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Modello 5/2021 : disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021

Il modello 5/2021 on line dal 20.07 – Trasmissione entro il 30.09 – Pagamento tramite F24 o PagoPA entro il 31.12  Il  Mod. 5/2021 relativo ai redditi del l’anno 2020 (Mod 5/2021) sarà disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021. Il Mod. 5/2021 dovrà essere trasmesso entro e non oltre giovedì 30.09.2021. Con il Mod. 5 si comunica il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, nel corso dell’anno precedente a quello della compilazione dello stesso. Il Modello serve anche per scegliere l’opzione della contribuzione modulare e fornire una serie di indicazioni utili ai fini statistici. Indicazioni che consentano scelte in tema di assistenza, adeguate alla composizione familiare degli iscritti e di regolamentazione di nuove forme di svolgimento della professione. Chi è tenuto a compilare il Mod.5/2021 Sono tenuti alla compilazione tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e i Praticanti iscritti alla Cassa, a decorrere dal 2020 o da anni precedenti. Il Mod.5/2021 va compilato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. L’invio del Mod.5/2021 è obbligatorio ai sensi dell’art.7 del Regolamento Unico Previdenza Forense e l’omissione o il ritardo sono sanzionati ai sensi degli artt.9,63 e 67 dello stesso Regolamento. Come si compila il Mod.5/2021 La compilazione del Mod.5  dovrà essere effettuata collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN. In caso di smarrimento o dimenticanza il codice PIN, potrà essere richiesto mediante la procedura a disposizione sul sito. Per la compilazione è sufficiente inserire il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per chi sceglie l’opzione volontaria del contributo modulare andrà indicata anche la percentuale da versare. Il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta, con riferimento alla condizione di iscritto all’ Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato, ecc. L’invio del Mod. 5/2021  si effettua tramite il tasto “INVIO TELEMATICO”.  L’operazione verrà conservata nel sistema informatico di Cassa Forense e ne sarà rilasciata immediata certificazione. Modalità pagamento Se risultano dovuti dei contributi da versare è possibile procedere, una volta inviato il Mod. 5, sempre sul sito, a stampare la modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale. A partire da quest’anno sarà possibile pagare i contributi già dal 20.7.2021  tramite modello F24, anche al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali. In alternativa i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, attiva a partire da metà ottobre 2021. Il pagamento tramite  PagoPA può essere effettuato anche  tramite la Forense Card che per tale servizio non prevede alcuna commissione. Per i pagamenti in autoliquidazione non è più possibile utilizzare i Mav a differenza di quanto previsto per i contributi minimi. Termini di pagamento Il termine di pagamento della prima rata, ordinariamente fissato al 31.7, è stato differito al 31.12.2021, in attesa che l’emanando D.M. di attuazione dell’art.1 comma 20 della l.178/2020 precisi termini e modalità per l’esonero contributivo 2021. Tale esonero dovrebbe riguardare tutti i professionisti con reddito 2019 inferiore a 50.000,00€ e che abbiano avuto una riduzione del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. 31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento della 1^ e 2^ rata del contributo soggettivo e integrativo, con modulo F24, o sistema PagoPA. E’ fatta salva la possibilità di pagare separatamente anche in data anteriore, a partire dal 20 luglio con F24 e da metà ottobre con PagoPA, le due rate.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), con sistema PagoPA o con F24. L’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) va esercitata in sede di compilazione del Mod. 5/2021. E’ possibile variare la percentuale scelta in sede di compilazione o decidere di non effettuare il versamento senza alcuna sanzione.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità relativa ai primi 8 anni di iscrizione coincidente Albo/Cassa con esclusione da tale conteggio degli anni di iscrizione retroattiva o di retrodatazione. Solo per tale casistica, nonché per il pagamento dei contributi minimi, rimane operante il pagamento a mezzo Mav. Da settembre 2021 sarà operante anche la modalità tramite F24. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/modello-52021-disponibile-per-la-compilazione-a-partire-dal-20072021/

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Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia. La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio. Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere. Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata. Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui: Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016? I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono? La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l’iva all’importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.   Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016: dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1; – entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi; – venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate; – entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento). A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi. Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate. Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in quattro rate. In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata

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