Caduta dalle scale condominiali e diritto al risarcimento

In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. Per la giurisprudenza maggioritaria, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva configurabile in capo al condominio in virtù della sola relazione materiale sussistente con i beni in comune e che, in quanto tale, risulta esclusa soltanto quando “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009). Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta, che sussiste un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, che la cosa era sotto la custodia del condominio, ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe sul condominio dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito. Il nesso di causalità L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è limitata ai danni derivanti dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento (cfr. Cass. civ. 3774/84). Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nelle ipotesi di alterazione, in particolare, il custode risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ. 11592/2010). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008). La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela. Per la medesima ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali delle scale condominiali ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio, mentre per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935). La prova liberatoria Il caso fortuito idoneo a ridurre o escludere la responsabilità del condominio consiste in un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere integrato anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Assimilabili al caso fortuito, ad esempio, sono stati ritenuti l’abbandono di materiale scivoloso sui gradini di ingresso da parte di terzi (Trib. Nocera Inferiore, sent. 08.01.2003) e la condotta del danneggiato che sia scientemente transitato, in condizioni di scarsa visibilità, lungo un percorso diverso tra fioriere e gradini (Trib. Terni, sent. 12.08.1997). La valutazione sull’eventuale autonomia causale del fattore esterno, in ogni caso, risulta commisurata alla natura e alla pericolosità della cosa e il dovere di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta dinanzi alle ipotesi di utilizzazione impropria del bene da parte dello stesso danneggiato la cui pericolosità è talmente evidente ed apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile (cfr. Cass. civ. 4279/2008). Il comportamento del danneggiato che si riveli imprudente nel percorrere le scale, quindi, può mitigare la responsabilità oggettiva del condominio, configurando un’ipotesi di concorso, ovvero costituire la causa unica dell’evento lesivo, escludendo il diritto al risarcimento. È il caso della malcapitata che ha visto rigettare le proprie pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della caduta dalle scale condominiali bagnate e prive di illuminazione anche di emergenza, perché pur trovandosi in situazione di potenziale pericolo, tutt’altro che imprevedibile ed invisibile, aveva comunque deciso di percorrerle anziché servirsi dell’ascensore che serviva il piano, con ciò concretando un processo causale autonomo (App. Trieste, sent. 06.06.2012, n. 454). Fonte: La caduta dalle scale condominiali, quando si ha diritto al risarcimento (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.condominioweb.com/caduta-dalle-scale-e-responsabiita-condominio.12875
Depenalizzato il reato di ingiuria: cosa dice la legge? Le nuove sanzioni civili

Cassazione, Sentenza n. 25062/2016. Il reato di ingiuria non esiste più; hanno ancora effetto, però, le sanzioni civili a esso collegate. Questo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25062/2016 del 16 giugno, che ha annullato la pena inflitta a un imputato per abrogazione del reato ma ha confermato le sanzioni economiche da rideterminarsi in sede civile. A tal proposito, va ricordato che il recente D. Lgs. n. 7/2016 ha abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria. Difficile, sulla base di questa nuova norma, stabilire se, per quanto riguarda le sentenze precedenti l’emanazione del decreto ma non ancora passate in giudicato, si debbano considerare le sanzioni civili derivate dall’ingiuria annullate insieme a quelle penali oppure no. Con la sentenza n. 25062/2016, la Cassazione è stata chiamata a giudicare un simile caso. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata, e nel settembre del 2014 la sua pena era stata ridotta dal Tribunale per la concessione di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Macerata aveva inoltre confermato le statuizioni civili già decise dal Giudice di Pace e aveva condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha tuttavia rinviato il caso al Tribunale di Macerata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie civili. Partendo dal fatto che l’ingiuria, essendo ora non più un reato ma un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica, gli Ermellini hanno dunque stabilito che tale regolamento si applica anche ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016. Questa sentenza si pone in accordo con la sentenza n. 24029/2016 ma in contrasto con le decisioni n. 21721/2016 e 24036/2016. Fonte: http://www.leggioggi.it/2016/07/04/ingiuria-depenalizzazione-depenalizzato-reato-ingiuria-cosa-dice-la-legge-le-nuove-sanzioni-civilice-la-legge/ Foto: https://lh3.googleusercontent.com/o9RBnN134xZnDx3BgjvWdzKLf4M78aDshVedwi9hXcTyAZMrI8iGSEcb1BSmVt-AJYb7a5RBRg=s640-h400-e365
Imputato assolto per vizio di mente: legittima la norma che esclude il risarcimento

Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12 Premessa La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile. Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi. Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta. 2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione. A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso. Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305). In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305). Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo: 1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere. 2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005). Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo. Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621). Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata