Pignoramento senza attestazione di conformità: la procedura si estingue

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Tribunale di Milano, III sezione civile, sent. 29 giugno 2016 Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l’attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d’ufficio dichiarare estinta la procedura. Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l’essenzialità o meno del deposito dell’attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento. Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l’atto veniva consegnato al reclamante all’ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti. Il giudice dell’esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità. Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l’art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l’inefficacia il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l’art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l’efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti. Ciò si ricava dal fatto che l’articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. Ancora, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti. Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all’originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Sentenza: http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano-sentenza-3-febbraio-2016-n-1432.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23189-addio-al-pignoramento-senza-attestazione-di-conformita.asp Foto: http://www.nostralex.it/iscrizione-a-ruolo-pignoramento-cosa-accade-se-manca-lattestazione-di-conformita/

Il “prestito vitalizio ipotecario”. Legge 2 aprile 2015 n. 44

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La legge sul nuovo istituto del prestito vitalizio ipotecario. Sono trascorsi 10 anni da quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “prestito vitalizio ipotecario”. Era il 2005 quando, con un comma a caso, di un decreto legge che introduceva o modificava norme che spaziavano dall’impiantistica negli edifici alla “realizzazione del convegno internazionale interconfessionale”, veniva introdotto il comma 12 dell’art. 11 che recitava: “12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche’ da parte di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta’ superiore ai 65 anni compiuti”. Per capire di cosa si tratta si dica, in poche parole, che è la possibilità per persone al di sopra di anni 65 di “ipotecare” la casa per avere un finanziamento. Ma come vedremo più avanti è anche qualcosa di più di una semplice dazione di ipoteca a fronte di un finanziamento visto che questa pattuizione si risolverebbe in un contratto già presente nel codice civile sotto la voce “mutuo” (art 1813 c.c.). Forse sarà per l’acuirsi della crisi economica che rende appetibile un istituto che sin’ora non aveva potuto avere grande applicazione a causa delle incertezze che scaturiscono da una così scarsa copertura normativa, che il parlamento ha trovato il tempo per emanare la Legge 2 aprile 2015, n. 44 di modifica – di integrazione direi – del comma 12 su indicato (legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.92 del 21-4-2015). Vengono così delineati i contorni dell’istituto del prestito vitalizio, riservato ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Qui sorge una prima perplessità non comprendendosi il motivo per cui un istituto tipicamente da codice civile (ricordo che al Libro Quarto – Titolo III, il Capo XIX si intitoli “Della rendita vitalizia” e all’art. 1872 si prevedono i “Modi di costituzione”) sia stato riservato ad una ristretta cerchia di operatori. Ma forse il motivo lo si scopre andando ad esaminare il funzionamento dell’istituto, ora che è chiaro cosa sia veramente. Il limite di età ora si abbassa a 60 anni – non più 65. La sua comparazione, a grandi linee, con l’istituto codicistico della rendita vitalizia del codice civile torna utile e permette di evidenziale la principale grande diversità strutturale fra i due istituti giuridici. Si definisce di rendita vitalizia quel contratto con il quale un soggetto, quale corrispettivo dell’alienazione di un bene (di solito un immobile) si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto per tutta la durata della vita di quest’ultimo o di altri. In merito alla rendita vitalizia ex art. 1872 cod. civ. sempre si dice che il requisito essenziale del contratto sia l’alea che ne scaturisce. Vale a dire l’incertezza dell’equilibrio fra il dare ed avere dei due contrenti, essendo il rapporto sinallagmatico parametrato ad un evento incerto quale è il decesso della parte. Il prestito vitalizio ipotecario, invece, non ha affatto carattere aleatorio. Il prestito che viene effettuato dalla banca all’over sessantenne, a leggere attentamente l’articolato normativo, deve essere restituito integralmente con interessi e spese. La casa fa solo da garanzia. Il trasferimento dell’immobile, contrariamente alla rendita vitalizia, non è l’oggetto della controprestazione. Si tratta, in sostanza, di una nuova forma di garanzia su prestito. Il funzionamento di questo particolare istituto viene evidenziato da alcuni passaggi; in primis si prevede che il “rimborso integrale in un’unica soluzione puo’ essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato”. E’ chiaro che non sarà il finanziato a pagare, visto che non c’è più. Sarà, quindi, un problema degli eredi. Il momento del decesso è il momento che determina la cessazione del finanziamento e che obbliga alla restituzione dell’importo oggetto del finanziamento. Qui non si fa cenno all’immobile chiedendosi semplicemente la restituzione del quantum. Più chiaro è il successivo comma 12-quater in merito a chi debba pagare il dovuto, fra l’altro in una unica soluzione, laddove si afferma: “Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12”, vale a dire, principalmente, il decesso. La legge ci dice che entro 12 mesi dalla morte “qualcuno” dovrà provvedere al rimborso totale del finanziamento. Sostanzialmente, pertanto, una probabilistica previsione dell’accaduto suggerisce che: a) o l’erede è fortemente liquido, dispone di ampie disponibilità tali da pagare in contanti quanto a suo tempo concesso al de cuius, compresi interessi e spese. Tale soluzione appare di remoto accadimento; possiamo immaginare, infatti, che se il decuius avesse avuto eredi con disponibilità economiche non si sarebbe rivolto ad una banca; b) oppure l’erede lascia la casa all’istituto di credito. Questa è la strada primaria che sembra essere stata privilegiata dal legislatore ed il cui regolamento costituisce la novità della normativa in commento. Si intravvede, in verità, una terza via che immagino sarà la preferita degli istituti di credito, che è quella che vede l’erede contrarre un nuovo finanziamento con l’istituto di credito al fine di chiudere la pendenza del de cuius. Sempre il comma 12-quater dichiara che “il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. Ho evidenziato come sia proprio il finanziatore, senza intermediari, a vendere l’immobile. Ora, secondo i comuni istituti di diritto sostanziale o processuale, parrebbe una concreta eresia poter passare dall’essere mero titolare di una ipoteca di primo grado su un immobile al poterne provocare direttamente la vendita, trattenendo il ricavato, senza passare attraverso una esecuzione immobiliare. Non solo, la norma neppure prevede che la vendita debba essere effettuata a terzi acquirenti, ben potendo immaginare, quindi, che l’istituto di credito, nei casi in cui trovi conveniente l’affare, possa vendere a