Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

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Consiglio di Stato – Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304 Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria. La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto. Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio. Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato. Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”. Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”. A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa. Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria”. Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/chance-consiglio-di-stato-la-perdita-di-chance-e-fonte-di-autonoma-tutela-risarcitoria.html Foto: https://www.flickr.com/photos/pippobl/4497059199

Intervento necessario e mancanza del consenso informato: scatta il risarcimento del danno

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Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 20/05/2016 n. 10414 Costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione. Il caso Una paziente conveniva in giudizio medico e struttura sanitaria a causa di un intervento chirurgico di setto etmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l’obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. Infatti, l’intervento non aveva guarito la paziente, anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e altri sintomi. La danneggiata chiedeva quindi il risarcimento di tutti danni non patrimoniali. Il Tribunale e la Corte di Appello accoglievano la domanda attorea ritenendo che, ancorché l’intervento fosse stato eseguito senza errori, la terapia chirurgica non era stata adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l’altro, non era stata neanche compiutamente informata, dei rischi cui sarebbe andata incontro. La danneggiata ricorreva in Cassazione. La decisione Secondo un principio consolidato in seno alla Corte di Cassazione, in tema di attività medico – chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso appaia, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento (Cass. n. 12205/2015). Infatti, secondo il Supremo Collegio, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ “id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo (Cass. n. 27751/2013). Deriva da quanto precede che l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Recentissimo arresto non riportato nella sentenza in commento è quella della medesima sezione, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2177, ove ha affermato che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/07/intervento-necessario-consenso-informato Foto: http://www.osservatoriosanita.com/intervento-chirurgico-necessario-non-esclude-violazione-diritto-consenso-informato/

