Covid-19: riduzione del canone di locazione abitativa in cedolare secca. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

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Agenzia delle entrate  – Risposte alle domande più frequenti – Il conduttore mi chiede una riduzione del canone di locazione del canone abitativo in cedolare secca, a causa dell’emergenza Coronavirus. Vorrei sapere come comunicare all’Agenzia delle entrate tale modifica del contratto originario, senza recarmi presso un vostro ufficio e quale è il termine per la comunicazione? Non sussiste l’obbligo di registrazione della riduzione del canone. Il contribuente può tuttavia scegliere di registrare questa modifica contrattuale per comunicare la riduzione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro (se dovuta) e delle imposte dirette (irpef o cedolare secca). Pertanto, non sussistendo l’obbligo di registrazione dell’atto di riduzione del canone lei potrà procedere alla registrazione anche al termine dell’emergenza. Se però vuole effettuarla ora, può farlo (senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, in virtù della previsione dell’art. 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133) mediante posta elettronica certificata (PEC) o e-mail; ricordi di indicare i suoi riferimenti per essere contattato. Alla richiesta di registrazione tramite PEC o e-mail dovrà allegare: la scansione dell’accordo di riduzione il modello 69 debitamente sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – avente ad oggetto il possesso dell’originale dell’accordo e della conformità a questo dell’immagine inviata, l’impegno a depositare in ufficio l’atto in originale al termine del periodo emergenziale e la copia del documento di identità del richiedente. Il richiedente deve poi specificare che la registrazione è esente da imposte ai sensi del sopra menzionato art. 19, comma 1. La richiesta di registrazione va indirizzata all’ufficio presso il quale era stata registrata la locazione oggetto di modifica (ufficio competente). L’ufficio verificherà la correttezza della documentazione ed effettuerà la registrazione, comunicando gli estremi a chi l’ha richiesta (una volta terminato il periodo emergenziale, questi sarà tenuto a depositare l’originale dell’accordo presso lo stesso ufficio). Ad ogni buon fine, le segnaliamo che l’art.62, comma 1 e 6, del Decreto Legge n.18/2020 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, adempimenti che potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-di-un-nuovo-contratto/faq-cittadini

Guida senza patente? Scatta la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro

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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 30/05/2016 n.  22696 Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in tema di depenalizzazioni, la guida senza patente viene fatta rientrare tra gli illeciti di carattere amministrativo, anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il nuovo comma XV dell’art. 116 C.d.S., dispone infatti che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Una delle prime applicazioni della peculiare disciplina, è stata compiuta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV penale, Sentenza 30 maggio 2016, n. 22696) che ha annullato, senza rinvio, la sentenza (n. 291 del 6 marzo 2015) con cui il Tribunale di Perugia aveva condannato un motociclista all’ammenda, sanzione già prevista per il reato di guida senza patente, dopo che, fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, veniva accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida. La IV Sezione penale, nella specie, ha stabilito che il fatto per cui si stava procedendo non risulta più previsto dalla legge come reato. La stessa Corte ha tuttavia osservato che la contravvenzione prevista all’art. 116, comma XIII, del C.d.S., è stata trasformata in illecito amministrativo dallo stesso decreto (articolo 1, comma I) in vigore dal 6 febbraio scorso. La Cassazione, infine, ha puntualizzato che la menzionata riforma ha previsto che le nuove disposizioni, le quali hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative, si applicano pure alle violazioni poste in essere prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del summenzionato Decreto Legislativo purché, a tale epoca, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza, ovvero con decreto penale, irrevocabile. In ragione di tale deroga, pertanto, anche per le violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, la trasmissione della sentenza al Prefetto, autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, affinché dia corso al relativo procedimento. Ai sensi delle nuove disposizioni, pertanto, il Prefetto irrogherà al motociclista, protagonista della vicenda de qua, una sanzione amministrativa pecuniaria, di intervallo compreso tra 5.000 euro e 30.000 euro. Si rammenta, infine, che identica sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/depenalizzazione-della-condotta-di-guida-senza-patente Foto: http://foto.infomotori.com/photo/2016/01/12/cache/patente_restyling.jpg

Depenalizzato il reato di ingiuria: cosa dice la legge? Le nuove sanzioni civili

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Cassazione, Sentenza n. 25062/2016. Il reato di ingiuria non esiste più; hanno ancora effetto, però, le sanzioni civili a esso collegate. Questo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25062/2016 del 16 giugno, che ha annullato la pena inflitta a un imputato per abrogazione del reato ma ha confermato le sanzioni economiche da rideterminarsi in sede civile. A tal proposito, va ricordato che il recente D. Lgs. n. 7/2016 ha abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria. Difficile, sulla base di questa nuova norma, stabilire se, per quanto riguarda le sentenze precedenti l’emanazione del decreto ma non ancora passate in giudicato, si debbano considerare le sanzioni civili derivate dall’ingiuria annullate insieme a quelle penali oppure no. Con la sentenza n. 25062/2016, la Cassazione è stata chiamata a giudicare un simile caso. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata, e nel settembre del 2014 la sua pena era stata ridotta dal Tribunale per la concessione di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Macerata aveva inoltre confermato le statuizioni civili già decise dal Giudice di Pace e aveva condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha tuttavia rinviato il caso al Tribunale di Macerata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie civili. Partendo dal fatto che l’ingiuria, essendo ora non più un reato ma un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica, gli Ermellini hanno dunque stabilito che tale regolamento si applica anche ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016. Questa sentenza si pone in accordo con la sentenza n. 24029/2016 ma in contrasto con le decisioni n. 21721/2016 e 24036/2016. Fonte: http://www.leggioggi.it/2016/07/04/ingiuria-depenalizzazione-depenalizzato-reato-ingiuria-cosa-dice-la-legge-le-nuove-sanzioni-civilice-la-legge/ Foto: https://lh3.googleusercontent.com/o9RBnN134xZnDx3BgjvWdzKLf4M78aDshVedwi9hXcTyAZMrI8iGSEcb1BSmVt-AJYb7a5RBRg=s640-h400-e365  

Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

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Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi. Una recente circolare INPS spiega le citate novità. Interesse di Dilazione e di Differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016. Sanzioni Civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti). La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali. Circolare INPS n. 49 del 16.3.16. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL