Parametri forensi: mai onorari inferiori a quelli spettanti ex d.m. n. 55/2014

Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza n. 32575/2018. Per la Cassazione, stante la prevalenza del d.m. n. 55/2014, il giudice dovrà attenersi ai criteri da questo stabiliti nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi. Il giudice non può liquidare gli onorari dell’avvocato al di sotto dei parametri forensi fissati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, il quale prevale sui criteri stabiliti dal decreto 140 del 2012 non solo per motivi cronologici, ma anche per il principio di specialità. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 32575/2018 pronunciata a seguito del ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001 La ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma durato oltre sette anni. La signora lamenta che il giudice a quo abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile; inoltre, liquidando un compenso così modesto, ritiene che il giudice avrebbe leso il decoro professionale dell’avvocato. Liquidazione giudiziale: prevale il D.M. n. 55/2014 Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso: la Corte rammenta che il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale. Per contro, spiega il Collegio, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità. Non è dunque il D.M. n. 140 a prevalere, secondo la Cassazione, essendo evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. In sostanza, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero nel 2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi nel caso di specie (Euro 203,00) si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e, pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare. Decidendo nel merito, dunque, la Cassazione decide di liquidare il compenso in complessivi euro 1198,50, oltre IVA e contributo L. n. 576/1980. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/33013-avvocati-stop-a-onorari-sotto-i-parametri-forensi.asp
Lastrico solare ad uso esclusivo: le Sezioni Unite intervengono su responsabilità e ripartizione delle spese

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/05/2016 n. 9449 Le Sezioni Unite intervengono sul tema mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all’inquadramento della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese. La questione era già stata affrontata dalle sezioni unite nel 1997: in allora, la sentenza rinveniva la sussistenza di un obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso esclusivo, sia al condomìnio in quanto tale lastrico fungesse anche da parziale copertura dell’edificio ed i danni lamentati fossero derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune. Si è ritenuta, pertanto, sussistente una responsabilità di natura contrattuale da ripartirsi tra i soggetti coinvolti in base all’art. 1126 secondo il seguente principio di diritto : “poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito ad uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.”. In seguito si è sviluppata però una giurisprudenza di segno opposto, tendente a ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra il proprietario ad uso esclusivo del lastrico e condominio ex art. 2051, cioè per danni da cosa in custodia. Rilevata l’esistenza di un contrasto perdurante da circa 20 anni, la Seconda Sezione civile della suprema corte ha rimesso la questione alle sezioni unite con la ordinanza interlocutoria n. 13526 del 2014. Le sezioni unite, in riscontro, hanno adottato un indirizzo mediano tra i due precedenti In particolare, precisato che il principio di diritto enunciato non troverà applicazione laddove si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del condomìnio in base alla norma di norma di cui all’art 1130 nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.; il parametro di divisione delle spese resta quello di cui all’art. 1126 c.c. Corollari diretti di questa impostazione sono principalmente due: l’applicazione tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione ( quinquennale) e all’imputazione della responsabilità, dovendosi escludere che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto; applicazione dell’art. 2055 cod. civ., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. In tal senso, del resto, si è già affermato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota” Questa nuovo approdo, si espone a qualche criticità nella pratica: sebbene non vengano espressamente richiamate, è lecito ritenere che troveranno applicazione anche le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia extracontrattuale, con l’effetto di gravare il danneggiato di un onere molto più pesante e scivoloso di quello esistente in base al precedente orientamento, quanto meno con riferimento al nesso causale. Ciò stante è verosimile credere che il proprietario del lastrico in via esclusiva, preso atto che sarà molto più complesso dimostrare la sua responsabilità, potrebbe essere molto meno portato ad assumere un atteggiamento collaborativo o proattivo rispetto alla custodia del bene. Il motivo per cui il danneggiato proprietario debba essere equiparato ad un comune terzo in questa vicenda resta, parimenti, poco chiaro: in ossequio al dovere di solidarietà sociale e buona fede, l’appartenenza alla medesima comunione condominiale, legittimerebbe il riconoscimento dell’esistenza di una posizione di tutela qualificata gli interessi del comunista danneggiato, che, pertanto, dovrebbe essere agevolato nella tutela dei suoi interessi, anziché processualmente equiparato al quidam de populo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/12/lastrico-solare-ad-uso-esclusivo-sezioni-unite-intervengono-su-responsabilita-e-ripartizione-spese Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/
Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga

Cassazione, sentenza n. 9949/2016. Quella delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio (lastrico solare o terrazzo), è una delle ipotesi più classiche della vita condominiale che, nondimeno, è sempre stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei giudici. Questo sinora. A fare definitiva chiarezza sulla questione sono intervenute infatti le sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 9449/2016 depositata ieri, hanno specificato natura della responsabilità e relative conseguenze sulla ripartizione delle spese. Senza dubbio, hanno premesso gli Ermellini, chi ha l’utilizzo esclusivo del lastrico solare o della terrazza si trova, in rapporto alla copertura del palazzo condominiale, in una posizione specifica che oltre a consentirne il pieno utilizzo lo eleva a custode della superficie del lastrico o della terrazza stessa. La conseguenza è dunque quella di essere titolare di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ciò non toglie, tuttavia, che il condominio sia tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria perché pur appartenendo in proprietà o essendo in uso esclusivo di uno dei condomini, il lastrico solare per la sua funzione di copertura dell’edificio rientra tra le parti comuni. Da qui, la regola della ripartizione delle spese è quella dell’art. 1126 c.c.: ossia un terzo a carico del proprietario/utilizzatore e due terzi a carico di tutti gli altri condomini. Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti, costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni d’acqua (per via appunto di una sua condotta colpevole) le spese saranno addebitabili a lui soltanto. Fonte: Condominio: infiltrazioni dal tetto, ecco chi paga. http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22051 Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/