Controlli fiscali sul conto corrente del professionista

Prelievi e versamenti presuntivamente riconducibili a redditi non dichiarati: sotto controllo anche i conti cointestati e addirittura quelli intestati ai familiari del professionista. Fisco “presuntuoso” approvato dalla Cassazione anche con riguardo alle indagini sulle movimentazioni bancarie di professionisti e lavoratori autonomi. L’accredito sul conto corrente si presume riferito a redditi imponibili e basta una presunzione semplice (non assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza) per motivare un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef o Iva. Ne consegue un onere della prova contraria più gravoso per il professionista sotto la lente del Fisco. Una recentissima sentenza della Suprema Corte (1) ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in materia di accertamenti bancari, secondo il quale la riconducibilità dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti ai compensi dai medesimi percepiti è assistita dalla presunzione legale a favore dell’Erario. Secondo i giudici tale presunzione, avendo fonte legale (2), non ha necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici ed è superabile soltanto dalla prova contraria fornita dal contribuente. Quest’ultimo deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Più precisamente, il Fisco può per legge presumere che sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente siano imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività professionale o d’impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Per poter superare la presunzione legale di cui sopra occorre, pertanto, che il contribuente fornisca valida prova contraria e che detta prova sia valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali movimenti la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell’imponibile esclusivamente quanto risultante dai singoli movimenti bancari ritenuti riferibili alla produzione documentale del contribuente (3). Se il conto corrente del professionista è cointestato Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’operatività della suddetta presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell’onere della prova, si applicano non solo in caso di cointestazione del conto corrente, ma addirittura nell’ipotesi di intestazione dei rapporti bancari a terzi che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Ipotesi, quest’ultima, che la giurisprudenza più recente ha ravvisato nel rapporto familiare, affermando la riferibilità al contribuente medesimo, delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, salva, ovviamente, la prova contraria da parte dello stesso (4). Ciò in quanto le somme movimentate sui conti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente possono essere riferibili a quest’ultimo sulla base di elementi sintomatici come: il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili. In tali casi, incombe sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti correnti dei familiari del contribuente non siano ad esso riferibili. (1) Cass. sent. n. 6947 del 17.03.2017. (2) Art. 32 DPR 600/1973. (3) Cass. n. 6237 del 2015 e n. 9078 del 2016. (4) Cass. sentt. n. 16096/2011; n. 6232/2003 e n. 11145/2011. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/156641_controlli-fiscali-sul-conto-corrente-del-professionista Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/evasione-fiscale-al-via-i-controlli-sui-professionisti/

Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/06/2016 n. 25451 Le movimentazioni bancarie prive di giustificazione effettuate a favore di parenti fanno scattare la presunzione di evasione fiscale, con conseguente sequestro del denaro depositato. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 20 giugno 2016, n. 25451. Nella fattispecie il Tribunale di Pordenone annullava il decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili, essendo il medesimo indagato per il reato di cui agli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti. Secondo il Tribunale di Pordenone, la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denuncia dei redditi, e delle quali l’interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico. La giurisprudenza ha puntualizzato come le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, sebbene non possano costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare, come nella fattispecie, l’applicazione della misura cautelare reale (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7078). La normativa tributaria prevede, anche nel caso in cui si tratti di contribuente che svolga attività imprenditoriale, una sorta di presunzione sulla base della quale sia i prelievi che i versamenti effettuati su conti correnti bancari (anche di parenti) si considerano come ricavi: se il contribuente non riesce a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, che si tratti di redditi non soggetti a tassazione, scatta il sequestro del denaro depositato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/bonifico-familiare Foto: https://www.webeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/bonifico-bancario-costi.jpg

Abuso del contratto a tempo determinato: nel pubblico impiego il danno è presunto

