Diffamazione via Facebook: condividere post offensivi non è reato

Cassazione penale, sez. V, sentenza 29/01/2016 n. 3981 Con la sentenza 3981/2016 la Cassazione torna sulla questione della diffamazione a mezzo facebook, fattispecie che negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza pratica, come evidenziato dalla copiosa casistica giurisprudenziale. Invero, la posizione della giurisprudenza di legittimità è sempre stata piuttosto rigorosa. Ritenuta l’idoneità della rete internet[1] e dei social network[2] a integrare la comunicazione con più persone richiesta dall’art. 595 c.p. per la consumazione del reato, ritenuta altresì in tali fattispecie la sussistenza dell’aggravante di cui al terzo comma della norma citata (ossia la diffamazione a mezzo stampa)[3], le pronunce della Suprema Corte hanno più volte riconosciuto la responsabilità penale per frasi avente contenuto diffamatorio, espresse mediante post pubblicati su bacheca o gruppi facebook. La questione sottesa al caso giunto all’esame della Cassazione di cui qui si tratta riguarda specificamente i limiti della responsabilità penale, anche in rapporto al diritto costituzionalmente garantito di libera espressione del pensiero, a fronte della pubblicazione di un post la cui portata diffamatoria non emergeva direttamente, ma doveva ricavarsi dal complesso della discussione tra utenti all’interno di un gruppo facebook. Trattasi, com’è evidente, di questione particolarmente delicata; di fatti l’imputato, assolto dal Giudice di prima cure, era stato condannato in appello in quanto egli, partecipando ad una conversazione dai contenuti offensivi nei confronti della parte offesa, avrebbe prestato “una volontaria adesione e consapevole condivisione” di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa, pur se il contenuto personalmente postato non potesse dirsi intrinsecamente offensivo[4]. La lesività della condotta deriverebbe, dunque, dal contesto complessivo della discussione, con rilevanti ricadute pratiche: parametrare l’offensività di una determinata espressione non già all’intrinseco valore della stessa, bensì al tenore complessivo della conversazione determina che il fatto stesso di prendere parte a discussioni dai toni particolarmente “coloriti” potrebbe comportare il rischio di porre in essere fattispecie penalmente rilevanti. La Cassazione, tuttavia, dopo aver precisato che non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al “gruppo di discussione” partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l’accertamento sulla natura “aperta” o “chiusa” dello stesso, sconfessa la valutazione della Corte territoriale, nella misura in cui la stessa ha attribuito tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri […] Il che è per l’appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all’art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l’altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost.. Ne deriva che non possa avere rilevanza penale la condotta di chi abbia inteso sì condividere una critica nei confronti della persona offesa, ma nel farlo sia rimasto entro i limiti ben definiti dell’esercizio del proprio diritto di manifestazione del pensiero, senza eccedervi in alcun modo ed esercitando invece tale suo diritto nei limiti della continenza richiesta dall’ordinamento, quindi senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento[5]. Dunque, se la Suprema Corte riporta il reato di diffamazione tramite facebook entro confini determinati e logicamente prevedibili, si impone una riflessione sulle nuove modalità di comunicazione, di fronte alle quali il diritto si trova spesso costretto entro schemi difficilmente adattabili a un contesto fluido e in continua evoluzione. La diffusione dei social network ha imposto la necessità di approntare nuovi strumenti di tutela per gli utenti, che il più delle volte sono poco consapevoli della portata del mezzo che utilizzano e rischiano di trovarsi coinvolti, loro malgrado, in situazioni al limite della legalità. Tali strumenti sono spesso di matrice giurisprudenziale e si sostanziano in un adattamento alla nuova realtà virtuale di figure pensate per i tradizionali mezzi di comunicazione; ne deriva un’insoddisfacente tutela, che a volte finisce per travalicare i limiti della ragionevolezza, come nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza in esame. Al di là del buon senso che dovrebbe governare qualsiasi manifestazione del pensiero, i cui contenuti dovrebbero essere sempre rispettosi dell’altro, occorre che anche gli operatori del diritto, nella tutela degli interessi contrapposti in rilievo (tutela