B&B e case vacanze: niente più limiti all’attività. Lo dice il TAR del Lazio.

TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza 17 maggio – 13 giugno 2016, n. 6755 Storica sentenza del TAR del Lazio avverso un regolamento della Regione Lazio sulla disciplina delle attività ricettive extralberghiere come bed and Breakfast e affittacamere: l’autorità pubblica NON può limitare l’esercizio di una attività di B&B e costringere il comparto extralberghiero di B&B e case vacanza a chiudere o trasformarsi in attività imprenditoriale. Il regolamento, entrato in vigore a settembre del 2015, aveva scatenato polemiche e innescato numerose proteste da parte di bed and breakfast, affittacamere e ostelli della Capitale perché, con imposizioni assurde, e in violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, ne limitava l’esercizio in regine di libera concorrenza. Una delle norme più inique contenute nel regolamento, e oggi ANNULLATA dal TAR, prevedeva, per i B&B non non imprenditoriali, la chiusura di 120 giorni all’anno per la città metropolitana di Roma Capitale e di 90 giorni nei restanti comuni. La penalizzazione riguardava anche le case vacanza e gli appartamenti in affitto turistico che, se prima non avevano un obbligo specifico di fermo, avrebbero dovuto chiudere 100 giorni all’anno. Tra i punti rigettati anche quelli riguardanti i vincoli dimensionali in termini di metratura che comporterebbero onerosi obblighi di adeguamento delle strutture esistenti e quello riguardante il periodo di soggiorno minimo di 3 giorni nelle case vacanza che il regolamento aveva previsto. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato Antitrust perché il regolamento è in contrasto con i principi di libera concorrenza e con i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione. I limiti contenuti nella nuova disciplina della Regione Lazio per le attività ricettive extralberghiere non trovavano alcun fondamento razionale nella legge ed erano volti piuttosto ad ostacolare l’esercizio di una attività economica fondamentale per il comparto turistico aumentando per essa gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il Giudice amministrativo ha ritenuto opportuno rammentare che la legge (comma 1 dell’art. 3 citato), prevede che “Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”. Le misure contenute nel regolamento erano invece studiate per tutelare gli interessi degli esercenti delle strutture alberghiere ed entrata in vigore a ridosso dell’inizio del Giubileo della Misericordia? A voler pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Frenando l’attività di chi voleva esercitare attività di B&B o casa vacanza in forma non imprenditoriale (costringendolo a chiusure “forzate”) si creava, in effetti, un vantaggio a favore dell’attività imprenditoriale e in danno, quindi, della concorrenza. Ora il regolamento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale e l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere si può dire definitivamente liberalizzata. Fai clic per accedere a sentenza.pdf Fonte: http://www.bed-and-breakfast.it/it/news/B&B-case-vacanza-niente-limiti-tar-lazio/1599 Foto: http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/02/BB.jpg
Condominio: le regole sugli animali domestici

I nostri animali domestici, fonte di gioia e compagnia, sono spesso motivo di discussioni e liti in condominio. Questo accade quando il cane abbaia nelle ore notturne, il gatto scappa e lascia bisogni nel cortile condominiale o sul terrazzo del vicino, fino ad arrivare ad episodi spiacevoli come lesioni personali causate dall’aggressione del cane. Vediamo cosa prevede la legge al riguardo e quali sono i doveri e responsabilità dei proprietari. Cosa prevede la legge? La recente riforma del condominio [1] ha modificato la disciplina previgente del codice civile, prevedendo che i regolamenti condominiali non possono vietare gli animali domestici in condominio. In particolare, se l’assemblea dovesse approvare tale tipologia di divieti, è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data della delibera dell’assemblea o dal ricevimento del verbale in caso di condomino assente. Se poi il divieto deliberato non è previsto come argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, ma solo nelle “varie