pignoramento

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7 cose che il fisco non può pignorare

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html

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Pignoramento senza attestazione di conformità: la procedura si estingue

Tribunale di Milano, III sezione civile, sent. 29 giugno 2016 Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l’attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d’ufficio dichiarare estinta la procedura. Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l’essenzialità o meno del deposito dell’attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento. Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l’atto veniva consegnato al reclamante all’ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti. Il giudice dell’esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità. Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l’art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l’inefficacia il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l’art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l’efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti. Ciò si ricava dal fatto che l’articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. Ancora, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti. Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all’originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Sentenza: http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano-sentenza-3-febbraio-2016-n-1432.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23189-addio-al-pignoramento-senza-attestazione-di-conformita.asp Foto: http://www.nostralex.it/iscrizione-a-ruolo-pignoramento-cosa-accade-se-manca-lattestazione-di-conformita/

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Casa pignorata: non puoi affittarla

Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016. Impossibile riscuotere i canoni di locazione dell’immobile dato in affitto dopo che è iniziato il pignoramento immobiliare da parte del creditore. Chi ha la casa pignorata deve dire addio alla possibilità di darla in affitto, nonostante il pignoramento possa durare diversi anni: questo perché, se anche lo fa, non può poi riscuotere i canoni di locazione qualora l’inquilino diventi moroso. In buona sostanza, qualsiasi tipo di azione giudiziale da parte sua, volta a ottenere un decreto ingiuntivo contro il conduttore inadempiente, verrebbe rigettata dal tribunale. Ma non è tutto: l’inquilino può continuare a rimanere nell’immobile poiché a mandarlo via definitivamente può essere solo il giudice dell’esecuzione e il custode della casa pignorata, non già il proprietario a cui non è stato versato l’affitto. È quanto chiarisce la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1]. Qualora l’immobile sia pignorato, ogni eventuale contratto di affitto deve essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione: infatti tutti i frutti del bene, consistenti nei canoni di locazione, devono servire a ripianare il debito e, quindi, vanno ripartiti tra i creditori procedenti. Lo dice espressamente il codice di procedura civile laddove stabilisce che al debitore e al custode è vietato dare in locazione l’immobile pignorato se essi non vengono autorizzati dal giudice [2]. A ben vedere, da un punto di vista civilistico, il contratto d’affitto della casa pignorata, firmato senza l’autorizzazione del giudice, è ugualmente valido, anche se il titolare del rapporto non è il proprietario ma il custode. È quest’ultimo il vero locatore. Con queste importanti conseguenze: il proprietario di casa non può percepire i canoni di locazione, ma essi competono al custode; il proprietario di casa non può chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni non versati, né può sfrattare l’inquilino moroso: anche tali azioni sono riservate al custode; il contratto di locazione non autorizzato dal giudice dell’esecuzione non può essere opposto ai creditori e a colui che se lo sia aggiudicato all’asta. Spetta dunque al custode e non al proprietario locatore l’esercizio delle azioni derivanti dal contratto di locazione per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento. Il debitore esecutato perde quindi sia il diritto di gestire e amministrare il bene pignorato sia il diritto di far propri i relativi frutti civili. LA MASSIMA Anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione della legge, non comporta l’invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario, il contratto così concluso non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono – nella specie per il pagamento dei canoni – devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.   [1] Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016.   [2] Art. 560 cod. proc. civ   Fonte://www.laleggepertutti.it/124820_casa-pignorata-non-puoi-affittarla#sthash.uE8ZYmSP.dpuf Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg

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Esecuzioni immobiliari: il pignoramento finisce dopo 3 aste

