Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986,  che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/

Patteggiare non vuol dire rinunciare alla prescrizione

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06/05/2016 n° 18953 Patteggiare una pena non equivale a rinunciare alla prescrizione. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 6 maggio 2015, n. 18953. La questione evoca quella più risalente, successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 275 del 1990, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall’imputato. Domandandosi se la rinuncia alla prescrizione dovesse essere manifestata espressamente, ovvero fosse anche deducibile da facta concludentia, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha riformulato l’originario art. 157 c.p., disponendo, al comma 7, che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. Il legislatore, quindi, ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale debba essere formulata in maniera espressa, posto che si tratta di un atto dismissivo foriero di conseguenze per l’imputato, posto che “rinunciare ad un diritto già maturato, ossia quello di far valere gli effetti dell’estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa, in definitiva, esercitare il diritto al processo e, quindi, alla prova, nell’ambito dell’inalienabile diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della stessa Carta Costituzionale”. Sulla base di tali osservazioni, e prendendo atto di un duplice filone interpretativo che, da un lato, ritiene che la rinuncia della prescrizione necessiti di una dichiarazione espressa e, dall’altro, che ritiene che la richiesta di patteggiamento equivalga ad una rinuncia della prescrizione, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo il quale, ai fini del valido esercizio del diritto di rinuncia alla prescrizione, è necessaria la forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, o il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono, di per sé, valere come rinuncia. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/patteggiamento-non-vale-come-rinuncia-a-prescrizione Foto: http://www.studiolegaledelalla.it/wp-content/uploads/Studio_Legale_de_Lalla_patteggiamento.png

Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A

Prescrizione dei reati: come funziona?

La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale. Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005. Una nuova riforma, peraltro, è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune criticità che la connotano (leggi: “Prescrizione: che fine ha fatto la riforma?”) Termini di prescrizione Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravità La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Qualche esempio Tenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi. Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva. Se invece guardiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento. Infine, prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni. Inapplicabilità della prescrizione La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione. Rinuncia alla prescrizione L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527). Decorrenza della prescrizione Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Sospensione della prescrizione Non bisogna poi dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi. Ciò avviene, innanzitutto, laddove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare. Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio. Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata). Con riferimento a tale ultima ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Interruzione della prescrizione Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Sono inoltre idonei a interrompere la prescrizione anche: – l’ordinanza che applica le misure cautelari personali; – l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto; – l’interrogatorio

