Revisione patente, ecco cosa prevedono le nuove norme

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Arrivano brutte notizie per chi dovrà effettuare l’esame di revisione della patente: infatti, con una recente circolare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha provveduto ad inserire regole più severe. Tutto questo, per recepire alcune direttive provenienti dall’Europa che disciplinano la circolazione dei veicoli. Una scelta che tende a migliorare la sicurezza sulle nostre strade e a verificare in maniera più scrupolosa l’idoneità di chi guida un veicolo sia per quanto concerne l’aspetto pratico che teorico. In effetti, è opportuno fare una distinzione tra rinnovo e revisione della patente. Con il primo termine si intende la necessità di rinnovare la propria patente di guida poiché è arrivata a scadenza naturale. Cosa diversa è la revisione, che è disposta quando le autorità hanno dei dubbi che la persona abbia ancora i requisiti richiesti per guidare un veicolo. Il rinnovo della patente Il rinnovo della patente varia in base alla tipologia di veicolo che si guida, in primo luogo per le categorie A e B si prevede un rinnovo: fino al 50esimo anno di età ogni 10 anni; tra 50 e 70 anni ogni 5 anni; tra 70 e 80 anni ogni 3 anni; per chi supera gli 80 anni di 2 anni; Mentre la patente di categoria C, ha una validità di 5 anni fino al 65 esimo anno, la durata scende a 2 anni quando si supera la soglia dei 65 anni. La categoria D ha una validità di 5 anni fino ai 60 anni, poi si ha bisogno di una particolare attestazione da rinnovare ogni anno, superati i 68 anni non è possibile portare più questi mezzi. Discorso analogo per la categoria CE: 5 anni di durata per chi ha meno di 65 anni, superati i 65 anni ha una validità di 2 anni. La nuova norma sulla revisione Stando a quanto disciplinato dalla nuova norma, gli esami per ottenere nuovamente l’idoneità si faranno utilizzando dei supporti elettronici come tablet o computer ed il candidato dovrà dare una risposta barrando la casella (V) o (F) a seconda se per lui l’affermazione sia vera oppure falsa. Per le categorie A – B – C – D si prevedono 30 domande ed una durata della prova di 30 minuti, le risposte sbagliate possono essere al massimo 3. Fatta eccezione per i ciclomotori, in cui le domande saranno 20 con una durata di 20 minuti, e con un massimo di 2 risposte sbagliate. Per il rinnovo della qualificazione per il trasporto di merci e di persone bisognerà rispondere a 40 domande in 40 minuti, e il numero di domande sbagliate non dovrà superare le 4. Fonte: http://it.blastingnews.com/motori/2016/04/revisione-patente-ecco-cosa-prevedono-le-nuove-norme-00886595.html Foto: Foto: http://www.adiconsum.it/aree_tematiche/trasporti_turismo/index.php?id=1623&arg=41

