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Mutuo: esproprio automatico della casa a chi non paga 18 rate

Chi firmerà la clausola di inadempimento perderà la casa senza giudice e asta ma si libererà completamente del debito residuo anche se l’immobile dovesse essere venduto a un prezzo inferiore. Chi non ce la fa a pagare la rata del mutuo potrà perdere la casa senza bisogno di un procedimento di espropriazione forzata, di un processo esecutivo, di un giudice e di un’asta pubblica: la banca prenderà la sua casa e la venderà; con il ricavato dalla vendita forzata, soddisferà il suo credito e il debitore sarà definitivamente libero, senza nulla più dovere all’istituto di credito. È quanto prevede il testo del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva comunitaria sui mutui [1]. Il funzionamento della riforma è piuttosto semplice e si può riassumere nei seguenti passaggi: – innanzitutto, la nuova disciplina non ha effetto retroattivo e non si applica, quindi, a chi ha già firmato il contratto di mutuo, ma solo a chi lo stipulerà d’ora innanzi, o meglio “dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale” (il che dovrebbe avvenire a breve); – in secondo luogo, non si tratta di una previsione obbligatoria e, quindi, valevole per tutti i contratti, ma solo per quelli in cui le parti abbiano espressamente concordato di inserire tale clausola (cosiddetta “clausola di inadempimento”). Dunque, la disciplina di legge suggerisce solo uno dei modi con cui è possibile risolvere il problema della morosità del cliente, fermo restando che banca e mutuatario non saranno vincolati a recepire tale indicazione nel contratto. Si tratta, in definitiva, di una clausola facoltativa. In verità, i dubbi sorgono perché la banca, quando si tratta di erogare mutui, fa sempre il ruolo della parte forte, imponendo le proprie condizioni senza consentire al consumatore di trattare sui singoli punti del contratto, contratto che – evidentemente – è stilato su appositi formulari prestampati secondo la logica «prendere o lasciare»; – la possibilità per la banca di mettere in vendita l’immobile scatterà solo dopo il mancato pagamento di 18 rate. Attualmente, la disciplina sui mutui prevede la possibilità, per l’istituto di credito, di revocare il mutuo e imporre l’immediato rientro solo in caso di mancato adempimento di 7 rate; – con la sottoscrizione della “clausola di inadempimento”, la banca avrà la facoltà, in caso di morosità del cliente, di vendere l’immobile dato in garanzia e soddisfarsi sul ricavato, senza dover azionare la procedura di pignoramento e le aste giudiziarie; nello stesso tempo il mutuatario sarà totalmente libero da ogni debito, anche se il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile dovesse essere inferiore al credito residuo della banca. Un esempio chiarirà meglio la situazione che potrebbe venirsi a creare: se il cliente non ha mai pagato una rata del mutuo e, quindi, avanza un debito di 100.000 euro e la banca, dopo aver messo in vendita l’immobile, riesce a piazzarlo a 80.000 euro, il cliente sarà comunque liberato da tutto il debito residuo. In pratica, la vendita diretta della casa da parte della banca senza passare dal Tribunale comporterà l’estinzione dell’intero debito anche se il “ricavato” dalla cessione è inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza; – se il cliente accetta di firmare la “clausola di inadempimento” sarà necessaria la presenza di un consulente che gli illustri il significato e le implicazioni di tale previsione; – il cliente potrà sempre, in sede di firma del contratto di mutuo, rinunciare alla “clausola di inadempimento” e optare per le vecchie regole che prevedono, come detto, la risoluzione del contratto al mancato pagamento di 7 rate e la procedura giudiziale dell’asta. Ma, in questo caso, se la vendita avverrà a un prezzo inferiore rispetto al debito residuo, il cliente non sarà ancora libero; – resta ferma la possibilità per il cliente di accedere ai sistemi di welfare, come il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa che consente a certe categorie di mutuatari che incappino in condizioni di svantaggio (fra cui perdita del posto del lavoro, sopraggiunto handicap grave o condizione di non autosufficienza) di sospendere il pagamento delle rate per 18 mesi. [1] Direttiva UE n. 17/2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118489_mutuo-esproprio-automatico-della-casa-a-chi-non-paga-18-rate#sthash.3YRipvNs.dpuf Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg

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Risoluzione del contratto esclusa se debitore mantiene condotta conforme a buona fede

Nella sentenza in oggetto viene affrontata la questione e l’essenza della “clausola risolutiva espressa”, nonché le conseguenze che dalla stessa derivano e soprattutto quando la risoluzione del contratto, nonostante l’inadempimento del debitore, non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto. La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, in tale sentenza analizza la risoluzione del contratto ed i presupposti che devono ricorrere affinché si possa determinare lo scioglimento del contratto, alla luce dell’art. 1218, il quale presuppone l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore laddove ricorra non solo la colpa dello stesso debitore ma anche  che la condotta sia contraria ai principi di buona fede e di correttezza. Infatti, nel caso sottopostole all’attenzione, il nucleo essenziale della questione è dato dalla rilevanza o meno di un inadempimento relativo a delle attività collegate al contratto di licenza di un marchio e, all’attività di rendicontazione dei prezzi dei listini per ciascuna campagna di vendita. A ben vedere in primo grado, il tribunale ha ritenuto inadempiente la licenziataria sotto il profilo considerato, in appello invece, è stata ritenuta inadempiente la concedente del marchio. La Corte di Cassazione nell’analizzare il caso per cui è causa, si allinea alla sentenza di appello precisando però che per l’inadempimento verificatosi non vi ricorreva anche una condotta assunta in violazione del principio di buona fede contrattuale dal momento che la licenziataria non aveva in alcun modo potuto acquisire le informazioni sulle campagne conclusesi per poterle eventualmente utilizzare nella fase di rendiconto del contratto, a maggior ragione se si considera che la stessa richiesta doveva ritenersi priva di interessi ai fini del contratto intercorso tra le parti. In particolare la Corte ritiene insussistente l’inadempimento all’obbligo della licenziataria di trasmettere i listini dei prezzi in vigore, applicati, e tutte le informazioni  sulla rete distributiva e sulle vendite poiché non risultava provata la conclusione della campagna e neanche risultavano richieste le informazioni. Tale ragionamento, ribadisce la Corte, deriva esclusivamente dall’interpretazione della clausola negoziale, la quale prevede appunto che la ” la licenziataria dovrà, alla fine di ogni campagna di vendita , fornire alla concedente i listini dei prezzi…….ed ogni informazione che le verrà richiesta in ordine alla distribuzione ed alla vendita dei prodotti” e pertanto l’unica interpretazione che ne deriva è che occorre la previa conclusione della campagna di vendita e la richiesta di informazioni come presupposti necessari ai fini della risoluzione, ma non sono entrambi provati nel caso di specie. Fonte: http://www.altalex.com/

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