della reputazione e della persona da un alto, diritto di manifestazione del pensiero dal’altro) compiano scelte equilibrate e orientate alla realizzazione di una giustizia sostanziale attenta ai cambiamenti tecnologici che comportano l’insorgere di nuovi rischi e nuove necessità, delle quali non è possibile non tenere conto. [1] V. Cass. Pen., Sez. V, 16.11.2014, n. 44980. [2] V. Cass. Pen., Sez. V, 24.02.2016, n. 7264. [3] Cfr. ex pluribus Cass. Pen., Sez. V, 01.03.2016 n. 8328, per cui anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). [4] Questa la frase “incriminata”: “spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta”. [5] La Corte precisa che la condotta potrebbe in astratto rivestire rilevanza penale qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l’imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare … concludendo però che è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/09/facebook-post-offensivi Foto:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook
È reato usare il collare elettrico per addestrare il cane

Cassazione, sentenza n. 21932/2016. Il padrone che usa il collare elettrico per addestrare il proprio cane commette reato. Anche se non si versa, infatti, in tali casi, nell’ipotesi di maltrattamento (ex art. 544-ter c.p.), giacché non si può parlare di “sevizie” o “lesioni” all’animale viene comunque inflitta una sofferenza per via delle scosse. È integrata, quindi, la contravvenzione per abbandono (art. 727, secondo comma, c.p.). Ad affermarlo è la terza sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 21932/2016 qui sotto allegata), pronunciandosi sulla vicenda di un uomo, condannato in appello per il reato di maltrattamento di animali, per aver applicato un collare elettrico ai suoi due cani al fine di addestrarli all’attività venatoria. Il cacciatore ricorreva innanzi a piazza Cavour lamentando erronea applicazione di legge in quanto il reato contestato prevede le lesioni o le sevizie all’animale oltre ad uno “stato di inutile sofferenza”. Gli Ermellini accolgono le sue doglianze e derubricano il reato in contravvenzione, ammettendo che nel collare elettrico “il livello di stimolazione può essere regolato dal telecomando (tensione e durata)”, per cui è escluso, secondo le conclusioni del perito, “qualsiasi rischio per la salute del cane” avendo gli impulsi una durata molto limitata, essendo l’energia trasmessa trascurabile e attraversando “una zona limitata del corpo senza interessare gli organi vitali”. Tuttavia, ciò non toglie che con tali strumenti vengono comunque inflitte “sofferenze gravi e incompatibili con la natura degli animali”. Per cui, i giudici invitano espressamente ad utilizzare altri metodi di addestramento “più consoni alla natura etologica dell’animale” e confermano la contravvenzione, dalla quale in ogni caso l’uomo si salva per l’intervenuta prescrizione. Fonte: È reato usare il collare elettrico per addestrare il cane (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.telenovaragusa.it/wp-content/uploads/2015/10/Collare-elettrico-cane.jpeg
Imputato assolto per vizio di mente: legittima la norma che esclude il risarcimento

Corte Costituzionale, sentenza 29/01/2016 n° 12 Premessa La Corte Costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla presunta incostituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze (con ordinanza del 15 Gennaio 2015, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2015), relativa all’art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Tale automatismo processuale è da considerarsi, a parere dei Giudici della Consulta, ormai in disuso, in quanto risulta, in epoca attuale, consolidata, in sede processuale penale, l’operatività del principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi. Ciò detto, ne deriva che una condanna, in sede di processo penale, attiene unicamente al provvedimento che applica una pena e non si estende alle statuizioni di carattere civile. Sulla scia di tali argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 538 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione va considerata infondata, in quanto nessuno dei diritti sanciti nelle disposizioni costituzionali suindicate può concretamente essere pregiudicato dall’operatività, in sede di processo penale, del principio di separazione ed autonomia dei giudizi. Muovendo da tutto quanto sin qui premesso, risulta possibile sviluppare,qui di seguito, alcune riflessioni che, in via di fatto e di diritto, confermeranno le conclusioni formulate dalla Consulta. 