Autolesione dell’alunno: ecco la prova liberatoria per scuola e insegnante

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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/02/2016 n° 3695. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. I genitori di un’alunna, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, convenivano in giudizio il MIUR, dinnanzi al Tribunale di Trieste, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla minore in conseguenza di un infortunio a lei occorso alla fine dell’ora di educazione fisica presso la Scuola media a cui era iscritta. L’alunna, mentre si trovava negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra, intenta a cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica, scivolava a causa del pavimento bagnato sbattendo la bocca ed in particolare i due incisivi superiori, riportando postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento dentale. Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda ed osservando che non erano state allegate violazioni dei doveri di sorveglianza, nel caso non esercitabili in forma continuativa perché la caduta dell’alunna era avvenuta nei servizi igienici. La stessa amministrazione adduceva la circostanza che il pavimento bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi custodia della cosa, non imputabili alla scuola, ma al Comune proprietario dell’edificio in cui si svolgevano le attività ginniche, su espressa autorizzazione dei genitori. Per di più il MIUR affermava che il pavimento dei servizi era bagnato non per incuria dell’ente gestore, ma perché la minore aveva causato la scivolosità del pavimento bagnandolo durante le sue abluzioni. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda degli attori, rilevando l’assenza di rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa determinata da accidentalità fortuita. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. Avverso tale decisione, l’alunna stessa (ormai divenuta maggiorenne), proponeva ricorso in Cassazione. La ricorrente, evidenziava innanzitutto il vizio della sentenza di secondo grado, laddove le attribuiva l’onere di indicare le idonee misure che il personale scolastico avrebbe dovuto assumere, in ottemperanza al proprio obbligo di custodia, al fine di evitare l’evento occorso. La ricorrente osservava che, essendo applicabile al caso concreto la disciplina di cui all’art. 1218 c.c., ella era tenuta soltanto a provare che il danno si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale scolastico, mentre era onere del convenuto dimostrare che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa allo stesso non imputabile. La ricorrente, sosteneva di aver comunque indicato, in corso di causa, le condotte omissive imputabili agli insegnanti, consistenti: nella mancata preventiva ispezione dei locali prima dell’ingresso degli alunni, nella omessa richiesta di intervento del personale delle pulizie o nel mancato trasferimento della scolaresca in altro locale. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, da un lato, avrebbe erroneamente negato che tali allegazioni fossero state compiute, dall’altro, a dire della stessa ricorrente, con motivazione illogica ed incoerente, avrebbe affermato che, trattandosi di locali privati dove la scolaresca si stava cambiando, “era inopportuna e non richiesta la presenza dell’insegnante”. In realtà, l’alunna sosteneva, nei motivi del Ricorso, che non sarebbe caduta all’interno di un bagno o di una doccia, ma nell’anticamera degli spogliatoi, zona di passaggio nella quale l’insegnante sarebbe sicuramente potuta entrare per vigilare sulla condotta degli studenti. D’altra parte sarebbe stato sufficiente che, prima dell’ingresso della scolaresca, i locali fossero ispezionati dagli insegnanti per verificarne l’idoneità e valutare le opportune cautele. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell’idoneità dei locali messi a disposizione dall’istituto scolastico. E nel caso di specie, la pericolosità dei locali era riconducibile ad un alterato stato degli stessi, peraltro non imputabile all’ente proprietario, ma proprio a coloro che si erano assunti l’obbligo di custodia in quanto, dalle testimonianze acquisite, era emerso che l’acqua sul pavimento degli spogliatoi sarebbe stata portata da fuori dagli studenti con le scarpe bagnate o sarebbe penetrata dalla finestra degli spogliatoi lasciata aperta. Ancora, la ricorrente lamentava la circostanza secondo cui la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso un potere di ingerenza dell’istituto scolastico sui locali dove si svolgevano le lezioni. Il Ministero non avrebbe svolto alcuna difesa in tal senso, limitandosi ad escludere che i pavimenti degli spogliatoi fossero lavati tra una lezione e l’altra di educazione fisica e quindi che l’acqua sul pavimento avesse avuto origine dalle operazioni di pulizia. In realtà, le doglianze dell’alunna vertevano sul comportamento omissivo del personale docente, individuabile nel fatto di non aver adeguatamente vigilato sui minori che gli erano stati affidati e di non aver neppure preventivamente ispezionato i locali degli spogliatoi, in violazione dell’obbligazione, assunta dal personale scolastico in virtù del rapporto contrattuale tra i genitori ed il Ministero, di tenere gli stessi minori indenni da qualsiasi insidia e pericolo. La ricorrente si doleva, ancora, della congiuntura secondo cui la sentenza della Corte di Appello affermava l’efficienza causale della sua condotta nella causazione del sinistro. Il Ministero non avrebbe fornito alcuna prova per dimostrare l’asserito concorso colposo della minore, o per escludere che il pavimento fosse già bagnato e scivoloso quando gli studenti avevano fatto ingresso nei locali. Anzi, quest’ultima circostanza, emersa dall’istruttoria espletata in primo grado, veniva arbitrariamente disattesa dalla Corte di Appello, la quale, invece, affermava che il pavimento era stato presumibilmente bagnato durante il cambio degli abiti al termine della lezione ginnastica per lo scorretto uso dei lavandini da parte delle stesse alunne. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe errato nel richiedere che fossero dei ragazzi di tredici anni a denunciare agli insegnanti l’anomalia. Da ultimo, la ricorrente deduceva come la sentenza della Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto insufficienti le prove sulla responsabilità del Ministero convenuto per il mancato soccorso alla minore da parte degli insegnanti nell’immediatezza del sinistro.

Se il datore non assume il dipendente deve risarcirgli il danno.

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Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 febbraio – 12 maggio 2016, n. 9758. Il giudice può liquidare il danno subito dal lavoratore in via equitativa, spettando al datore di lavoro la prova contraria. Tutte le volte in cui il datore di lavoro è obbligato ad assumere un lavoratore (per esempio: a termine del periodo di prova con esito positivo o al diritto alla priorità in caso di contratto di formazione e lavoro) e ciononostante non vi adempia, deve risarcirgli l’intero danno subìto durante tutto il periodo in cui si è protratto l’inadempimento medesimo. Detto danno può essere in concreto determinato – senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore – sulla base delle utilità che quest’ultimo avrebbe conseguito se fosse stato tempestivamente assunto. Spetta al datore di lavoro provare che il lavoratore, in tale periodo, ha conseguito altri redditi per una diversa occupazione (nel qual caso il risarcimento verrebbe ridotto) oppure la negligenza del lavoratore stesso nel cercare altra proficua occupazione. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1]. Non sempre dunque, la prova del danno è a carico del lavoratore: il giudice gli può riconoscere un risarcimento in via equitativa, ossia secondo il suo prudente apprezzamento, quando detto danno non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare. Spetta all’azienda inadempiente la prova contraria. La quantificazione del danno viene effettuata in via equitativa quando esso non può essere provato nel suo preciso ammontare. L’esercizio di tale potere del giudice – conclude la Corte – è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare; ciò però non toglie che il danneggiato debba dimostrare l’esistenza del diritto. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/121156_se-il-datore-non-assume-il-dipendente-deve-risarcirgli-il-danno#sthash.oTDSJHwj.dpuf Foto: http://www.lavoroediritti.com/tag/jobs-act

