Diritto allo sciopero: natura giuridica e limiti nella più recente giurisprudenza di legittimità

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Il presente contributo si pone come obiettivo quello di fornire una sintetica panoramica dei profili principali del diritto allo sciopero esercitato dal lavoratore subordinato, prendendo spunto dalle indicazioni emerse dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione che hanno delineato i contorni dell’istituto. L’angolo di visuale non sarà limitato ad un approccio casistico, in quanto si tenterà di inquadrare le più recenti acquisizioni della prassi giudiziale in una prospettiva sistematica di più ampio respiro, così da collocare il diritto vivente nel relativo contesto normativo di riferimento. 1. Inquadramento normativo (cenni) Il diritto allo sciopero rinviene il proprio fondamento super-primario nell’articolo 40 della Costituzione. Tuttavia, il Costituente non ha disciplinato l’istituto, limitandosi a riconoscerne l’esistenza e a rinviare alle leggi ordinarie per ciò che concerne la disciplina di dettaglio relativa all’esercizio del diritto. Lo sciopero trova cittadinanza anche nelle fonti sovranazionali, come si desume dall’articolo 28 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che espressamente consacra il diritto dei lavoratori di “ricorrere, in caso di conflitti…ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. All’indomani dell’approvazione del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione, con un conseguente rafforzamento della tutela dei diritti in essa sanciti, ivi compreso il diritto di sciopero. L’equiparazione ai trattati ha ricadute applicative notevoli, che si concretizzano nella possibilità di adire la Corte di Giustizia in occasione di controversie in cui il lavoratore lamenti un’indebita compressione delle prerogative ad esso riconosciute; ciò sempre che si ricada in materie in cui l’Unione Europea esercita la propria competenza. Come anticipato, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione del diritto di sciopero. Tale delega è stata esercitata tardivamente dal legislatore, che solo nel 1990 ha approvato la legge n.146 relativa “all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alla “salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Attraverso la citata legge, il cui ambito applicativo è in ogni caso limitato ai servizi in parola, è stata anche istituita una Commissione di garanzia deputata a dare attuazione alla disciplina posta, vigilando sulla sua corretta applicazione. La cornice normativa di riferimento, in disparte interventi settoriali volti a regolamentare lo sciopero di peculiari tipologie di lavoratori (personale di polizia, assistenti di volo), è completata dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali di ciascun comparto, nei quali le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali concordano con le rappresentanze sindacali “le prestazioni indispensabili” che sono tenute ad assicurare i lavoratori nell’ambito dei menzionati servizi. In conclusione, può osservarsi come il legislatore abbia optato per un sistema in cui compete all’autonomia collettiva formulare le regole da rispettare in occasione del conflitto, laddove invece la legge ha il compito di stabilire il perimetro entro cui deve svilupparsi l’azione negoziale delle parti sociali. 2. Natura giuridica del diritto di sciopero L’evidenziato fondamento super-primario del diritto di sciopero è stato più volte messo in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, che attraverso una “actio finium regundorum” ha puntualmente distinto l’istituto da figure che sono ad esso assimilabili solo sotto il profilo effettuale della assenza del dipendente dal posto di lavoro. Emblematica in tal senso è la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza del 16 settembre 2016, n. 18195, in cui si evidenzia l’ontologica differenza tra il diritto di sciopero e le altre ipotesi di assenza giustificata dal lavoro. Contrariamente a fattispecie quali astensione dovuta a malattia o infortunio, lo sciopero costituisce “una delle pochissime ipotesi di “autotutela” di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l’obbligo contributivo per il datore di lavoro” . Partendo da tale premessa, la Corte va oltre il profilo schiettamente giuridico e proietta il diritto di sciopero in una dimensione “sociale”, espressamente qualificandolo come “esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo”. L’essenza “relazionale” dello sciopero, come si vedrà nel seguente paragrafo, è una acquisizione consolidata della prassi giurisprudenziale, tant’è che la Corte di Cassazione vi fa espresso riferimento anche laddove si tratta di delineare i limiti all’esercizio del diritto in parola. 3. Limiti all’esercizio del diritto Come anticipato, era intenzione del Costituente demandare al legislatore ordinario la fissazione del concreto ambito e delle modalità attuative dello sciopero. Tale scelta, oltre a desumersi dalla formulazione volutamente generica dell’articolo 40 della Carta, risultava anche la più coerente, vista l’impossibilità di imbrigliare in un testo denso di principi un fenomeno che nella prassi può assumere le più variegate forme. Quanto immaginato dal legislatore costituzionale, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato, vista la mancanza di una legge attuativa che disciplini in modo organico e omnicomprensivo le modalità di esercizio del diritto. L’assenza di una cornice normativa di riferimento ha imposto agli interpreti di porre rimedio alla lacuna, onde evitare che possa configurarsi nell’ordinamento un diritto la cui attribuzione risulti indiscriminata e sottratta a qualsiasi forma di contemperamento con coesistenti situazioni soggettive di pari rango. In tale contesto, ancora una volta è risultata decisiva l’opera di supplenza svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha provveduto a individuare gli eccezionali ostacoli che possono frapporsi alla libera esplicazione del diritto costituzionale in parola. A tal uopo, la recente Sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2015, n. 24653 ha specificato come lo sciopero sia in linea di principio scevro da vincoli, “se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica . Ciò premesso, la Corte ha ritenuto illegittime le forme di protesta rimesse all’arbitrio dei lavoratori interessati, stigmatizzando lo sciopero attuato mediante modalità prive di alcuna predeterminazione. Il diritto di sciopero, infatti, nasce e si sviluppa nell’ambito di una realtà che coinvolge una pluralità di interlocutori, sicché l’illiceità di tali condotte “isolate” si annida nella circostanza che esse “snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive” dell’istituto in parola. Siffatte forme

