Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

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Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/

Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

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Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia. La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio. Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere. Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata. Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui: Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016? I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono? La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l’iva all’importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.   Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016: dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1; – entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi; – venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate; – entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento). A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi. Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate. Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in quattro rate. In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata

La nuova rottamazione delle cartelle di Equitalia. Sanatoria, saldo e stralcio.

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Arriva la tanto attesa rottamazione delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia: misura di cui si parla già da diversi anni, ma mai portata a compimento. È stato infatti presentato in Senato il Ddl per la cancellazione definitiva dei ruoli recapitati, da Equitalia, a cittadini e imprese in difficoltà economica per recuperare tasse e contributi. Viene, in pratica, previsto un meccanismo per la definizione agevolata dei debiti di quei contribuenti impossibilitati a pagare tutto il debito accumulato con il fisco. Il testo, preparato grazie anche al supporto del Movimento oppressi dal Fisco (Mof), prevede che sia Equitalia a proporre ai cittadini in difficoltà di definire “a saldo e stralcio” la propria posizione debitoria. Il cittadino dovrà comunicare l’accettazione della proposta e procedere al pagamento: – per importi inferiori a 50mila euro: in 8 rate trimestrali (ossia in 2 anni); – per debiti dovuti oltre quota 50mila euro: in 12 rate trimestrali (ossia in 3 anni). Il richiamo nel testo a “tasse e contributi” lascia pensare a una ampia applicazione della normativa, escludendo probabilmente solo le multe stradali. Il saldo e stralcio, ossia la transazione con il creditore, è un istituto che non trova applicazione nell’ambito dei rapporti con lo Stato e, in particolare, con l’Agente della riscossione, atteso il principio di pari trattamento di tutti i cittadini e l’impossibilità, quindi, di definire ipotesi di trattativa personalizzate con ciascuno di essi. Una forma di saldo e stralcio l’ha introdotta la cosiddetta legge “salva suicidi” sul sovrindebitamento, dando la possibilità, al debitore impossibilitato a corrispondere gli importi richiesti, di ricorrere al giudice per ottenere un taglio dell’importo dovuto a Equitalia (in questo, da apripista ha fatto una importante sentenza del Tribunale di Busto Arsizio). Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115368_la-nuova-rottamazione-delle-cartelle-di-equitalia#sthash.OJsKoXEJ.dpuf Foto: http://info.tuttovisure.it/wp-content/uploads/2015/07/Annullamento-cartelle-Equitalia-falsi-dirigenti-agenzia-delle-entrate-680×365.png