Addio interminabili – e a volte inutili – esperimenti di asta per la vendita degli immobili pignorati: i debitori, da oggi in poi, potranno dormire sonni più tranquilli perché, se la casa non viene venduta dopo il terzo tentativo di ribasso, la procedura esecutiva si chiude e il bene ritorna nella completa disponibilità del proprietario. È quanto prevede il testo del decreto legge “banche” entrato in vigore questa mattina [1]. Alla fine la promessa del Governo è stata mantenuta: la riforma delle procedure esecutive immobiliari è cosa fatta. Approdata ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, essa prevede una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei pignoramenti di case, appartamenti, terreni e, in generale, qualsiasi altro immobile, stabilendo un tempo massimo di sei mesi dell’iter e una semplificazione generale, evitando inoltre il rischio di un deprezzamento dell’immobile per via del ribasso della base d’asta. Ma procediamo con ordine. I pignoramenti immobiliari, sino ad oggi, sono stati caratterizzati da una lunga serie di aste, da tempi biblici e continui ribassi di valore. Questo, se da un lato ha frustrato spesso le esigenze dei creditori – che, anche nell’ipotesi di vendita del bene, non sempre riuscivano a rientrare nell’importo vantato e nelle spese sostenute – ha di fatto peggiorato la condizione del debitore che, pur espropriato della casa, non si liberava della morosità; l’immobile infatti finiva per essere svenduto a un prezzo di gran lunga inferiore al proprio valore e allo stesso credito per cui si procedeva. Tutto ciò, però, da oggi non avverrà più. Difatti, con la riforma, nel caso in cui la vendita sia affidata a un commissionario (che è attualmente la regola), il numero complessivo dei tentativi di vendita non può essere superiore a tre. In questo modo diventa assai più facile liberare l’immobile del debitore dal pignoramento e dall’ipoteca. In ogni caso il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, ha la facoltà di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà. La quarta asta è quindi un’ipotesi del tutto eventuale. Riportiamo qui di seguito il testo della norma, proprio per l’epocale svolta che essa segna: All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.». e all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Il nuovo decreto legge prevede l’esecuzione a cura del custode secondo le disposizioni del giudice, anche senza l’osservanza delle formalità previste per l’esecuzione per consegna o rilascio. Gli interessati all’asta che intendono presentare un’offerta di acquisto avranno il diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso portale delle vendite pubbliche. La norma prevede precauzioni tese a garantire la riservatezza degli interessati e a impedire contatti tra loro. Le vendite di beni immobili pignorati devono svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche. Per rendere più facile la vendita, viene prevista la possibilità che il bene pignorato sia assegnato a favore di un terzo da nominare: il debitore quindi partecipa all’asta ma si riserva la facoltà di indicare, come effettivo acquirente, un altro soggetto che non ha inteso presenziare alla procedura. La nuova norma infatti stabilisce che Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. I giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, con lo scopo di ridurre i tempi del recupero del credito. Il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e poi rapporti periodici semestrali. [1] Dl n. 59/2016. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119683_esecuzioni-immobiliari-il-pignoramento-finisce-dopo-3-aste#sthash.j7yyjweY.dpuf Foto: http://redazione.borse.it/2014/04/02/crisi-nel-2012-nuovo-balzo-delle-esecuzioni-immobiliari-22-dal-2009/

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Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti?

Il mancato pagamento dei debiti iscritti a ruolo può comportare l’avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia, la quale è legittimata, sulla base del titolo esecutivo, ad aggredire i beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi, pensioni, crediti ecc. del dipendente fino a soddisfazione della propria pretesa. In base al tipo di beni oggetto di pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi. Pignoramento mobiliare Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Si ricorda che ci sono alcuni beni assolutamente impignorabili: – le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; – l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato – i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; – gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; – le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; – le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione. Pignoramento immobiliare Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l’immobile: – è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; – è l’unico immobile di proprietà del debitore; – non è di lusso: villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: – l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; – sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato. Pignoramento presso terzi Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro; – 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro; – 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità. Sono assolutamente impignorabili: – i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto; – i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114503_debiti-con-equitalia-cosa-puo-pignorare#sthash.5XZ7Myhj.dpuf Foto: http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/pignoramento-prima-casa-governo-si-oppone-allo-stop_n_7742692.html

Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti? Leggi tutto »