Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.

Invalidità dei dipendenti pubblici: tipologie di pensione.

Il lavoratore del settore pubblico con invalidità riconosciuta può beneficiare del pensionamento anticipato?Nella generalità dei casi, chi è impiegato nel settore pubblico, iscritto all’ex Inpdap (ora Inps Gestione dipendenti pubblici) e non all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità.Ricordiamo che questa prestazione economica spetta con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.Il trattamento è una vera e propria prestazione previdenziale, quindi una pensione: anche se è compatibile con la continuazione dell’attività lavorativa o con un nuovo lavoro (fino a determinati limiti di reddito), è difatti calcolato allo stesso modo della pensione, sulla base dell’anzianità, dei redditi e della contribuzione (sistema retributivo, misto, contributivo).Bisogna comunque tener presente che l’invalidità necessaria per il diritto all’assegno ordinario non è l’invalidità civile, ma l’invalidità al lavoro, o pensionabile [1]; in sostanza, per il riconoscimento dell’invalidità ai fini dell’assegno, deve risultare ridotta la capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell’interessato. Ad ogni modo, considerando che l’accesso all’assegno ordinario d’invalidità è precluso, per Invalidità dipendenti pubblici quale pensione può essere ottenuta?I dipendenti pubblici, pur non beneficiando dell’assegno ordinario, possono aver diritto a delle prestazioni specifiche per invalidità ed inabilità. Inoltre, non bisogna dimenticare che alcuni trattamenti pensionistici, accessibili sia ai lavoratori pubblici che del settore privato, consentono di anticipare l’uscita dal lavoro se si possiede una determinata percentuale d’invalidità. Ma procediamo con ordine. Indice:1 – Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro2 – Pensione per inabilità al lavoro3 – Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?4 – Ape sociale invalidi5 – Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi6 – Contributi figurativi per invalidità 1. Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.I dipendenti pubblici possono avere diritto alla pensione per inabilità alle mansioni (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a spostare l’interessato ad altra mansione compatibile) o a proficuo lavoro, qualora risulti un’inabilità tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.In entrambi i casi, devono essere verificati i requisiti sanitari dall’apposita commissione medica [2].Queste pensioni sono calcolate come la generalità dei trattamenti, senza maggiorazioni. Per la pensione per inabilità alle mansioni sono necessari:– 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile (art.40, DPR n.1092/1973), a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente di un ente locale;– 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente statale.Lo stesso requisito di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile è necessario anche per la pensione per inabilità a proficuo lavoro.La visita medico- collegiale può essere chiesta, tramite l’Amministrazione di appartenenza:– presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) designata;– presso la Commissione Medica della ASL. 2. Pensione per inabilità al lavoro.Nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia invalido in modo permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione d’inabilità al lavoro, se possiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio. Questa prestazione è difatti accessibile non solo ai lavoratori del settore privato, ma anche ai dipendenti della PA.Se il pensionato inabile ha meno di 60 anni di età, ha diritto a una maggiorazione contributiva sulla pensione, che ne aumenti la misura.Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Per approfondire: Come funziona la pensione d’inabilità al lavoro. 3. Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?Non è invece accessibile la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità [3], in quanto, oltre ad essere richiesto il riconoscimento dell’invalidità pensionabile [1] in misura almeno pari all’80%, è necessario possedere 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, fondo al quale sono iscritti i dipendenti del settore privato e non i dipendenti pubblici. Inoltre, gli uomini devono aver raggiunto un’età almeno pari a 61 anni, le donne a 56 anni, ed è necessaria l’attesa di una finestra di 12 mesi. 4. Ape sociale invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74% può usufruire dell’Ape sociale [4], al compimento del 63° anno di età: allo stato attuale: si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, che per gli invalidi richiede il possesso di 30 anni di contributi. Il requisito contributivo è ridotto, per le lavoratrici, in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. Poiché si tratta di una misura sperimentale, è necessaria la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2020. 5. Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74%, che possiede almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, potrebbe ottenere la pensione anticipata precoci, con 41 anni di contributi (con 3 mesi di finestra). Questo, per di più, è un intervento strutturale, cioè permanente, che non necessita di proroghe.Se l’invalido non è lavoratore precoce, deve attendere i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, ed a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, più 3 mesi di finestra. Il requisito è valido sino al 31 dicembre 2026: successivamente, aumenterà in base agli incrementi alla speranza di vita che saranno riscontrati dall’Istat. 6. Contributi figurativi per invalidità.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 75% ha infine diritto, ogni 12 mesi di lavoro, all’accredito di 2 mesi di contribuzione figurativa. Il diritto agli accrediti sorge al momento del riconoscimento dell’invalidità in misura almeno pari al 75%.note [1] L. 222/1984.[2] Art. 13, L. 274/1991.[3] D.lgs. 503/1992.[4] Art.1 Co. 179 L. 232/2016. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/358829_invalidita-dipendenti-pubblici-quale-pensione

Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe

Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente.

Cass. Ord. 26090/19 del 15-10-19. La sentenza in commento torna a dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di revoca amministrativa del diritto a provvidenze economiche, categoria  Inv. Civ. (invalidità civile, cecità civile e sordità), già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In tal modo, la Cassazione ha confermato un importante paletto per l’Ente di Previdenza, nella valutazione – in sede di revisione – dei requisiti sanitari dell’assicurato. L’INPS, infatti, non può valutare diversamente dal CTU le circostanze sanitarie già accertate in giudizio per il medesimo soggetto. Da qui, l’evidente maggiore difficoltà per l’Ente di Previdenza di riqualificare la condizione sanitaria in danno dell’assicurato. Circostanza, questa, che rende sempre “preferibile” la proposizione del ricorso per ATP, con cui viene cristallizzata la spettanza della provvidenza economica. Sotto il profilo prettamente tecnico, si riporta, qui di seguito, il principio di diritto confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento: “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione”.   

Quali sono le differenze tra supplemento e supplementare di pensione?

Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare. Se viene assunto come lavoratore dipendente (gli ex privati nel pubblico e nel privato, gli ex pubblici fondo CPDEL nel pubblico e nel privato, gli ex statali solo nel privato), i contributi in versamento andranno nell’INPS Gestione Lavoratori Dipendenti. Decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione, con questi contributi versati successivamente al pensionamento l’interessato potrà chiedere il cd. supplemento di pensione. Se invece la contribuzione versata dopo il pensionamento è da lavoratore autonomo (INPS Gestione Autonoma, ad es. con partita IVA, Titolare d’Impresa), si parlerà sempre di supplemento di pensione ma per la domanda il pensionato dovrà essere aspettare il compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni (e non dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione come i lavoratori dipendenti). Se, invece, il medesimo pensionato riceverà accreditati contributi nell’INPS Gestione Separata (ad es., come collaboratore), l’interessato potrà richiedere una pensione supplementare, sulla base dei contributi versati in Gestione separata; ciò, però, solo al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni. Nota bene Imposizione fiscale: in entrambi i casi, due CUD graveranno fiscalmente sul pensionato, che decide di tornare a lavorare, quindi con una doppia imposizione fiscale. Per quanto riguarda le Detrazioni, se già calcolate sulla pensione, non dovranno essere richieste anche sul nuovo rapporto di lavoro, per evitare un conguaglio fiscale a fine anno eccessivamente a debito. Riepilogo Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare Contributi dipendenti e autonomi à supplemento di pensione (la richiesta potrà essere fatta, dopo 5 anni dalla decorrenza di pensione, se i contributi sono da Dipendente; la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono da Autonomo) Contributi gestione separata à pensione supplementare (la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono in Gestione separata)

Inps: indebito del pensionato e onere della prova.

