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Il divieto di bis in idem si applica anche in caso di concorso formale di reati

Corte Costituzionale, sentenza 21/07/2016 n. 200 Con sentenza n. 200 del 31 maggio 2016, depositata in data 21 luglio 2016, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. “nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”. La pronuncia riveste una notevolissima importanza, perché costituisce una prima presa di posizione della Corte Costituzionale sul confronto/scontro tra la giurisprudenza penale nazionale e i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine alla ampiezza del divieto del bis in idem. Come noto l’art. 649 c.p.p., inserito del libro X sulla Esecuzione, è rubricato “divieto di un secondo giudizio” e così dispone : “L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo”. La norma, dunque, prevede che, intervenuto un giudizio irrevocabile di assoluzione o di condanna penale ai sensi dell’art. 648 c.p.p., nei confronti della medesima persona giudicata in via definitiva non possa essere avviato un nuovo procedimento né possa darsi corso ad un ulteriore processo penale in relazione al “medesimo fatto”, anche se questo sia considerato giuridicamente diverso. Le uniche due eccezioni al divieto de quo riguarderebbero l’accertamento dell’erronea dichiarazione di morte dell’imputato e l’intervento della condizione di procedibilità prima inesistente. All’art. 649 c.p.p. fa da pendant l’art. 669 c.p.p., che, in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, prevede che il giudice ordini l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. Quando le pene irrogate sono diverse, è riconosciuta all’interessato la facoltà di indicare la sentenza che deve essere eseguita. Qualora detta facoltà non sia esercitata, il legislatore individua la pronuncia a cui dare esecuzione, disponendo che: a) se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria; b) se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità e se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda; c) se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima; d) se le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali; e) quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima; f) se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. I criteri di selezione appena indicati sono applicati per espressa previsione normativa in caso di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. Nell’eventualità di più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento, il giudice, se l’interessato non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione di quella più favorevole, revocando le altre. L’art. 669 c.p.p. si segnala per la maggiore ampiezza previsionale rispetto all’art. 649 c.p.p., perché con specifico riferimento all’ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 comma 1 c.p., omogeneo ed eterogeneo, il legislatore ha espressamente previsto il riconoscimento del ne bis in idem in fase di esecuzione di più provvedimenti di condanna, mentre nulla ha disposto per la fase di cognizione, quando sia avviato altro procedimento/processo penale per un reato in concorso formale rispetto ad altro già oggetto di pronuncia definitiva. Sul punto va sottolineato che nell’ordinamento nazionale per pacifico orientamento curiale il divieto di <<doppio giudizio>> ex art. 649 c.p.p. non opera in caso di concorso formale di reati. La questione è stata più volte affrontata e decisa in tal senso con particolare riguardo ai rapporti tra la violazione dolosa delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, aggravati dalla morte del lavoratore, ex art. 437 comma 2 c.p. ed il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589 comma 2 c.p. L’esclusione del divieto di bis in idem in caso di concorso formale di reati è generalmente motivata con la considerazione che le due previsioni normative: – considerano distinte situazioni tipiche, perché la prima afferisce alla dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro, mentre la seconda riguarda la morte non voluta di una o più persone; – hanno diversa collocazione sistematica all’interno del codice penale, tutelando beni giuridici differenti: la pubblica incolumità, la prima, e la vita umana, la seconda; – divergono con riferimento all’elemento soggettivo, in quanto il reato ex art. 437 c.p. è doloso mentre quello ex art. 589 c.p. è colposo (ex multis v. Cassazione sentenza n. 10048/1993); – presentano differente «schema legale tipico» e diverso «contenuto costitutivo» (così Cassazione sentenza n. 1648/1983). E poiché il danno alla persona costituisce effetto soltanto eventuale e non essenziale dell’omissione delle cautele di cui all’art. 437 c.p., mentre nel reato di omicidio colposo è elemento essenziale, la morte, sia pure derivante dalla medesima omissione, non può ritenersi assorbita nel reato di cui all’art. 437 comma 2 c.p. (Cassazione sentenze nn. 1648/1983 e 10048/1993). Si tratta di principi che sono costantemente applicati in tutti i settori dell’ordinamento penale, tanto che si possa ritenere integrante gli estremi di un vero e proprio diritto vivente l’inapplicabilità del principio

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