Buca stradale: niente risarcimento al pedone che conosce la strada

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C. App. Lecce, sent. n. 45/2016. Scivolone in una buca sul marciapiedi: il principio secondo cui il risarcimento non spetta tutte le volte in cui il pericolo può essere previsto ed evitato con un po’ di prudenza si applica non solo al pedone distratto, caduto nella voragine perché non bada a dove mette i piedi, ma anche tutte le volte in cui il danneggiato conosce bene i luoghi perché limitrofi alla propria abitazione. Chi può prevedere l’insidia, perché allertato da una serie di fattori come la conoscenza della strada o l’illuminazione della stessa, non ha diritto ad alcun indennizzo. A chiarirlo è la Corte di Appello di Lecce in una recente sentenza . Come abbiamo specificato nella nostra guida sui danni da buche stradali, per ottenere il risarcimento il pedone non può limitarsi a dimostrare solo l’esistenza di una insidia stradale. Il giudice, infatti, è chiamato a verificare una serie di elementi relativi al caso concreto come, ad esempio, la dimensione della buca (tanto più è grande, tanto più è evitabile e, quindi, tanto più è difficile ricevere l’indennizzo), il momento in cui è avvenuta la caduta (se in pieno giorno – circostanza che rende l’evento evitabile – o durante la notte e, in quest’ultimo caso, l’illuminazione della strada), l’età del danneggiato (e, quindi, la prontezza dei riflessi e della muscolatura e modificare la propria rotta) e, non in ultimo, la conoscenza dei luoghi in cui è avvenuto lo scivolone. Insomma, non è la semplice presenza della buca a garantire il risarcimento, ma prevalgono gli “elementi soggettivi”. Nella sentenza in commento viene precisato che non ha diritto al risarcimento chi percorre spesso la strada con la buca e, dunque, la conosce bene. A maggior ragione se il tratto è illuminato e nel referto medico non vi è menzione della causa della caduta. A escludere il risarcimento è anche l’età dell’infortunato che, secondo la giurisprudenza consolidata, tanto più è giovane, tanto più consente di evitare le insidie grazie ai riflessi e le possibilità motorie. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117553_buca-stradale-niente-risarcimento-al-pedone-che-conosce-la-strada#sthash.vkkgSJdr.dpuf Foto: http://unitiperalbiano.altervista.org/wp-content/uploads/2016/02/strada5.jpg

Video hot di minorenne diffuso on line: risarcimento ridotto se lei è corresponsabile

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Cassazione penale, sez. III, sentenza 15/02/2016 n° 6119 Se la minore realizza un video hot e poi, consapevolmente, lo cede ad un uomo, nel caso di successiva diffusione on line da parte di quest’ultimo anche la bambina deve ritenersi corresponsabile. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2016, n. 6119. I giudici di merito, hanno evidenziato la consapevole partecipazione della minore alla vicenda, all’interno di un rapporto intercorrente tra la bambina e l’imputato, nonché il ruolo avuto nella vicenda dalla minore, considerando il concorso della parte offesa nella produzione del danno. Viene così fatta applicazione della regola generale dettata, in materia di inadempimento delle obbligazioni, dall’art. 1227, comma 1, c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Secondo gli ermellini correttamente è stato evidenziato il ruolo di protagonista attiva della minore alla realizzazione del video avente contenuto pornografico, in seguito divulgato dall’imputato, nell’ambito di una condivisa dinamica di provocazioni e sollecitazioni reciproche, in una sorta di gioco di esplicito contenuto erotico e sessuale, di cui entrambi i soggetti erano protagonisti attivi e nei cui contesto la minore agiva per compiacere l’imputato e procurarsene il favore. Costituisce principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’esposizione volontaria ad un rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/17/video-hot-di-minore-diffuso-on-line-da-uomo-lei-corresponsabile Foto: http://www.investigatoreprivatovicenza.it/controlli-dei-file-porno-scaricati-dal-lavoratore-sul-pc-aziendale/