Lesioni causate da errore medico: da quando decorre il termine per la querela

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 29/03/2016 n° 12701 Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte coglie l’occasione per rimarcare la differenza tra momento consumativo del reato e termine di proposizione della querela, confrontandosi con una fattispecie in tema di responsabilità medica. Il fatto L’imputato, medico con qualifica di primario del reparto di oncoematologia veniva rinviato a giudizio per una condotta di lesioni colpose aggravate, consistita nell’aver prescritto una terapia chemioterapica ad una paziente e nell’aver omesso di controllare la somministrazione della stessa, affidata ad un infermiere con la vigilanza di uno dei medici del reparto. Fatto avvenuto il 21.01.2005. Nell’esecuzione della terapia, si verificava infatti uno sversamento del liquido chemioterapico nella pleura della paziente, che cagionava così alla stessa lesioni personali (pleurite chimica). Il giorno successivo, 22.01.2005, il primario effettuava un parziale drenaggio del liquido chemioterapico. Il momento consumativo del fatto veniva però identificato in data 08.04.2008, ritenendosi perfezionata in capo all’imputato una condotta omissiva permanente, consistita nell’aver omesso la dovuta rappresentazione del fatto alla persona offesa fino a quella data. La stessa, dopo essere venuta a conoscenza delle risultanze dell’esame spirometrico effettuato nel marzo 2009, per il tramite della relazione medico legale depositata il 14 aprile 2009, provvedeva a sporgere formale denuncia querela in data 8 maggio 2009. Il ricorrente veniva dapprima riconosciuto colpevole del reato ascrittogli dal Tribunale di Palermo e, successivamente, anche dalla Corte d’Appello di Palermo, che pronunciava l’ordinanza impugnata. La decisione Con il ricorso introduttivo del giudizio relativo alla pronuncia in commento, il ricorrente lamentava, tra le altre cose: il travisamento della contestazione effettuato da parte di entrambe le corti di merito, riferendo la discrasia sussistente tra quanto contestato (condotta commissiva consistita nell’aver somministrato il liquido) e quanto statuito in sede di condanna (condotta omissiva consistita nell’aver omesso di vigilare l’operato dei delegati e nell’aver omesso di adeguatamente informare la paziente sull’entità del danno arrecatole); la mancata constatazione della correttezza e dell’assenza di vizi della delega di funzioni effettuata; la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; l’omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di tempestiva querela; il mancato riconoscimento di intervenuta prescrizione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione. La Corte, pur provvedendo ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, per intervenuta prescrizione, ha provveduto a rigettare il ricorso dell’imputato con riferimento agli effetti civili, effettuando alcune importanti precisazioni circa il rapporto tra momento consumativo del reato, prescrizione dello stesso e tempestività della proposizione della querela. “Occorre preliminarmente considerare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il reato di lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904).” Dopo aver enunciato il principio sopra riportato, la Corte osserva come nel caso in esame non si tratti di in un’ipotesi di permanenza del trattamento medico, dovendosi necessariamente fissare l’insorgenza della malattia al momento dello stravaso del liquido chemioterapico. La condotta colposa deve pertanto ritenersi cessata alla data del 22 gennaio 2005, in cui il primario ricorrente effettuò il drenaggio parziale del liquido, non potendosi qualificare come “condotta colposa causatrice della malattia” il successivo comportamento del medico stesso, che ha omesso di effettuare la dovuta rappresentazione del fatto e delle conseguenze di esso alla persona offesa sino all’aprile del 2008. Tale ulteriore condotta, prosegue la Corte, “[…] potrà aver rilievo ad altri fini ma non può definirsi “causatrice” di una malattia già insorta”. Gli Ermellini proseguono conformandosi sul punto al consolidato orientamento per cui “[…] nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, identificando pertanto nella data dell’ultimo intervento medico (22.01.2005) il momento consumativo del reato e, per relationem, il dies a quo di decorrenza della prescrizione (richiamandosi a Cass. Pen. sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 21598), osservando come la stessa si sia realizzata in epoca antecedente all’emanazione della sentenza d’appello impugnata. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per ribadire come tale orientamento relativo al momento consumativo del reato ed alla decorrenza del termine prescrizionale, non debba trarre in inganno nell’individuazione del termine per la proposizione della querela; esso viene infatti diversamente individuato nella data di deposito della relazione medico legale dell’aprile 2009; non nell’immediatezza del fatto, (gennaio 2005); non nel momento in cui l’imputato ha rappresentato alla persona offesa quanto completamente occorsole (aprile 2008). “Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata” (Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2014 n. 17592). Facendo poi riferimento alla responsabilità in concreto ravvisabile in capo al primario imputato, ed osservando come non possa darsi adito a condanna in sede penale, stante l’intervenuta prescrizione del reato, la Corte coglie l’occasione per ribadire il proprio orientamento in tema di responsabilità medica e principio di affidamento. Viene infatti evidenziato che“[…] garante è il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio incarnato da una determinata categoria di eventi; ed è pertanto responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive che rechino violazione degli obblighi connessi al suo ruolo e determinino l’evento antigiuridico oggetto di protezione (Cass. Pen. Sez.IV, n. 9897 del 2015).

