L’esecuzione per un credito residuo proseguita senza informare l’esecutato è abusiva

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Tribunale, Monza, sentenza 19/02/2016 L’impulso dato dal creditore alla procedura esecutiva immobiliare, mediante il deposito dell’istanza di vendita e la conseguente notifica della fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c., in data successiva all’integrale pagamento dell’importo precettato costituisce un esercizio abusivo del processo esecutivo in quanto non vi è corrispondenza tra il mezzo processuale (impulso all’azione esecutiva) ed il suo fine (soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo). Invero, quand’anche dopo il pagamento fosse residuato un credito per spese legali o interessi, sussiste un onere del creditore di sollecitare il debitore, prima di procedere o proseguire in via esecutiva, ad un adempimento spontaneo del residuo. Il caso Il creditore Tizio vanta nei confronti di Caia un credito di poco più di 33.000 euro in forza di una sentenza del Tribunale di Monza del 2013 che lo ha visto vittorioso. La somma viene via via saldata dalla debitrice mediante il versamento di acconti, fino a quando residua un saldo finale di circa 7.000 euro. Non ottenendo il pagamento di tale ultima tranche, Tizio decide di avviare l’esecuzione forzata nei confronti di Caia. Quando, a inizio gennaio 2014, il creditore notifica un pignoramento immobiliare a Caia, quest’ultima salda integralmente il debito residuo e il legale di Tizio emette la relativa fattura quietanzata. Ciononostante, nell’aprile 2014 Tizio dà ulteriore impulso all’esecuzione immobiliare, depositando istanza di vendita del bene pignorato: la debitrice Caia ne viene a conoscenza solo quando riceve la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. A fronte dell’avvenuto pagamento dell’importo precettato, dimostrabile documentalmente tramite la quietanza, Caia presenta quindi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Monza, formulando altresì istanza di sospensione dell’esecuzione e chiedendo il risarcimento del danno da esecuzione imprudenteex art. 96, comma, 2, c.p.c. A questo punto si costituiscono nel medesimo processo esecutivo alcuni terzi interventori (che per comodità chiameremo “Sempronio e Mevio”), asserendo di vantare nei confronti di Caia un credito di circa 5.000 euro. Dalla lettura del provvedimento in commento pare possibile dedurre che Sempronio e Mevio siano gli eredi dell’originario creditore Tizio e che l’importo azionato di 5.000 euro circa sia riferibile a precedenti spese legali rimaste insolute. In primo luogo, il Tribunale di Monza si sofferma sulla prosecuzione del processo esecutivo da parte di Tizio: prosecuzione – si rammenta ancora una volta – avvenuta dopo che l’importo precettato era stato pagato da Caia e senza che fosse stato richiesto da Tizio o dai suoi eredi l’adempimento spontaneo per spese successive maturate dopo la notifica del precetto. Tale condotta, secondo il Giudice lombardo, costituisce una forma di abuso del processo esecutivo. In secondo luogo, il Tribunale si interroga sugli effetti di tale abuso sulla posizione dei terzi interventori nella procedura coattiva, ossia sulla posizione di Sempronio e Mevio. A tal proposito, il Giudice sottolinea che è necessario ricostruire la situazione eliminando le conseguenze dell’uso distorto del processo esecutivo. Nel caso di specie – afferma il Tribunale – tale ricostruzione determina l’inefficacia degli atti di impulso della procedura successivi al pagamento dell’importo precettato e, in primo luogo, dell’istanza di vendita. Si innesca così una “reazione a catena”, che travolge tutti gli adempimenti processuali successivi: l’inefficacia dell’istanza di vendita comporta l’inefficacia del pignoramento e quest’ultima, a sua volta, determina l’illegittimità degli interventi successivi dei terzi eredi di Tizio. Alla luce di tale ragionamento, il Tribunale di Monza ha pertanto accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata da Caia, condannando Sempronio e Mevio alla rifusione delle spese processuali a favore della debitrice, senza tuttavia riconoscere espressamente il danno subito dalla debitrice ex art. 96, comma 2, c.p.c. La giurisprudenza sull’abuso del processo esecutivo La sentenza del Tribunale di Monza si inserisce nel filone giurisprudenziale che ritiene applicabile l’istituto dell’abuso processuale anche alle distorsioni della fase esecutiva. Non a caso, lo stesso Giudice ricorda l’ormai nutrita serie di decisioni della Suprema Corte (a partire dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite del 15 novembre 2007, n. 23726) che hanno posto in risalto l’identità di ratio fra abuso del processo esecutivo e abuso del processo di cognizione. Poiché è indubbio il rango costituzionale del canone generale di buona fede oggettiva e di correttezza (quale espressione appunto del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.), tale canone – si sostiene – deve necessariamente permeare anche il procedimento in executivis. La figura dell’abuso nel processo esecutivo è stata oggetto di svariate pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha progressivamente contribuito a delineare i contorni concreti dell’istituto: in estrema sintesi, sono finora state riconosciute come abusive le condotte del creditore che fraziona l’azione esecutiva e del creditore che procede coattivamente per importi irrisori, alle quali dedicheremo ora un rapido cenno. A) Per quanto riguarda il c.d. “frazionamento dell’azione esecutiva” – ossia il censurabile comportamento del creditore che, pur disponendo di un titolo esecutivo originariamente unico, dà avvio a una pletora di procedimenti esecutivi – la giurisprudenza formatasi nel corso dell’ultimo decennio è ormai copiosa: qui ci si limita a richiamare per sommi capi l’insegnamento contenuto nella sentenza della Cassazione del 9 aprile 2013, n. 8576. (i) Secondo detta pronuncia, la nozione di abuso del processo in generale “presuppone l’esercizio del potere da parte di chi ne è pur sempre titolare legittimo, ma per scopi diversi da quelli per i quali quel potere è riconosciuto dalla legge: scopi ulteriori e deviati, in genere extraprocessuali, rispetto a quelli tipici ed usuali, tanto che l’abuso si caratterizza nel ‘fine esterno’ dell’iniziativa processuale, cioè nella non corrispondenza tra il mezzo processuale ed il suo fine”. (ii) Data tale definizione generale di abuso, occorre chiedersi allora quale sia il fine del processo esecutivo: tale è, afferma la Cassazione, “il soddisfacimento del credito consacrato nei titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti”. (iii) In altre parole, continua la Cassazione, il fine del processo esecutivo è sì che il creditore possa ottenere quanto gli compete