2) La correlazione tra vizio di mente totale o parziale e l’imputabilità e riflessioni sulla capacità d’intendere e di volere riscontrabile in capo all’imputato Entrando dunque nel “vivo” della dissertazione, risulta necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla rilevanza, in sede processuale penale, della sussistenza, in capo all’imputato, del vizio di mente, quale “stato di salute” comportante l’assoluzione del reo, con conseguente efficacia preclusiva rispetto alla possibilità di esperire, sia ad opera del soggetto leso dalla condotta criminosa che dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 74 c.p.p., la richiesta di risarcimento dei danni. Ciò premesso, va, in via preliminare, riportata la giurisprudenza più significativa in tema di stato di infermità mentale riscontrabile in capo all’imputato, quale fulcro dell’intera trattazione. A tal proposito, si registra una casistica giurisprudenziale che contempera, con straordinario equilibrio, le esigenze di tutela da riconoscere sia alla persona che, nel commettere un’azione penalmente rilevante verso la vittima, non ha il pieno controllo delle proprie azioni che quelle da attuare nei confronti del soggetto leso. Scendendo nel dettaglio, gli Ermellini sostengono che: “I disturbi della personalità (nevrosi o psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli articoli 88 ed 89 C.P., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell’imputato, a condizione che essi abbiano, riferiti alla capacità di intendere e di volere, le seguenti qualità: globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’autore del fatto illecito e cioè: consistenza e intensità intese come volere concreto e forte; rilevanza e gravità presente come dimensione importante del disagio stabilizzato; rapporto motivante con il fatto commesso, apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito” (Cass.pen, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17305). In altri parole, per dichiarare l’effettiva sussistenza, in sede processuale penale, del vizio totale o parziale di mente in capo all’imputato, va riscontrata l’incidenza di tali stati patologici “sulle capacità intellettive e volitive della persona” (sez. III 11/15157) che devono quindi estrinsecarsi affette da “una grave e permanente compromissione” (sez VI 11/17305). Dall’analisi delle pronunce sin qui riportate, emergono due dati di notevole rilievo: 1) Dalla attenta lettura dell’articolo 88 c.p. si evidenzia che il legislatore ha accolto, come sostenuto dalla dottrina più autorevole, un indirizzo bio-psicologico, per cui non è sufficiente accertare in sede giudiziale, che l’imputato soffra di una malattia mentale (neanche la più grave), ma occorre riscontrare senza ombra di dubbio che la stessa abbia azzerato la capacità di intendere e di volere. 2) La nozione di infermità psichica è estremamente ampia (sempre secondo la dottrina più accreditata), poiché, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel “concetto di infermità” non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i gravi disturbi della personalità, pure se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (Cass. S.U. 25-1/8-3-2005). Ciò implica che deve sussistere la contestualità tra l’incapacità e la commissione del fatto criminoso da parte dell’agente, quale dimostrazione pratica della patologia che afflige il soggetto e che la differenza tra vizio totale e quello parziale di mente si fonda su di un dato esclusivamente quantitativo. Tenuto, dunque, conto dei profili sopra delineati e passando ad esaminare l’elemento ad essi collegato dell’imputabilità, con riferimento agli stati emotivi e passionali sussistenti al momento della commissione del fatto criminoso, va rilevato che: “in tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto la capacità del soggetto di calibrare la propria condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica ed autocritica ed agiscono come modulatori dell’impulsività ed istintualità” (Cass. pen., sez.VI, 31 marzo 2010, n. 12621). Va concluso, di conseguenza, che va esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali per espressa previsione legislativa ex articolo 90 c.p., in quanto tali stati “non escludono ne diminuiscono l’imputabilità”, nell’ipotesi in cui vengano “in sé e per sé considerati”, mentre rilevano processualmente in favore dell’imputato qualora in essi sia ravvisabile un indice di uno stato patologico che risulti con plastica evidenza espressione dell’infermità (ossia di “un vero e proprio patologico, sia pure di natura transitoria e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione clinica” (Cass.,I, 27-1-1998)), disciplinata
Prescrizione dei reati: come funziona?

