Gratuito patrocinio: il giudice può ridurre il compenso dell’avvocato

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 25/05/2016 n. 10876 In tema di patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, il criterio del valore della controversia ha, per quanto concerne l’individuazione dello scaglione di riferimento, valore parametrico e di massima. Il giudice ha la facoltà di discostarsi dal parametro, anche scendendo al di sotto dello stesso, ogni volta che ciò venga giustificato dalla natura dell’impegno professionale profuso, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso e rappresentato. Così hanno deciso i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si commenta del 25 maggio 2016, n. 10876, precisando che il giudice ha la possibilità di scendere al di sotto dei parametri (rispetto alla tariffa applicabile) nel caso in cui l’impegno dell’avvocato sia stato modesto, anche facendo riferimento alla effettiva consistenza della lite. Precedente giurisprudenza, sempre di cassazione aveva precisato che in linea con l’interesse generale perseguito dal legislatore e dell’obiettivo di garantire al non abbiente il diritto di difesa, non può ritenersi che sia stata implicitamente abrogata dall’articolo 2, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 la disposizione di cui all’articolo 130 del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115, che stabilisce la riduzione a metà degli importi che spettano al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Il decreto legge, semmai, ne ha integrato il riferimento alla tariffa professionale quale base di liquidazione del compenso (si veda Cass. 23 marzo 2016, n. 5806). Si legge testualmente nella sentenza n. 10876/2016 che “…..In sostanza, secondo il giudice a quo, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia, in tema di gratuito patrocinio, il criterio del decisimi si pone come generale parametro di quantificazione degli onorari anche al di là dell’ipotesi di parziale accoglimento della domanda proposta, tutte le volte in cui si palesa, alla luce degli esiti del giudizio, una manifesta iniquità e sproporzione tra la liquidazione dell’onorario secondo il parametro del deductum e l’opera professionale concretamente svolta, senza che ciò implichi in alcun modo valutazioni di merito in ordine alla professionalità, alla diligenza e alla perizia del procuratore della parte, nello svolgimento dell’incarico alla base della liquidazione richiesta, se non nei limiti del citato art. 82 del testo unico, che presuppone, a monte, l’individuazione dello scaglione di riferimento. Di qui la conclusione che il Collegio ha correttamente operato provvedendo, alla luce della complessità delle questioni affrontate e della natura in rito della decisione adottata nel giudizio a quo, a liquidare gli onorari e i diritti ancorandoli allo scaglione indeterminabile medio e provvedendo alla loro quantificazione conformemente al dettato degli artt. 82, 83 e 130 del testo unico”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/01/gratuito-patrocinio
Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi. Una recente circolare INPS spiega le citate novità. Interesse di Dilazione e di Differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016. Sanzioni Civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti). La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali. Circolare INPS n. 49 del 16.3.16. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL