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Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente decorre dalla conclusione del processo

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2016 n. 2416 L’art. 219, comma 3-ter cod. strad., deve essere interpretato nel senso che a seguito di revoca della patente di guida, quest’ultima può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la relativa responsabilità penale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 2016, n. 2416. Nella fattispecie ad un conducente, che aveva causato un incidente stradale, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l., risultando così applicabile l’art. 186, comma 2-bis cod. strad., con conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3-ter dello stesso codice, a tenore del quale qualora la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222 cod. strad. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’art. 186, comma 5, prevede che l’accertamento del fatto alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture mediche di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. La norma fa riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che indice sull’esercizio del potere del Prefetto; poiché l’autorità amministrativa non può accertare i reati, rientrando tale attività nell’ambito delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Consiglio di Stato ritiene corretta la tesi secondo la quale l’art. 219, comma 3-ter vada interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. “D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa”; qualora risultasse fondata la tesi opposta a quella sostenuta dal Supremo Consesso, si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti effettuati in sede amministrativa, mentre l’art. 219, comma 3-ter si è riferito testualmente all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri direttamente ed esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/revoca-patente-guida-decorrenza-termine-tre-anni Foto: http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/2015/04/Keys-Whiskey-car-keys-02.jpg

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Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento

Patente revocata fino a cinque anni a seguito di un mero tamponamento. È questo il rischio che si profila alla luce delle norme del Codice della Strada, in particolare l’art. 222, stante le modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2016 n. 41 che ha disciplinato l’omicidio stradale. Sono, infatti, previste pesanti sanzioni amministrative accessorie per gli automobilisti che per loro colpa abbiano determinato lesioni personali gravi. Una lesione personale, ex art. 583 c.p., si ricorda viene considerata grave anche se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. In caso di sinistro non è infrequente che la persona offesa riscontri una patologia, talvolta anche semplice come ad esempio un dolore o un fastidio, ma senza che lo stato fisico della vittima sia oggettivato medicalmente: basti pensare al caso di un colpo di frusta in cui il dato medico viene a mancare soprattutto a seguito del trascorrere di diversi giorni, ma che l’infortunato può qualificare come episodio che ha generato dolorose conseguenze fisiche. Ove queste siano certificate da un medico, la soglia dei quaranta giorni prevista dalla legge per qualificare il fatto come “grave”, ben può essere raggiunta, ma deriva, in sostanza, da un episodio che non è munito di quel particolare disvalore a cui la norma fa riferimento. Si palesa l’assurda possibilità, dunque, che anche un semplice tamponamento tra le vie cittadine, causato da mera distrazione o dalla frenata improvvisa dell’auto che precede, potrebbe determinare l’instaurarsi di un procedimento penale per lesioni personali gravi ex art. 590-bis del codice penale, se l’infortunato a seguito del sinistro lamenta, a causa di questi un dolore prolungato, un mal di testa incessante (ecc.) che gli impediscono di condurre normalmente la sua quotidianità. Nonostante la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in tal caso non rappresenti di sicuro una condotta “grave”, che non genera un allarme sociale eclatante, da una simile condanna potrebbero derivarne pesanti conseguente, applicando l’art. 222 del Codice della Strada come modificato dalla legge 41/2016, secondo cui alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.c) per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. Il successivo comma 3-ter, prevede che in caso venga applicata tale sanzione accessoria, l’interessato potrà conseguire una nuova patente di guida non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Fonte: Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A

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