La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale. Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005. Una nuova riforma, peraltro, è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune criticità che la connotano (leggi: “Prescrizione: che fine ha fatto la riforma?”) Termini di prescrizione Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravità La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Qualche esempio Tenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi. Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva. Se invece guardiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento. Infine, prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni. Inapplicabilità della prescrizione La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione. Rinuncia alla prescrizione L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527). Decorrenza della prescrizione Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Sospensione della prescrizione Non bisogna poi dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi. Ciò avviene, innanzitutto, laddove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare. Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio. Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata). Con riferimento a tale ultima ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Interruzione della prescrizione Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Sono inoltre idonei a interrompere la prescrizione anche: – l’ordinanza che applica le misure cautelari personali; – l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto; – l’interrogatorio
Lesioni causate da errore medico: da quando decorre il termine per la querela

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 29/03/2016 n° 12701 Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per rimarcare la differenza tra momento consumativo del reato e termine di proposizione della querela, confrontandosi con una fattispecie in tema di responsabilità medica. Il fatto L’imputato, medico con qualifica di primario del reparto di oncoematologia veniva rinviato a giudizio per una condotta di lesioni colpose aggravate, consistita nell’aver prescritto una terapia chemioterapica ad una paziente e nell’aver omesso di controllare la somministrazione della stessa, affidata ad un infermiere con la vigilanza di uno dei medici del reparto. Fatto avvenuto il 21.01.2005. Nell’esecuzione della terapia, si verificava infatti uno sversamento del liquido chemioterapico nella pleura della paziente, che cagionava così alla stessa lesioni personali (pleurite chimica). Il giorno successivo, 22.01.2005, il primario effettuava un parziale drenaggio del liquido chemioterapico. Il momento consumativo del fatto veniva però identificato in data 08.04.2008, ritenendosi perfezionata in capo all’imputato una condotta omissiva permanente, consistita nell’aver omesso la dovuta rappresentazione del fatto alla persona offesa fino a quella data. La stessa, dopo essere venuta a conoscenza delle risultanze dell’esame spirometrico effettuato nel marzo 2009, per il tramite della relazione medico legale depositata il 14 aprile 2009, provvedeva a sporgere formale denuncia querela in data 8 maggio 2009. Il ricorrente veniva dapprima riconosciuto colpevole del reato ascrittogli dal Tribunale di Palermo e, successivamente, anche dalla Corte d’Appello di Palermo, che pronunciava l’ordinanza impugnata. La decisione Con il ricorso introduttivo del giudizio relativo alla pronuncia in commento, il ricorrente lamentava, tra le altre cose: il travisamento della contestazione effettuato da parte di entrambe le corti di merito, riferendo la discrasia sussistente tra quanto contestato (condotta commissiva consistita nell’aver somministrato il liquido) e quanto statuito in sede di condanna (condotta omissiva consistita nell’aver omesso di vigilare l’operato dei delegati e nell’aver omesso di adeguatamente informare la paziente sull’entità del danno arrecatole); la mancata constatazione della correttezza e dell’assenza di vizi della delega di funzioni effettuata; la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; l’omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela; il mancato riconoscimento di intervenuta prescrizione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione. La Corte, pur provvedendo ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, per intervenuta prescrizione, ha provveduto a rigettare il ricorso dell’imputato con riferimento