Autolesione dell’alunno: ecco la prova liberatoria per scuola e insegnante

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/02/2016 n° 3695. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. I genitori di un’alunna, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, convenivano in giudizio il MIUR, dinnanzi al Tribunale di Trieste, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla minore in conseguenza di un infortunio a lei occorso alla fine dell’ora di educazione fisica presso la Scuola media a cui era iscritta. L’alunna, mentre si trovava negli spogliatoi dei locali adibiti dalla scuola a palestra, intenta a cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica, scivolava a causa del pavimento bagnato sbattendo la bocca ed in particolare i due incisivi superiori, riportando postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento dentale. Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda ed osservando che non erano state allegate violazioni dei doveri di sorveglianza, nel caso non esercitabili in forma continuativa perché la caduta dell’alunna era avvenuta nei servizi igienici. La stessa amministrazione adduceva la circostanza che il pavimento bagnato avrebbe al più potuto configurare la violazione di obblighi custodia della cosa, non imputabili alla scuola, ma al Comune proprietario dell’edificio in cui si svolgevano le attività ginniche, su espressa autorizzazione dei genitori. Per di più il MIUR affermava che il pavimento dei servizi era bagnato non per incuria dell’ente gestore, ma perché la minore aveva causato la scivolosità del pavimento bagnandolo durante le sue abluzioni. Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda degli attori, rilevando l’assenza di rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa determinata da accidentalità fortuita. Tale decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste. Avverso tale decisione, l’alunna stessa (ormai divenuta maggiorenne), proponeva ricorso in Cassazione. La ricorrente, evidenziava innanzitutto il vizio della sentenza di secondo grado, laddove le attribuiva l’onere di indicare le idonee misure che il personale scolastico avrebbe dovuto assumere, in ottemperanza al proprio obbligo di custodia, al fine di evitare l’evento occorso. La ricorrente osservava che, essendo applicabile al caso concreto la disciplina di cui all’art. 1218 c.c., ella era tenuta soltanto a provare che il danno si fosse verificato nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale scolastico, mentre era onere del convenuto dimostrare che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa allo stesso non imputabile. La ricorrente, sosteneva di aver comunque indicato, in corso di causa, le condotte omissive imputabili agli insegnanti, consistenti: nella mancata preventiva ispezione dei locali prima dell’ingresso degli alunni, nella omessa richiesta di intervento del personale delle pulizie o nel mancato trasferimento della scolaresca in altro locale. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, da un lato, avrebbe erroneamente negato che tali allegazioni fossero state compiute, dall’altro, a dire della stessa ricorrente, con motivazione illogica ed incoerente, avrebbe affermato che, trattandosi di locali privati dove la scolaresca si stava cambiando, “era inopportuna e non richiesta la presenza dell’insegnante”. In realtà, l’alunna sosteneva, nei motivi del Ricorso, che non sarebbe caduta all’interno di un bagno o di una doccia, ma nell’anticamera degli spogliatoi, zona di passaggio nella quale l’insegnante sarebbe sicuramente potuta entrare per vigilare sulla condotta degli studenti. D’altra parte sarebbe stato sufficiente che, prima dell’ingresso della scolaresca, i locali fossero ispezionati dagli insegnanti per verificarne l’idoneità e valutare le opportune cautele. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’obbligo di custodia dei minori comprende anche la garanzia dell’idoneità dei locali messi a disposizione dall’istituto scolastico. E nel caso di specie, la pericolosità dei locali era riconducibile ad un alterato stato degli stessi, peraltro non imputabile all’ente proprietario, ma proprio a coloro che si erano assunti l’obbligo di custodia in quanto, dalle testimonianze acquisite, era emerso che l’acqua sul pavimento degli spogliatoi sarebbe stata portata da fuori dagli studenti con le scarpe bagnate o sarebbe penetrata dalla finestra degli spogliatoi lasciata aperta. Ancora, la ricorrente lamentava la circostanza secondo cui la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso un potere di ingerenza dell’istituto scolastico sui locali dove si svolgevano le lezioni. Il Ministero non avrebbe svolto alcuna difesa in tal senso, limitandosi ad escludere che i pavimenti degli spogliatoi fossero lavati tra una lezione e l’altra di educazione fisica e quindi che l’acqua sul pavimento avesse avuto origine dalle operazioni di pulizia. In realtà, le doglianze dell’alunna vertevano sul comportamento omissivo del personale docente, individuabile nel fatto di non aver adeguatamente vigilato sui minori che gli erano stati affidati e di non aver neppure preventivamente ispezionato i locali degli spogliatoi, in violazione dell’obbligazione, assunta dal personale scolastico in virtù del rapporto contrattuale tra i genitori ed il Ministero, di tenere gli stessi minori indenni da qualsiasi insidia e pericolo. La ricorrente si doleva, ancora, della congiuntura secondo cui la sentenza della Corte di Appello affermava l’efficienza causale della sua condotta nella causazione del sinistro. Il Ministero non avrebbe fornito alcuna prova per dimostrare l’asserito concorso colposo della minore, o per escludere che il pavimento fosse già bagnato e scivoloso quando gli studenti avevano fatto ingresso nei locali. Anzi, quest’ultima circostanza, emersa dall’istruttoria espletata in primo grado, veniva arbitrariamente disattesa dalla Corte di Appello, la quale, invece, affermava che il pavimento era stato presumibilmente bagnato durante il cambio degli abiti al termine della lezione ginnastica per lo scorretto uso dei lavandini da parte delle stesse alunne. Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe errato nel richiedere che fossero dei ragazzi di tredici anni a denunciare agli insegnanti l’anomalia. Da ultimo, la ricorrente deduceva come la sentenza della Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto insufficienti le prove sulla responsabilità del Ministero convenuto per il mancato soccorso alla minore da parte degli insegnanti nell’immediatezza del sinistro.