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Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.

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Attenzione: è iniziata la riscossione della quarta rata dei contributi minimi obbligatori per l’anno 2020

A seguito dell’approvazione Ministeriale del contributo di maternità – che per l’anno 2020 è dovuto da ogni iscritto alla Cassa nella misura di euro 95,39 – dal 16 settembre 2020 sarà disponibile il bollettino M.Av. per il pagamento della quarta rata, a saldo, dei contributi minimi obbligatori e del contributo di maternità dovuto per il corrente anno; pagamento da effettuare entro il 31 dicembre 2020. Il bollettino M.Av. dovrà essere prodotto e stampato accedendo alla sezione “Accessi Riservati” del sito internet della Cassa (www.cassaforense.it ) mediante le proprie credenziali, codice meccanografico e codice PIN.

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Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe

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Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente.

Cass. Ord. 26090/19 del 15-10-19. La sentenza in commento torna a dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di revoca amministrativa del diritto a provvidenze economiche, categoria  Inv. Civ. (invalidità civile, cecità civile e sordità), già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In tal modo, la Cassazione ha confermato un importante paletto per l’Ente di Previdenza, nella valutazione – in sede di revisione – dei requisiti sanitari dell’assicurato. L’INPS, infatti, non può valutare diversamente dal CTU le circostanze sanitarie già accertate in giudizio per il medesimo soggetto. Da qui, l’evidente maggiore difficoltà per l’Ente di Previdenza di riqualificare la condizione sanitaria in danno dell’assicurato. Circostanza, questa, che rende sempre “preferibile” la proposizione del ricorso per ATP, con cui viene cristallizzata la spettanza della provvidenza economica. Sotto il profilo prettamente tecnico, si riporta, qui di seguito, il principio di diritto confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento: “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione”.   

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