Pubblica amministrazione

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Covid-19 e responsabilità penali connesse: domande e risposte.

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore in pari data, detta in due soli articoli ulteriori disposizioni che attuano il D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutta la penisola le misure già contemplate dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1. Ci si chiede spesso che cosa succeda in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm del 9 marzo 2020, di estensione all’intero territorio nazionale delle misure, mirate a contenere il contagio da Covid19.La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, nel caso si incorresse in questo tipo di contravvenzione l’ordinamento penale prevede l’oblazione speciale in base alla quale “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”. Nel caso in cui il dipendente sul luogo di lavoro contragga il Coronavirus il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile? Nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro – ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile. Quali misure deve assumere il datore di lavoro per evitare tra i suoi dipendenti rischi di contagio da Coronavirus? A causa dall’emergenza COVID-19, i datori di lavoro sono chiamati in questi giorni ad intervenire su diversi fronti. Tra questi uno dei principali è rappresentato dal rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi rivenienti dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro). I datori di lavoro non sono espressamente tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 28 del Decreto 81/2008 in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda. I datori di lavoro sono sicuramente tenuti al rispetto alle normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività: i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi. E’ comunque opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti o mascherine protettive prive del marchio CE cosa si rischia penalmente il commerciante? Nel caso in cui il commerciante metta in vendita prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti, la condotta integra il reato di «manovre speculative su merci» punito dall’art. 501 bis del Codice penale, reato che è stato introdotto con il decreto legge 704/1976 – dopo la crisi energetica del 1973 – per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo. I cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono fare una denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi. Il comma 2 dell’articolo 501-bis punisce anche chi – in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni indicati nel comma precedente e nell’esercizio delle medesime attività – «ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità». In questo caso, il legislatore ha inteso colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi. La condanna per l’articolo 501-bis comporta: l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale; la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l’imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata; l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità. Nel caso invece in cui i commercianti mettano in vendita mascherine protettive prive del marchio CE, la condotta integra il reato di frode in commercio punito dall’articolo 515 del Codice penale che punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita. Il delitto tutela la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori. Se una

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FOIA (Freedom Of Information Act): sull’accesso agli atti c’è davvero innovazione?

Il recentissimo D.Lgs. 97/2016 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di trasparenza. In particolare, il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l’“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” Da una prima lettura di tale disposizioni sembra emergere la prospettiva che i tradizionali confini dell’istituto dell’accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss della L. 241/1990 vengano completamente superati. Al riguardo, è utile ricordare come il diritto di accesso agli atti abbia alcuni rigidi presupposti, ossia, in particolare: la sussistenza di un interesse qualificato del richiedente, tale da legittimare la richiesta di accesso agli atti; l’impossibilità di utilizzare il diritto di accesso agli atti per operare una sorta di controllo diffuso sull’operato della PA; l’obbligo di espressa motivazione della richiesta di accesso, ricadente sul richiedente stesso; la preesistenza di un documento, rispetto al quale possa essere esercitato il diritto di accesso. Ora, tutti tali elementi sembrano completamente travolti dal nuovo istituto dell’accesso civico, o meglio (visto che tale istituto era stato introdotto, ma limitatamente alle informazioni che la PA ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gi dal 2013), dal nuovo ambito di applicazione di tale istituto che, come visto, dopo la recente novella è esteso a tutti i dati e documenti detenuti da una PA. Tuttavia, a controbilanciare l’estensione soggettiva (e in parte oggettiva) del diritto di accesso, rispetto all’istituto dell’accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 il nuovo istituto pare avere limiti oggettivi più incisivi (cfr. art. 5bis, D.Lgs. 33/2013). In ogni caso sarà il dibattito, e soprattutto, le prime applicazioni giurisprudenziali dei prossimi mesi a dare l’effettiva misura delle novità introdotte che, ad una prima impressione, potrebbero finanche portare a ritenere il diritto di accesso agli atti come uno strumento oramai obsoleto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/attenti-al-foia-accesso-agli-atti-rivoluzione Foto:http://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2014/02/accesso-agli-atti-izsve.jpg

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