agli effetti civili, effettuando alcune importanti precisazioni circa il rapporto tra momento consumativo del reato, prescrizione dello stesso e tempestività della proposizione della querela. “Occorre preliminarmente considerare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904).” Dopo aver enunciato il principio sopra riportato, la Corte osserva come nel caso in esame non si tratti di in un’ipotesi di permanenza del trattamento medico, dovendosi necessariamente fissare l’insorgenza della malattia al momento dello stravaso del liquido chemioterapico. La condotta colposa deve pertanto ritenersi cessata alla data del 22 gennaio 2005, in cui il primario ricorrente effettuò il drenaggio parziale del liquido, non potendosi qualificare come “condotta colposa causatrice della malattia” il successivo comportamento del medico stesso, che ha omesso di effettuare la dovuta rappresentazione del fatto e delle conseguenze di esso alla persona offesa sino all’aprile del 2008. Tale ulteriore condotta, prosegue la Corte, “[…] potrà aver rilievo ad altri fini ma non può definirsi “causatrice” di una malattia già insorta”. Gli Ermellini proseguono conformandosi sul punto al consolidato orientamento per cui “[…] nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, identificando pertanto nella data dell’ultimo intervento medico (22.01.2005) il momento consumativo del reato e, per relationem, il dies a quo di decorrenza della prescrizione (richiamandosi a Cass. Pen. sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 21598), osservando come la stessa si sia realizzata in epoca antecedente all’emanazione della sentenza d’appello impugnata. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per ribadire come tale orientamento relativo al momento consumativo del reato ed alla decorrenza del termine prescrizionale, non debba trarre in inganno nell’individuazione del termine per la proposizione della querela; esso viene infatti diversamente individuato nella data di deposito della relazione medico legale dell’aprile 2009; non nell’immediatezza del fatto, (gennaio 2005); non nel momento in cui l’imputato ha rappresentato alla persona offesa quanto completamente occorsole (aprile 2008). “Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2014 n. 17592). Facendo poi riferimento alla responsabilità in concreto ravvisabile in capo al primario imputato, ed osservando come non possa darsi adito a condanna in sede penale, stante l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte coglie l’occasione per ribadire il proprio orientamento in tema di responsabilità medica e principio di affidamento. Viene infatti evidenziato che“[…] garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi; ed è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione (Cass. Pen. Sez.IV, n. 9897 del 2015).
Selfie del minore a sfondo sessuale: la cessione non costituisce reato

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 21/03/2016 n° 11675 La cessione di materiale pedopornografico è punibile solo qualora il materiale sia stato formato attraverso l’utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 marzo 2016, n. 11675. Il caso vedeva una minorenne effettuare degli autoscatti a contenuto pornografico (c.d. sexting) per poi cedere detto materiale, autonomamente, a terzi i quali, ad insaputa della ragazzina, provvedevano ad inviare, a loro volta, tali scatti ad altre persone. I giudici del merito ritenevano la condotta della minorenne non punibile in quanto le immagini erano state effettuate direttamente dalla minorenne stessa, senza alcun intervento da parte di terze persone. L’art. 600-ter, comma 4, c.p., infatti, sanziona la cessione del materiale pedopornografico solo qualora il materiale in questione sia stato realizzato mediante l’utilizzo del minore da parte di terzi. Secondo gli ermellini, la norma in commento non sanzione una qualsiasi cessione di materiale pedopornografico, ma solo quello realizzato da un soggetto differente dal minore raffigurato, in quanto la normativa effettua una netta distinzione tra soggetto utilizzatore del materiale e il minore oggetto delle immagini. La ratio che sta alla base della punibilità della cessione delle immagini pedopornografiche è da rinvenire nel fatto che il soggetto sia diverso rispetto al minore; tale diversità, come ovvio, non può sussistere quando, come nella specie, il materiale sia stato realizzato dallo stesso minore, autonomamente e consapevolmente. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/selfie-e-cessione-di-materiale-pedopornografico-prodotto-da-minore-stesso Foto:http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/Image/2016/04/07/selfie_pedopornografico%20jpg
