Fondo per il reddito di ultima istanza: ecco il decreto.

Si allega il link da cui poter prendere visione e scaricare il D.I. 28 marzo 2020. In base al testo del decreto, l’indennità compete: a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19 Le domande per l’ottenimento dell’indennità, di cui al decreto linkato, sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli Enti di Previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo agli Interessati. Segue link. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf
Patrocinio a spese dello stato: legittima la differenza dei limiti di reddito fra giudizio penale e civile

Corte Costituzionale, sentenza 19/11/2015 n° 237. Le norme dell’Ordinamento che sanciscono un diverso e più favorevole limite di reddito per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio penale rispetto agli altri giudizi, civile e amministrativo, sono costituzionalmente legittimi. Con la Sentenza n. 237 del 2015, la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione. Ciò in ragione delle esigenze di tutela della libertà personale connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Il legislatore ha infatti reputato necessario approntare un sistema di garanzie nel processo penale che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La Corte afferma che fra i processi penale, civile e amministrativo vi è un’indubbia distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (cfr. Corte Cost. ord. n. 270/2012; n. 201/2006 e n. 350/2005). Detto altrimenti, la diversità che vi è fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre. Detta differenziazione vi è anche riguardo al diverso regime di liquidazioni dei compensi degli avvocati, i quali in materia civile sono ridotti alla metà. Anche in tale ipotesi la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle relative situazioni sottese alle relative azioni. Del resto, anche l’art. 111 Cost. ha distinto in modo marcato le caratteristiche del giusto processo penale rispetto agli altri processi. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/patrocinio-a-spese-dello-stato Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale_della_Repubblica_Italiana
Contributo unificato a fasce di reddito: la tassa di avvio della causa costerà di meno per chi avrà un reddito basso.

La prossima riforma della giustizia conterrà anche una revisione degli importi dovuti per il contributo unificato: gli attuali scaglioni, stabiliti dalla legge sulla base del valore della causa e così calcolati in misura fissa per tutti i cittadini – a prescindere, quindi, dalla capacità contributiva di ciascuno – subiranno delle eccezioni. In pratica verranno previste delle agevolazioni per chi risulterà economicamente svantaggiato. La riforma è stata più volte promessa dall’attuale Ministro della Giustizia, il quale ha annunciato anche un ulteriore taglio dei tribunali: si tratterebbe della “fase 2” della revisione della geografia giudiziaria, già avviata nel 2012. In linea tendenziale si tenterà di mantenere una sola Corte d’Appello per Regione e un ulteriore riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (leggi “Taglio di tribunali e Corti di Appello”). Tagli al contributo unificato Fare una causa costerà di meno per chi non può permetterselo. Il contributo unificato – ossia la tassa di avvio della causa, tradizionalmente pagata al tabacchino e che da poco si può versare anche per via telematica – ha subito, negli ultimi anni, una serie di ritocchi in aumento che ne hanno fatto lievitare gli importi con aumenti anche del 100%. In materia di appalti è diventato proibitivo, favorendo la partecipazione alle gare solo a grandi ditte. Questo aumento della tassazione ha, di fatto, ristretto l’accesso alla giustizia. Si calcola, infatti, che il contenzioso sia diminuito di oltre il 30% rispetto a 5 anni fa. Una riduzione che il Governo spiega attribuendone il merito agli istituti “deflattivi” del contenzioso, ossia alle conciliazioni stragiudiziali come la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita. In verità si tratta di una ricostruzione contro la quale sono stati avanzati non pochi dubbi: non sono in molti a ritenere che i dati ministeriali sull’esito delle mediazioni non rispecchino la reale situazione. Di fatto, il cliente è ormai disincentivato dalla giustizia per l’enorme costo d’accesso, anche in termini di rischio: di recente è stato anche previsto il contributo unificato sanzionatorio: una vera e propria penale comminata a chi propone una impugnazione anche in via incidentale, civile o amministrativa, che sia stata integralmente rigettata oppure dichiarata inammissibile o improcedibile. L’unica alternativa per chi è indigente è rifugiarsi nelle maglie del gratuito patrocinio: maglie, comunque, strettissime perché può beneficiare della totale esenzione di spese per il giudizio (ivi compreso, quindi, il contributo unificato), per il compenso all’avvocato e per il pagamento della consulenza tecnica d’ufficio, solo chi possiede un reddito di 11.528,41 euro (importo aggiornato al 2016, con l’ultima modifica di agosto 2015). Per ipotesi, un contribuente che risultasse più ricco anche di 1 solo euro rispetto a tale soglia dovrebbe pagare, di propria tasca, tutti gli oneri della causa, nessuno escluso: non sono previsti, infatti, “gradini intermedi” per chi, pur non rientrano nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, di fatto detiene un reddito pressoché identico a chi, invece, vi rientra. Per cui, un indigente con un reddito di 11.600 euro l’anno pagherà lo stesso contributo unificato di chi ha un reddito di 1 milione di euro. Non è tutto: poiché il contributo unificato è più elevato per le cause di valore maggiore, in termini concreti il ricco potrebbe essere incentivato al contenzioso con il povero, che invece non avrebbe mai la possibilità di agire per primo, non potendoselo permettere. Ebbene, questo sistema sembra destinato a tramontare. Il Ministro ha infatti annunciato una riduzione del contributo unificato per le fasce meno agiate. Dunque, non una riduzione generalizzata degli attuali importi, ma un taglio solo per chi, non rientrano nel gratuito patrocinio, ha comunque un reddito basso. Per quanto riguarda la copertura economica sembra che gli importi potrebbero provenire dai risparmi di spesa derivati dal processo civile telematico che dovrebbe, almeno in teoria, portare a una riduzione del personale di cancelleria. Anche se la realtà di molti uffici sta dimostrando il contrario. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115577_contributo-unificato-a-fasce-di-reddito#sthash.ynBKtJsu.dpuf Foto: http://www.legalsolution.eu/wp-content/uploads/2014/02/marche-da-bollo-legal-solution.png