Patente di guida: quando scatta il procedimento di revisione 

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Tar Lazio, Sez III, sentenza del 17/02/2016 n. 2106 Con la sentenza n. 2106 del 17.02.16il Tribunale Amministrativo per il Lazio formula un principio di diritto secondo cui il procedimento di revisione della patente di guida può scattare anche in presenza di un singolo sinistro stradale se la dinamica dell’incidente o la condotta di guida tenuta fa emergere un dubbio circa la persistenza dei requisiti psico- fisici o di idoneità tecnica del patentato. In caso contrario, di conseguenza, emerge l’illegittimità della riedizione di quel potere di controllo. Per comprendere appieno il postulato descritto è utile indagare la fattispecie da cui scaturisce il ricorso al Tar.  Si tratta di una procedura imposta dalla motorizzazione nei confronti di un soggetto dotato di patente b e di abilitazione all’attività di noleggio in seguito al suo coinvolgimento in un sinistro stradale da cui erano emerse delle lesioni per il conducente di un motoveicolo. Condotta, in realtà, consistente solo nell’aver oltrepassato la striscia longitudinale continua. Da ciò la motorizzazione civile traeva spunto per elevare dei dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari alla giuda e disponeva la revisione della situazione psico- fisica e della sua idoneità tecnica del soggetto abilitato. Dinnanzi a tale condotta il ricorrente promuoveva una serie di censure incentrate sull’eccesso di potere della p.a. per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione. Censure fondate, per l’istante, sulla emissione di un provvedimento lacunoso circa le ragioni giustificatrici della revisione richiesta; circa l’accertamento e la relativa colpa in merito al richiamato incidente; circa la condotta idonea a sollevare i dubbi sulla posizione e condizione dell’istante ante e post sinistro. Censura accolte dal Tar Lazio poichè il procedimento appare basato su di un’unica infrazione senza che la stessa fosse corroborata da una istruttoria e motivazione adeguata. In sostanza il Tar registra la presenza di una procedura eccessiva rispetto all’episodio e mancante dei requisiti partecipativi riconosciuti per legge all’interessato. Requisiti che conducono ad un contraddittorio per certi versi rafforzato, da contrapporre ad un potere della p.a. connotato da una forte discrezionalità. Chiarito questo presupposto, lo stesso Tar procede ad una indagine sul potere di revisione della p.a. Preliminarmente si sofferma sull’art. 128 del codice della strada.  Lo qualifica come norma che riconosce il potere di revisione alla p.a. ma precisa che, ex art. 128 co 1, il suo esercizio è connesso alla emersione di  dubbi sulla idoneità psico- fisica o sulla idoneità tecnica del soggetto. Si tratta di una disposizione che sancisce una discrezionalità della p.a. da leggere in uno con i successivi commi 1 bis , 1 ter, 1 quater che, invece determinano un’attività doverosa della p.a.  Pertanto, si comprende come si tratta di una norma generale che sorge per tutelare esigenze di sicurezza pubblica, ma da bilanciare con l’interesse del soggetto coinvolto onde evitare che l’amministrazione compia degli abusi. Circa la natura giuridica della norma il tar afferma che l’art. 128 fornisce un potere che conduce alla emanazione di un atto discrezionale, non dotato di natura sanzionatoria o punitiva in quanto non accerta alcuna violazione di norme sul traffico né di norme di matrice civile o penale, bensì legato solamente alla emersione di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti descritti e capace di emergere da qualsiasi episodio o comportamento verificatosi. Sancisce pertanto la presenza di un potere di riedizione di un accertamento giustificato dalla necessità di sicurezza pubblica correlata alla fisiologica pericolosità derivante dalla circolazione dei veicoli. Tuttavia proprio l’accentuata discrezionalità della revisione si scontra con le esigenze di certezza e di partecipazione da offrire al destinatario del provvedimento. Esigenze che conducono alla necessaria presenza di un contradittorio da instaurare “al fine di consentire l’acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all’”an” dell’applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare (ex plurimis: Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6013; 22 maggio 2008, n. 2434)”. Immediata conseguenza di ciò è, per il tar, l’inidoneità del singolo episodio a fondare l’emersione del ragionevole dubbio in assenza di una motivazione congrua basata su dati oggettivi e su di un accertamento concreto circa i fatti indagati. Calando ciò nella fattispecie la corte registra l’insussistenza di un nesso eziologico fra la violazione del codice della strada commessa da un soggetto dotato di una precipua abilitazione tecnica e la emersione di quel ragionevole dubbio circa la sua condizione fisica e mentale.  Aggiungendo che l’episodio descritto manca di quello spessore necessario per qualificare ex sé la presenza di un dubbio ragionevole circa la perdita di qualità necessarie per circolare. Tra l’altro il ricorrente censura anche la mancata indagine circa la colpa del sinistro. Ricerca reputata rilevante dallo stesso Tar in quanto la discrezionalità di cui è dotata la p.a. ex art.128 non la esime da indicare, anche in merito alle singole condotte, le ragioni del dubbio su cui si innesta il provvedimento. Proprio la mancanza di elementi capaci di spiegare il ragionevole dubbio costituiscono per la corte il vulnus principale della procedura di controllo imposto, da cui discendono tutte le conseguenze viste in merito alla mancanza di motivazione e del necessario contraddittorio. Dinnanzi a tali rilievi di conseguenza il Tar sancisce che “in presenza di una mera violazione alle regole sulla conduzione dei veicoli a motore la comminatoria della misura sanzionatoria esaurisce la potestà di controllo dell’autorità preposta alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale ed all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la riedizione della verifica di idoneità tecnica alla guida che, come innanzi esposto, può trarre ragione solo da una condotta obiettivamente accertata che sia espressione, in base ad elementi sintomatici puntualmente indicati, della possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida (così Cons. Stato n. 2189/2009 cit.)”. Data la mancanza di tutti questi elementi il Tar accoglie il ricorso.  In tal modo la corte dimostra, in ossequio alla giurisprudenza prevalente sul punto, la necessità della motivazione nell’adottare un provvedimento di rivalutazione dei requisiti di un soggetto in presenza di un dato normativo non del tutto