Cassazione: nessun reato per la coppia che affitta l’utero in Ucraina

La legge 40 punisce coloro che si affidano alla maternità surrogata – vietata in Italia – eppure la Cassazione ha confermato l’assoluzione per una coppia di Napoli che ha avuto un figlio tramite la stessa pratica. I protagonisti della vicenda erano andati in Ucraina per avere un figlio con la maternità surrogata, tramite una donna che aveva acconsentito a farsi impiantare gli spermatozoi dell’uomo insieme agli ovuli di una donatrice sconosciuta. La pratica è perfettamente lecita in Ucraina e prevede che, dopo il parto, la madre surrogata dia il consenso a che il neonato sia dichiarato all’anagrafe come figlio naturale della coppia ‘appaltante’. Ad avviso della Suprema Corte, anche se in Italia questo ‘metodo’ per diventare genitori rimane vietato nonostante la Corte costituzionale abbia allentato i ‘paletti’ attorno al divieto di fecondazione eterologa, il ricorso all’utero in affitto in Ucraina non è perseguibile e la coppia italiana che se ne serve non commette reato. Così è stato respinto il ricorso della Procura di Napoli che voleva condannare marito e moglie per violazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e per falsità in atto pubblico e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del bambino. Nel 2014 la Cassazione condannò invece una coppia per aver ottenuto un bambino sempre in Ucraina con l’utero in affitto, ma la storia era molto diversa: il piccolo non era figlio biologico di nessuno dei due, entrambi completamente sterili. Nel caso odierno invece il bimbo è per il 50% figlio dell’uomo che lo ha riconosciuto all’anagrafe. Ad avviso della Cassazione, la coppia deve essere assolta non in base alla sentenza n.162 della Consulta emessa il dieci giugno 2014, dal momento che il solo “dispositivo” di questo verdetto non apre le porte alla maternità surrogata tout-court, ma in considerazione del fatto che ci sono oscillazioni giurisprudenziali su quali siano i reati commessi dai cittadini italiani all’estero che possono essere perseguiti dai pm nel caso in cui nello Stato estero in cui si realizzano non sono ritenuti reato dalle leggi del posto. In proposito, la Suprema Corte sottolinea che è dirimente tenere conto della sentenza ‘Contrada’ emessa dalla Corte europea il 14 aprile 2015, nella quale si afferma che “la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono”. Nel caso di reato commessi all’estero non c’è chiarezza sulla loro perseguibilità. Così è stato respinto il ricorso della Procura contro la coppia alla quale era stata diagnosticata infertilità. Per la Cassazione, inoltre, i coniugi non sono perseguibili per non aver risposto alla richiesta del funzionario dell’ufficio consolare italiano di Kiev “di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino”. In proposito, gli ‘ermellini’ ritengono che un simile comportamento non può essere considerato “una falsa dichiarazione” punita dall’art. 494 del codice penale. E non può essere considerata una “informazione falsa” – il falso in atto pubblico punito dall’art. 476 del codice penale – nemmeno il certificato con il quale la coppia ha riconosciuto all’anagrafe di Kiev di essere padre e madre naturali del bambino nato due giorni prima, il due settembre del 2014, dalla mamma ‘in affitto’ che aveva dato l’autorizzazione alla coppia di ‘prendersi’ il neonato, “alla stregua della normativa ucraina vigente”. Per questi motivi, i supremi giudici della Quinta sezione penale, hanno osservato che “non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del minore nell’atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risulta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto”. Con questa sentenza – n. 13525, presidente Aniello Nappi, relatore Giuseppe Di Marzo – la Cassazione ha respinto il ricorso del pm contro la sentenza di proscioglimento della coppia emessa dal gip partenopeo nel luglio del 2015. Le generalità della coppia, formata da marito e moglie cinquantenni, e quelle del bambino, sono protette dalla privacy. Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/04/05/cassazione-utero-affitto_n_9617394.html Foto:http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p3/2016/02/14/Italia/Foto/RitagliWeb/utero_affitto-kk1-ULOHfBbW3ECFV2w-1024×576@LaStampa.it.jpg