ed eventuali”, non ci sarà bisogno di adire l’autorità giudiziaria, perché la delibera è già nulla di per sé; in tal caso occorrerà soltanto comunicarlo tramite raccomandata A/R all’amministratore. Non si può impedire ai condomini di possedere animali domestici e, di conseguenza, l’accesso alle parti comuni, come scale, ascensore, cortile condominiale, portici e via dicendo. Questo non vuol dire che non vadano rispettate alcune regole. Il ministero della Salute con ordinanza del 2009 ha stabilito l’obbligo per i proprietari di lasciare pulito il passaggio, tenere gli animali al guinzaglio e di usare la museruola in caso di animale aggressivo. La circolazione degli animali nelle parti comuni dell’edificio non è possibile se non si rispettano queste regole. L’animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di malattie o per motivi igienici, che andranno documentati tramite l’Asl o da periti privati. Come difendersi in caso di disagi causati dagli animali domestici? E’ un fenomeno frequente che il gatto di un condomino, salti la recinzione che delimita due terrazzi e scelga di usare come toilette le nostre fioriere. Allora, via ai rimedi anti-gatto come bottiglie piene d’acqua e dissuasori di vario genere. Ma nulla è veramente efficace. Come difendersi? Il buon senso impone, come prima cosa, di parlare con il vicino chiedendogli di far cessare tali episodi, magari tenendo il felino tra le mura domestiche. Se il dialogo non sortisce i risultati desiderati, si potrà chiedere all’amministratore di condominio di inviare una lettera di diffida al condomino proprietario dell’animale al fine di far cessare il fenomeno o si potrà proporre l’approvazione di una delibera in tal senso. Se nemmeno tale rimedio funziona, si potrà ricorrere al Giudice di Pace affinché venga disposta la cessazione delle turbative anche con un provvedimento d’urgenza [2]. Naturalmente bisognerà provare l’accaduto con fotografie e testimonianze. Cosa fare in caso di odori sgradevoli e rumori molesti? Lo stesso vale in caso di cattivi odori o rumori molesti provenienti dall’abitazione dove si trova l’animale. Nel caso di immissioni intollerabili [3] si può chiedere al condominio la cessazione di tali turbative con delibera dell’assemblea oppure presentare ricorso al Giudice di Pace. Nel giudizio sarà necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare i fatti e gli eventuali danni cagionati. In particolare per i rumori, il disturbo va dimostrato attraverso una perizia che valuti la sussistenza o meno dell’inquinamento acustico. Quali sono le responsabilità del proprietario dell’animale? Sul piano civile vi è sempre una responsabilità del proprietario o di chi si occupa dell’animale come custode dello stesso [4]; quindi il proprietario è tenuto alla vigilanza sull’animale ed a porre in essere le misure per evitare situazioni incresciose: ad esempio tenere l’animale al guinzaglio, usare la museruola. A questo tipo di responsabilità civile si può affiancare un tipo di responsabilità penale. Ad esempio lasciare senza vigilanza per lungo tempo un animale nell’abitazione o sul balcone costituisce reato di omessa custodia [5]. La Cassazione [6] ha riconosciuto in capo ai proprietari di cani che abbaiavano continuamente di notte, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone [7]; in tal caso erano pervenute svariate lamentele ed i proprietari non avevano fatto nulla per attenuare il disagio. In un’altra sentenza [8] la Suprema Corte ha ravvisato il concorso tra il reato di lesioni personali colpose [9] e il reato di omessa custodia e malgoverno di animali, poiché i proprietari non avevano provveduto a tenere il cane, peraltro di grande stazza (un pastore maremmano), al guinzaglio e questi aveva aggredito una persona provocandole lesioni personali. [1] Art. 1138 Cod. civ. (come modificato dalla L 220/2012). [2] Art. 700 Cod. Proc. Civ. [3] Art. 844 Cod. civ. [4] Art. 2052 Cod. civ. [5] Art. 672 Cod. pen. [6] Cass. sent. n. 715/2011. [7] Art. 590 Cod. pen. [8] Cass. Sent. n. 36461/2014. [9] Art. 659 Cod. pen. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119136_condominio-le-regole-sugli-animali-domestici#sthash.W4QQP6R1.dpuf Foto: http://www.familydea.it/news/sette-regole-per-tenere-un-animale-condominio-senza-lamentele-dei-vicini/