Cassazione Civile, SS.UU. sentenza 15/03/2016 n° 5072. Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. È questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite in materia di illecito ricorso al contratto a tempo determinato. La questione di fondo, posta dalla fattispecie che ha occasionato il giudizio della Suprema Corte, è relativa alle legittimità della normativa interna preclusiva della costituzione del rapporto a tempo indeterminato per i contratti a termine abusivi alle dipendenze di una pubblica amministrazione. La questione controversa, osservano le Sezioni Unite, chiama in causa la normativa del lavoro a tempo determinato alle dipendenze di enti pubblici non economici nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, “la quale, pur articolata in varie disposizioni mutate nel tempo, si è mossa costantemente lungo una direttrice di fondo segnata dall’esigenza costituzionale di conformità al canone espresso dall’art. 97 Cost., u.c., che prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Rimane però che la reazione dell’ordinamento giuridico all’illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è, nel lavoro pubblico contrattualizzato, differenziata rispetto a quella nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno. Quindi vi è una disciplina differenziata tra pubblico e privato che pone un problema di compatibilità sia, nell’ordinamento interno, con il principio di eguaglianza, sia nell’ordinamento sovranazionale, con la disciplina comunitaria. La questione, nei suoi due profili, è stata risolta rispettivamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte di giustizia. In particolare, per la Corte costituzionale (sent. 27 marzo 2003, n. 89) la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di quelle disposizioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio è giustificata dal fatto che il principio dell’accesso mediante concorso rende non omogeneo il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto alle dipendenze di datori privati. Ciò posto, prosegue la Corte, occorre esaminare – per misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore – il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine. Il danno non si sostanzia nella perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata: in effetti, se la pubblica amministrazione non avesse fatto illegittimo ricorso al contratto a termine, non per questo il lavoratore sarebbe stato assunto a tempo indeterminato senza concorso pubblico. Il lavoratore che subisce l’illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l’abuso della successione di contratti a termine rimane, invero, confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l’assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore. In ogni caso l’onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore. Occorre allora, conclude la Suprema Corte, un’operazione di integrazione delle normativa in via interpretativa, orientata alla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile: in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine “occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell’ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all’opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall’obbligo del concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego”. La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede che “il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). In sostanza, il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/31/abuso-contratto-tempo-determinato-pubblico-impiego-danno-presunto  

Danno morale: provato in via presuntiva e liquidato oltre le tabelle

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/03/2016 n° 5691 La quantificazione in una frazione del danno biologico non preclude una misura diversa e maggiore rispetto alla quantificazione tabellare. La prova del danno può essere quella presuntiva. Il caso I genitori esercenti la potestà su un minore convennero in giudizio la ASL affinchè fosse condannata al risarcimento dei danni riportati dal ragazzo per non aver i medici dell’Ospedale riconosciuto immediatamente la torsione dei testicoli riportata dal minore durante una vacanza in Sicilia con la famiglia: in conseguenza della diagnosi imprecisa, il ragazzo fu operato con ritardo e ciò gli causò la perdita di un testicolo, nel frattempo necrotizzato. Il Tribunale e la Corte di Appello accolsero la domanda del rgazzo. La ASL ricorse in Cassazione. La decisione Il Supremo Collegio convalida il ragionamento del giudice di merito, quello di attribuire al pregiudizio del danno morale un maggior rilievo rispetto alla semplice determinazione di una percentuale del danno biologico. Preliminarmente, nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di una lesione del diritto alla salute, questo va liquidato agganciandosi a parametri obiettivi che sono come regola generale costituiti dalle tabelle per la liquidazione del danno, in particolare dalle tabelle del Milano (la Suprema Corte ribadisce, così, la sua valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., come parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono). Confermato questo orientamento, la Suprema Corte fa un passo avanti: se la componente del danno non patrimoniale riconducibile al danno morale puro è quantificabile in una frazione del danno biologico, ciò non preclude al giudice di merito, attesa la necessaria personalizzazione del danno, di discostarsi motivatamente da tali parametri, laddove la situazione presenti alcuni elementi che inducano a quantificare il pregiudizio morale subito in una misura diversa e maggiore rispetto alla quantificazione tabellare, ai fini di una integrale riparazione del pregiudizio subito. Pertanto, la liquidazione del danno morale può avvenire anche in modo extratabellare. Gli ermellini affrontano la questione della prova di tale danno: se è vero che la componente del danno morale non può ritenersi sussistente in re ipsa, ed è soggetta alle ordinarie regole probatorie in ordine alla sua sussistenza e alla sua gravità, è altrettanto vero che si può fare riferimento al ragionamento logico presuntivo, e cioè deducendo da un fatto noto — la lesione fisica e le sue ripercussioni sulla vita futura – il fatto ignoto, ovvero l’entita della afflizione morale che ne è derivata. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/13/danno-morale-provato-in-via-presuntiva-e-liquidato-oltre-le-tabelle