principio

Logo Hd1

Ricorso in Cassazione prolisso? E’ inammissibile

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 20/10/2016 n. 21297 Attenzione ai ricorsi in Cassazione troppo lunghi e ridondanti: rischiano di essere dichiarati inammissibili. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297. Nella vicenda processuale in esame, il ricorrente propone un ricorso in cassazione di ben 250 pagine. In particolare, il faraonico gravame si presenta come una mera trascrizione di stralci di atti processuali e documenti dei precedenti giudizi di merito, senza, tuttavia, contenere neanche l’ombra della “esposizione dei fatti della causa”, di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3. La corte, quindi, trovando il ricorso troppo prolisso, lo dichiara inammissibile per la palese violazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Il Supremo Collegio, infatti, aderendo al proprio consolidato orientamento, chiarisce che il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, postula una descrizione dei fatti volta a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo, in modo da consentire la piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata. Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso contrasta con il fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui agli artt. 24 Cost., 111 Cost., comma 2 e all’art. 6 CEDU. L’inammissibilità, precisano gli ermellini, non è però automatica! Nel codice di procedura civile, infatti, una espressa prescrizione di sinteticità è prevista solo per gli atti del giudice (articoli 132 e 134 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.); per gli atti di parte opera il principio della libertà delle forme, fissato in via residuale dall’articolo 121 c.p.c. Il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è, invece, presente nel nuovo processo amministrativo (approvato con il Decreto Legislativo n. 104/110). Tale principio, tuttavia, osservano i giudici della Corte, è destinato ad operare anche nel processo civile, sebbene non sia prevista una specifica sanzione processuale normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, come invece è previsto in altri sistemi giuridici. Dalla Svizzera agli Stati Uniti, infatti, il legislatore si è posto il problema di mettere un freno alla lunghezza degli scritti difensivi, preoccupandosi addirittura, in alcuni casi, di fissare il limite massimo dei caratteri di ogni atto giudiziario. In Italia, nulla di ciò è avvenuto, sostengono gli ermellini, pur evidenziando come siano stati fatti degli sforzi in tale direzione mediante il protocollo Cassazione/CNF del 17.12.15, che, indica i limiti dimensionali degli atti difensivi davanti alla Suprema Corte, ma che tuttavia non prevede l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, ove tali limiti vengano superati. Pertanto, conclude la Corte, in assenza di una previsione normativa espressa, la violazione del principio di sinteticità, se non determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, “espone al rischio” di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/07/ricorso-in-cassazione-prolisso-e-inammissibile Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

Ricorso in Cassazione prolisso? E’ inammissibile Leggi tutto »

Logo Hd1

Anche per le notificazioni via PEC vale il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 Con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno ribadito che anche per la notifica telematica vale il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La corte di legittimità, condividendo un orientamento ormai consolidato, ha infatti affermato che «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni». In relazione a quest’ultime, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato che il suddetto principio debba applicarsi anche alle notifiche via PEC: il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto, conseguente alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale dell’indirizzo di PEC (espressamente indicato proprio a tal fine nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità), “determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC“. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente – sia pure con estensione “doc” in luogo del formato “pdf” – e quello cartaceo depositato in cancelleria. Ebbene, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti “un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte“. Fonte: http://giuricivile.it/anche-le-notificazioni-via-pec-vale-principio-raggiungimento-dello-scopo-ex-art-156-c-p-c/ Foto: http://www.visitel.it/internet_e_web/posta_elettronica_pec_mail.php  

Anche per le notificazioni via PEC vale il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Leggi tutto »

Logo Hd1

Procura alle liti generica: il difensore può esperire l’azione di garanzia impropria

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 14/03/2016 n° 4909 “Dal principio affermato da queste Sezioni Unite in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte”, discende, “quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà”), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria”. È quanto hanno stabilito le Sezioni Unite nella pronuncia in esame. Nella fattispecie, il giudice dell’appello respingeva il gravame interposto da una società avverso la condanna in primo grado a manlevare un condominio per i danni occorsi, sul presupposto della legittimità della chiamata in causa effettuata dal condominio medesimo nei confronti della società sulla base di una procura alle liti generica. La società proponeva ricorso per cassazione avente ad oggetto, fra i motivi, l’inammissibilità della sua chiamata in causa in garanzia impropria per inesistenza di idonea procura in capo al difensore del condominio. “Stante il rilevato contrasto interpretativo in ordine al potere del difensore di chiamare in causa un terzo in garanzia c.d. impropria sulla base di procura alle liti rilasciata dall’amministratore del condominio a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, in difetto pertanto della specifica facoltà all’uopo espressamente conferita nella procura stessa o nel contesto dell’atto cui essa accede”, la causa è stata dalla II Sezione rimessa al Primo Presidente, che l’ha assegnata alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno osservato, al riguardo, che la procura alle liti è l’atto formale con il quale si attribuisce al difensore lo ius postulandi, il “ministero” di rappresentare la parte nel processo. La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, 2 co., c.p.c.), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.). Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all’art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell’incarico conferito. La procura alle liti conferisce, dunque, al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria. In tal senso, si è escluso che la procura alle liti consenta al difensore di effettuare atti che importino disposizione del diritto in contesa, come transazione, confessione, rinuncia all’azione o all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio, non potendo essere validamente utilizzata per un rapporto litigioso soggettivamente e oggettivamente diverso da quello per il quale è stata rilasciata (v. Cass., 18/6/1969, n. 2164; Cass., 18/6/1968, n. 2017). Conseguentemente, in ordine alla chiamata di un terzo in causa, con particolare riferimento al rapporto di garanzia, “nella giurisprudenza di legittimità si è generalmente ritenuto il difensore del convenuto abilitato dalla procura conferita per resistere alla domanda attrice a chiamare in causa un terzo in garanzia cd. propria” (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), o comunque per esigenze difensive; si è viceversa escluso che una siffatta procura consenta al difensore di esperire contro il terzo azioni fondate su un titolo autonomo e distinto, implicanti un’estensione dell’ambito della lite, come nel caso di chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria (che si ha quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, perché risponda in suo luogo, oppure venga condannato a rispondere di quanto sia eventualmente tenuto a prestare all’attore). Ma, osserva la Corte, considerato che il contenuto della procura alle liti è determinato dalla natura del rapporto controverso e dal risultato perseguito dal mandante nell’intentare la lite o nel resistere ad essa, “si è al riguardo da queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come “efficacemente sottolineato” anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge”, con la procura la parte realizzando “semplicemente una scelta ed una designazione”, e non anche un’”attribuzione di poteri”, al cui riguardo la volontà della parte è pertanto “irrilevante”, potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei “poteri del procuratore derivanti dalla legge”. Pertanto, in conclusione, “un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita Ivi ricompresa, pertanto, l’azione di garanzia c.d. impropria”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/procura-alle-liti-difensore-puo-esperire-azione-di-garanzia-impropria

Procura alle liti generica: il difensore può esperire l’azione di garanzia impropria Leggi tutto »