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I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 2023 2024

Il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 prevede la revisione della Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247 del 2007 e della Tabella A della Legge n. 335 del 1995. I nuovi valori del coefficiente di trasformazione per gli anni 2023 2024 sono indicati in questa tabella allegata al Decreto 1° dicembre 2022: 57 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,270% (variazione 2,01%);58 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,378% (variazione 2,08%);59 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,493% (variazione 2,14%);60 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,615% (variazione 2,21%);61 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,744% (variazione 2,26%);62 anni, il coefficiente di trasformazione è 4,882% (variazione 2,35%);63 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,028% (variazione 2,40%);64 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,184% (variazione 2,45%);65 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,352% (variazione 2,53%);66 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,531% (variazione 2,60%);67 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,723% (variazione 2,65%);68 anni, il coefficiente di trasformazione è 5,931% (variazione 2,75%);69 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,154% (variazione 2,82%);70 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,395% (variazione 2,90%);71 anni, il coefficiente di trasformazione è 6,655% (variazione 2,92%).

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INPS: Bonus di 150,00 euro (indennità una tantum). Misure in materia di politiche sociali

Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022. Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha previsto la nuova indennità una tantum di 150 euro, che verrà erogata a novembre: ai lavoratori dipendenti pubblici e privati a tempo determinato e indeterminato (art. 18, comma 1), nel caso in cui l’interessato non abbia una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, superiore a 1.538,00 euro lordi. Una novità importante è fissata dal secondo comma: l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Questo è rilevante in particolare per chi stia fruendo, ad esempio, del congedo biennale retribuito, della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che, come noto, sono periodi interamente coperti da contributi figurativi (comma 2). ai pensionati per vecchiaia, trattamento anticipato, inabilità lavorativa e, nell’ambito assistenziale, invalidi, ciechi e sordi civili con pagamento della pensione (art. 19), il cui reddito annuale non sia superiore a 20.000,00 euro lordi. Il bonus di 150 euro è corrisposto anche ai nuclei titolari di reddito di cittadinanza, a condizione che nessuno dei suoi componenti lo percepisca come lavoratore o come pensionato. Per le modalità di richiesta, valgono le stesse procedure già indicate per l’indennità di luglio; ragione per la quale i lavoratori dipendenti dovranno presentare apposita richiesta al datore di lavoro, mentre i pensionati si troveranno l’accredito direttamente sul cedolino 11/2022. Va ricordato, altresì, che l’indennità una tantum non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Fonte amministrativa: INPS, circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022. Collaboratori coordinati e continuativi con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori stagionali (a tempo indeterminato e intermittenti), lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS Ricordiamo che altri beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis n. 50/2022 (con requisiti variabili a seconda della suddetta categoria di appartenenza), al fine di ricevere l’indennità una tantum di 200 euro (finora non percepita), dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini con l’accesso al proprio profilo MyInps (SPID o identità digitale o carta dei servizi), entro e non oltre il 31 ottobre 2022 (sul punto, si rimanda all’INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022, par. 7). È però necessario che il lavoratore dichiari di non aver già beneficiato dello stesso bonus in passato.

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INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.

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Scandalo Inps sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici: la lettera aperta di Boeri