Udienza non rinviabile se sciopera solo legale di parte civile o persona offesa

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/04/2015 n° 15232 Udienza non rinviabile se sciopera solo legale di parte civile o persona offesaCon la sentenza del 14 aprile 2015, n. 15232, Le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere al quesito se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata degli organismi di categoria. Sul punto, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte affermando, già con la sentenza n. 114 del 1994, la situazione di grave disagio derivante dalla mancanza di specifiche norme che regolassero l’incidenza sui procedimenti giudiziari penali dell’astensione della classe forense, avendo ritenuto necessario ed auspicato un intervento del legislatore, invitandolo a dettare specifiche norme sulla falsariga di quelle della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un secondo intervento del giudice delle leggi si ebbe con la sentenza n. 171 del 1996, che dichiarò l’incostituzionalità di alcune disposizioni dell’art. 2, comma 1 e 5, l. 146/1990, nella parte in cui non prevedevano, in caso di astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, specifici strumenti e procedure idonei ad individuare quali fossero le prestazioni essenziali e ad assicurare tali prestazioni. In merito alla natura giuridica dell’astensione, la sentenza delle Sezioni Unite del 27 marzo 2014, n. 40187, ha ricordato che la giurisprudenza più risalente aveva assimilato il fenomeno dell’astensione al legittimo impedimento, ma che tale ricostruzione è stata risolutamente abbandonata dalla giurisprudenza più recente, la quale ha escluso la riconducibilità dell’astensione al legittimo impedimento, essendo del tutto libera la scelta del difensore di aderire o meno alla protesta di categoria, con la conseguenza che nel caso di rinvio per astensione la sospensione della prescrizione non è limitata ai sessanta giorni ma opera per l’intero periodo di rinvio. L’astensione è un esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale e non una mera libertà o un semplice legittimo impedimento partecipativo. L’art. 2, comma 2, della regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, stabiliva, sul punto, che nel procedimento penale, il difensore che non intendesse aderire all’astensione era tenuto a comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità giudiziaria procedente e agli altri difensori costituiti, ponendo in essere una presunzione di adesione alle agitazioni di categoria regolarmente indette. Tale principio venne ribadito dal vigente codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera del 13 dicembre 2007 il quale, all’art. 3, comma 1, prevede che “la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina” deve essere dichiarata all’inizio dell’udienza o comunicata alla cancelleria ed agli altri avvocati costituiti almeno due giorni prima. Corollario di tale disposizione è il principio secondo il quale “In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata e comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione”. Nel caso di specie, mentre il difensore delle persone offese aveva insistito nella richiesta di rinvio per adesione all’astensione, il difensore degli indagati aveva rinunciato ad una precedente dichiarazione di astensione ed aveva chiesto di discutere nel merito. La giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso della non prevalenza della dichiarazione di astensione del difensore della parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il proprio difensore, dall’imputato, dovendo essere privilegiato l’interesse di quest’ultimo ad una celere definizione del procedimento. L’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione dispone che la regolare dichiarazione di astensione produce i propri effetti anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa, disposizione che si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa ancorché non costituita parte civile. Ma tale disposizione si limita ad enunciare il principio della sussistenza del diritto di astensione ma non regola direttamente il caso in cui vi sia una diversità di posizioni fra difensore dell’imputato e difensore della persona offesa o della parte civile. Si tratta di una lacuna che, secondo i giudici, deve essere colmata in via interpretativa ritenendosi che, nel caso di udienze camerali a partecipazione facoltativa dei difensori, qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non sia comparso o non abbia proposto analoga richiesta di rinvio per astensione, la manifestazione della volontà di astenersi e di ottenere un rinvio avanzata solo dal difensore della persona offesa, non implichi anche il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza camerale. In conclusione gli ermellini affermano il seguente principio di diritto: “Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore di parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/15/no-al-differimento-se-all-astensione-aderisce-solo-il-legale-di-parte-civile-o-persona-offesa Immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Consulta