Domanda nuova in appello: anche se inammissibile interrompe la prescrizione

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/01/2016 n° 1516 Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione a SS.UU. viene chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale relativamente agli eventuali effetti interruttivi della prescrizione in caso di domanda giudiziale ritenuta inammissibile; in particolare in caso di domanda nuova proposta solo in grado di appello. Nella fattispecie, la circostanza che ha dato luogo alla sentenza delle SS.UU., è data dalla notifica dall’atto di citazione con il quale un professionista conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il Comune di Brindisi, per vederlo condannare al pagamento dell’indennizzo da arricchimento senza causa, per l’attività svolta dallo stesso nella valutazione dei danni subiti da alcuni agricoltori per le calamità atmosferiche. L’attore premetteva di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, poi revocato dal Tribunale di Brindisi su opposizione del Comune; la successiva domanda di indebito arricchimento svolta in grado di appello era stata dichiarata inammissibile perché nuova. Costituitosi in giudizio il Comune di Brindisi, il Tribunale diede ragione al professionista. La Corte d’appello di Lecce, tuttavia, accogliendo il successivo gravame del Comune, dichiarò l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del professionista a titolo di arricchimento senza causa, compensando le spese; secondo i giudici d’appello la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta solo in grado di appello era inammissibile, e in quanto tale inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, commi 1 e 2. Il professionista proponeva ricorso per Cassazione deducendone la violazione degli artt. 1219, 2943 e 2945 c.c. e 170 c.p.c. per aver considerato l’atto d’appello inidoneo ad interrompere la prescrizione. La causa veniva assegnata alla terza sezione civile, la quale ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, la rimetteva al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite. Le SS.UU. sottolineano che l’efficacia interruttiva della prescrizione è interrotta sia dalla notificazione dell’atto con cui si da inizio ad un giudizio, sia dalla domanda proposta nel corso del giudizio. Infatti, osserva la Suprema Corte, anche la domanda inammissibile necessita di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato, costringendo quindi la controparte a doversi in ogni caso difendere attivamente; ragionamento non seguito dalla Corte d’appello, la quale era incorsa nella confusione dei due concetti di inammissibilità processuale e sostanziale della prescrizione. Inoltre, la domanda nuova non poteva che essere notificata al difensore del soggetto costituito, sebbene questi fosse solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale; anche in tale ipotesi la prescrizione non poteva decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L’unica eccezione all’effetto interruttivo della prescrizione è di natura sospensiva, ed è data dall’estinzione del processo dovuta al comportamento inattivo della parte; che, comunque, fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione. In conclusione la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/03/domanda-nuova-in-appello-anche-inammissibile-interrompe-prescrizione

Cartelle esattoriali di Equitalia soggette alla prescrizione quinquennale

Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 08/10/2015 n° 20213 I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n. 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale[1] (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.). Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale[2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattorialedell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia). In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis – art. 36ter, D.P.R. n° 600/73[3]). In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”. A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale. In considerazione di questo aspetto prettamente processuale (ossia il deposito in corso di causa dell’originario titolo esecutivo emesso dal creditore), potrebbe rilevarsi una valida strategia difensiva quella di “coinvolgere” (nel contenzioso) esclusivamente l’Ente di Riscossione, escludendo il “reale” creditore della pretesa erariale. La base normativa di detta scelta è rinvenibile nell’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”), il quale stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. A ben vedere, di sovente l’Ente della Riscossione sostiene – erroneamente – che non può/non deve replicare alle eccezioni formulate in tema di estinzione del credito (prescrizione), in quanto rappresentano contestazioni da ricondurre direttamente al titolare della pretesa (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ect), dunque adotta una condotta processuale disinteressata ed inerte; detto scenario convergerà a tutto vantaggio del contribuente. In buona sostanza, l’onere della prova (il deposito del titolo esecutivo originario, al fine di usufruire della prescrizione decennale) dovrà essere assolto dall’Ente di Riscossione (laddove sia l’unica controparte processuale), pertanto in caso di assenza di tale produzione documentale – secondo l’orientamento della S.C. espresso nel provvedimento in commento – la prescrizione che opererà sarà quella quinquennale. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=896935