gli Ermellini concordano con le affermazioni del marito ricorrente, secondo cui la riconciliazione, successiva all’omologa della separazione consensuale o alla pronuncia, in giudicato, di quella giudiziale, fa cessare gli effetti della separazione stessa (per cui, ove intervenga una nuova crisi familiare, si dovrà proporre nuovo ricorso di separazione). Infatti, la L. n. 55/2015 nulla ha mutato al riguardo, limitandosi a ridurre i termini dell’udienza presidenziale. Tuttavia, l’eventuale interruzione della separazione dovrà essere eccepita, ex art. 3 della legge sul divorzio, dalla parte convenuta, che dovrà fornire piena prova dell’intervenuta riconciliazione e dell’integrale ripresa del consortium vitae tra i coniugi. Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il Collegio, la sentenza impugnata ha affermato che l’uomo non ha fornito piena prova al riguardo, mentre il ricorrente chiede di poter fornire la prova, lamentando che il giudice a quo aveva respinto i capi per testi da lui formulati e, nonostante la reiterazione, neppure il giudice di appello li avesse considerati. Tuttavia per la Cassazione sul punto il ricorso non è autosufficiente, non riportando il contenuto dei predetti capi di prova: le Sezioni Unite, sent. 8077/2012, hanno difatti affermato che occorre indicare specificamente atti e documenti a cui il ricorrente ha fatto riferimento, nonché la loro collocazione. Va infine precisato che il ricorrente, innanzi alla Suprema Corte, avrebbe dovuto non solo indicare o riportare il contenuto dell’atto (nella specie, capi di prova dedotti), ma pure argomentare sulla decisività di esso ai fini della pronuncia. In mancanza, il ricorso va rigettato. Fonte: Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.laleggepertutti.it/47016_la-riconciliazione-dei-coniugi

Benefici prima casa: si può cedere l’immobile al coniuge come casa coniugale

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Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16/03/2016 n° 5356 Non decade dalle agevolazioni di prima casa, il coniuge che cede, nei cinque anni dalla richiesta, l’immobile al coniuge quale casa coniugale a seguito di separazione. Tanto è quello che la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha statuito nella sentenza del 17 febbraio 2016, n. 5356. Per l’analisi dei fatti bisogna necessariamente partire dal dato normativo, ed in particolare la normativa sull’argomento è regolata dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria ‘96 (L. 28 dicembre 1995 n. 549 art.3 comma 131) e riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e loro pertinenze, nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione. Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa quando: 1) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale; 2) non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto; 3) non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite; 4) non possidenza di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa. Con la Legge di Stabilità 2016 si è stabilito che dal 1° gennaio 2016 sia possibile acquistare una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto. Chiariti i presupposti per la concessione e la decadenza da tali benefici, nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, l’ Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di liquidazione ritenendo il contribuente decaduto dalla agevolazione “prima casa” in conseguenza dell’attribuzione al coniuge della casa coniugale in sede di separazione consensuale. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale respingevano il ricorso proposto dal contribuente, il quale proponeva ricorso in Cassazione. La Corte, ne trattare il ricorso, preliminarmente indica i due filoni giurisprudenziali, contrastati tra loro. Il primo filone ritiene che trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione: qualora tale trasferimento intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l’anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali “prima casa” di cui egli abbia beneficiato per l’acquisto di quell’immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., sez. trib., 3 febbraio 2014, n. 2263). In base a tale orientamento, si ritiene che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, trova la sua fonte nell’accordo delle parti. Il secondo filone ritiene che la volontà del cedente risiede negli accordi tra coniugi e che pertanto l’immobile destinato a casa coniugale «resta tale con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi»: ne consegue che resta intatta la ratio dell’agevolazione “prima casa”, vale a dire la funzione di “favorire l’acquisizione in proprietà dell’alloggio da destinare ad abitazione propria e quindi del proprio nucleo familiare” essendo il trasferimento svincolato da un corrispettivo e non costituisce donazione (Cass., sez. trib., 13 novembre 2015, n. 23225). Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si focalizza in particolare sull’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n. 4, del T.U.R., il quale stabilisce che comporta la decadenza dai benefici per la prima casa la fattispecie infraquinquennale di “trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati”. “Il trasferimento in attuazione dei patti di separazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione. Ciò evidenza l’irragionevolezza della decadenza. Infatti, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo egli conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita dei benefici, mentre la fattispecie traslativa nell’ambito di accordi della crisi coniugale resta al di fuori perimetro dell’art. 1, nota II-bis, Tariffa, Parte I, n.4, T.U.R.”. Tale conclusione è maggiormente rafforzata prendendo in esame l’esenzione per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. In base all’art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» (la Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio 1999 n. 154 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina nella parte in cui non estende l’esenzione a tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi).   Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/separazione-coniugale-e-decadenza-dai-benefici-prima-casa Foto: http://www.immobiliarebramante.it/wp-content/uploads/2015/12/prima-casa1.jpg