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Il Presidente Cari amici, Ho ricevuto negli ultimi giorni numerose email e lettere allarmate di persone con disabilità che avevano letto articoli di giornale o ascoltato servizi televisivi riguardo a presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto che ho l’onore di presiedere. Ho perciò deciso di scrivervi collettivamente. Spero che avrete la pazienza di leggere questa lettera aperta fino alla fine. Se non avete voglia di farlo, vorrei che comunque vi sentiste rassicurati sul fatto che ogni singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi. La polemica alimentata da alcune testate, che non hanno esitato ad offendere la professionalità dei nostri medici, trae spunto dalla scelta dell’Inps di estendere loro l’obiettivo, sin qui stabilito per i soli dirigenti, di contribuire alla riduzione del debito pubblico (mediante la riduzione di spese per prestazioni indebite e l’abbattimento dell’evasione contributiva). In passato questi obiettivi erano stabiliti per i soli dirigenti che poi se ne facevano interpreti presso il personale e i professionisti, tra i quali i medici dell’Istituto. Una sentenza del Consiglio di Stato, che ha riaffermato l’autonomia organizzativa dei professionisti, ci ha di fatto imposto di fissare obiettivi specifici per i medici. Si sono così definiti molteplici indicatori che valutano la loro attività in base ai servizi forniti all’utenza (giudizi medico legali definitivi rilasciati entro 60 gg dal ricevimento del verbale provvisorio da parte delle AsI e entro 30 gg per le patologie oncologiche, esclusione dalle visite mediche di verifica per i portatori di patologie croniche gravi e stabilizzate, espletamento – entro il giorno successivo – delle visite mediche ambulatoriali dei lavoratori in malattia risultati assenti alla visita medica di controllo domiciliare il giorno precedente, tempestività delle segnalazioni di possibile responsabilità di terzi in caso di malattia e invalidità, etc.) oltre che un indicatore legato al contributo alla riduzione del debito pubblico in termini di “Revoche Prestazioni invalidità civile”, “Visite mediche di controllo” e “Azioni Surrogatorie”. Questo indicatore incide su meno del 2 per cento della retribuzione dei medici ed è valutato a livello regionale. Ciò significa che concorrono al risultato tutti i medici della regione rendendo impossibile per un singolo professionista incidere col proprio comportamento sul risultato e, dunque, sulla sua retribuzione attesa. L’inclusione tra gli obiettivi delle revoche può aver dato luogo ad equivoci e alimentato timori sull’imposizione per via amministrativa di criteri più restrittivi nell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali dell’Istituto. Ma attenzione: le revoche di prestazioni di invalidità civile non sono legate alla fase di accertamento degli stati invalidanti, bensì ai casi in cui precedenti commissioni mediche ASL avessero riconosciuto il diritto “a termine”, vale a dire prevedendo la necessità di riconvocare il malato ad una seconda visita di verifica per un possibile miglioramento della condizione di salute. Ciò, premesso, il personale medico, grazie alle sue competenze, può contribuire a meglio identificare quali sono i cittadini che con maggiore probabilità potranno presentare un miglioramento delle proprie condizioni di salute. E’ proprio questo l’obiettivo di questo indicatore: vuole essere una leva gestionale per migliorare l’efficienza delle attività di revisione delle prestazioni legate all’invalidità civile, attraverso una migliore programmazione delle visite di verifica della persistenza degli stati invalidanti. Lo scopo è quello di effettuarle prima della scadenza della prestazione al fine di evitare l’eventuale pagamento di mensilità indebite. Negli scorsi anni si è, infatti, notato come l’aumento del numero di revoche in una data regione corrisponda ad una maggiore efficienza nella calendarizzazione delle visite, piuttosto che agli esiti delle stesse. Tale modalità gestionale si configura, inoltre, come fattore di deterrenza nei confronti di scorrette previsioni di rivedibilità, che spesso causano disagi agli assistiti e alle loro famiglie, provocando reiterate, inutili visite per coloro i quali presentano quadri clinici cronico-progressivi. D’altro canto, la previsione di rivedibilità concerne quadri clinici dinamici per i quali si può prevedere, purtroppo, anche un peggioramento delle condizioni di salute del cittadino. In questi casi le Commissioni riconoscono correttamente benefici economici aggiuntivi rispetto ai precedenti. E in tal caso la tempestività delle visite è condizione per assicurare supporto adeguato ai malati in tempo utile. Si tratta di casi tutt’altro che infrequenti: a seguito della visita di verifica, il numero di coloro che si vedono riconoscere benefici aggiuntivi è pari a quello di coloro che se li vedono ridurre a seguito di una riscontrata diminuzione della percentuale dello stato invalidante. Non c’è pertanto un privato interesse economico che si scontra con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza; c’è invece un incentivo collettivo a essere più efficienti e scrupolosi nella programmazione delle visite di verifica della permanenza dello stato invalidante. È, peraltro, fortemente lesiva della professionalità dei medici Inps anche solo ipotizzare che possano violare il codice deontologico interpretando questi obiettivi come un incentivo a revocare prestazioni in essere, anche quando questa scelta non è giustificata dall’evoluzione del quadro clinico. Il codice deontologico ha da sempre ispirato ogni giudizio medico legale dell’Istituto. Di questo comportamento i nostri medici rispondono di fronte alla giustizia penale e civile e allo stesso Ordine dei Medici da cui non abbiamo mai avuto segnalazioni di comportamenti non corretti. Deve essere precisato che, a garanzia di trasparenza e correttezza del giudizio medico legale, le Commissioni Mediche operanti in Inps sono costituite con l’apporto di medici rappresentanti di categoria, i quali concorrono collegialmente al giudizio medico legale (AMNIC, ANFFASS, ENS, UICI). Non si sono riscontrati casi in cui detti rappresentanti abbiano verbalizzato il loro dissenso rispetto al giudizio medico legale conclusivo. Il giudizio medico legale, bene ricordare, si basa sull’oggettivo requisito sanitario, accertato in ottemperanza al dettato normativo e alle linee guida e disposizioni istituzionali diffuse dal Coordinamento generale medico legale. Le modalità operative istituzionali sottendono l’uso dello strumento informatico con procedure dedicate all’attività sanitaria, garantendo la piena tracciabilità, trasparenza e correttezza formale dei processi. A conferma delle corrette scelte dell’Amministrazione e nel rispetto della piena autonomia tecnico professionale dei medici Inps, sono state intraprese numerose iniziative volte ad emanare linee

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Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986,  che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/

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