Cass. S.U., sentenza n. 18046/2010. È molto frequente che l’INPS richieda ai pensionati la restituzione di somme che ritiene di aver erogato indebitamente. Una volta ricevuto la lettera di restituzione, il pensionato che ritiene illegittima la richiesta è tenuto ad agire giudizialmente attraverso l’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito. La questione che si pone in questi casi è quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova. Fino al 2008, la dominante giurisprudenza sosteneva che nei giudizi di opposizione alla richiesta dell’indebito, l’onere probatorio sull’irripetibilità spettava all’INPS che era tenuta, quindi, a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Con la sentenza n. 198 del 2011, la stessa Cassazione ha statuito che nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l’INPS non si deve limitare a contestare genericamente l’indebito ma deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 26231/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, affermando che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di restituire le somme che l’INPS ritenga di aver versato indebitamente è onere del pensionato fornire la prova di non dover restituire le somme richieste. IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, un pensionato dopo aver ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione di somme che quest’ultimo riteneva di aver erogato indebitamente, chiedeva al Tribunale accertarsi la non debenza in favore dell’Ente Previdenziale. La domanda del pensionato veniva rigettata, mentre la decisione di prime cure veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello che dichiarava illegittimo il recupero operato dall’INPS con condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute. Avverso la sentenza della Corte di Appello interponeva ricorso per Cassazione l’INPS sulla scorta di un solo motivo con il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2033 codice civile avendo la Corte di Appello disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 18046/2010. LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, richiamato dall’INPS, secondo il quale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire le somme instaurato dal pensionato quest’ultimo ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Secondo gli Ermellini: il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010 è stato successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 2739 del 11/02/2016 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell’ “accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto; non assume rilievo l’inosservanza, da parte dell’Istituto, dell’obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l’esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell’interessato. (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011). Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/somme-inps-indebitamente-percepite-dal-pensionato-onere-della-prova-104745.html  

7 cose che il fisco non può pignorare

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html

Come influisce la legge sulle Unioni civili nei rapporti tra dipendente e impresa? Ecco cinque aspetti da considerare

La Legge sulle Unioni civili varata ieri dal Parlamento impatta come è stato ampiamente descritto anche nelle nostre pagine su vari ambiti della vita civile. Vediamo come impatta sul rapporto dipendente – datore di lavoro. Cosa sono le unioni civili L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Unioni civili cosa cambia per l’Ufficio risorse umane Gli uffici risorse umane dovranno certamente fare più attenzione, perché in presenza di unione si devono applicare nuove regole. La legge difatti stabilisce che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi anche a ognuna delle due parti dell’unione civile. Nel caso del codice civile vige invece una limitazione, in quel caso difatti l’equiparazione con il matrimonio vale solo se espressamente richiamata. Vediamo come si profilano i rapporti tra azienda e dipendente quando questi è parte di un’unione civile, in 7 aspetti principali. TFR La legge stabilisce, richiamando espressamente la disciplina relativa del codice civile [2] l’applicabilità delle disposizioni concernenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità in caso di morte del lavoratore anche alla parte dell’unione civile. Allo stesso modo compatibile con la situazione di unione civile è l’obbligatorietà di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [3]. Ferie matrimoniali Pur non essendo equiparata al matrimonio, l’unione civile come si vede trova molte affinità con esso anche in tema di ferie. In entrambe le tipologie di ferie matrimoniali, sia in quella indennizzata dall’Inps, sia nell’altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali per definire il periodo di riposo si usa la parola “matrimonio”: dunque la disciplina come abbiamo visto, salvo per il codice civile, è da considerarsi estensibile. Reversibilità della pensione La reversibilità della pensione è ammessa a favore del coniuge unito civilmente, dunque il coniuge superstite avrà diritto ad ottenere l’assegno dall’INPS secondo le regole stabilite già oggi (per le quali consigliamo il nostro approfondimento Pensioni di reversibilità: la guida) Detrazioni fiscali per carico di famiglia La detrazione per coniuge a carico è ammissibile anche per le unioni civili con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti previdenziali [4], il testo che norma tali aspetti, difatti, parla di “coniuge” non legalmente ed effettivamente separato. Permessi per assistenza a disabili Altrettanto applicabile risulta essere la normativa che disciplina la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso per assistere il “coniuge” con handicap in situazione di gravità [5]. Permessi per motivi familiari Estensibile anche la normativa per permessi familiari, che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per 3 giorni per gravi motivi familiari. La Legge difatti riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del “coniuge” [6]. Congedo biennale Anche per il congedo biennale previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata è certamente estensibile ai coniugi uniti in unione civile. [1] DDL “Cirinnà”, proposta di legge 3634-A [2] Cod. Civ. artt. 2118 e 2120 [3] L. 898/70, art. 12 bis [4] TUIR, art. 12 [5] L. 104/92, art. 33, c.3 [6] L. 53/00, art. 4 Fonte: http://business.laleggepertutti.it/8502_unioni-civili-7-cambiamenti-per-le-imprese

Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili

La pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il limite necessario a garantire al beneficiario il sostentamento. Non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Lo ha chiarito il tribunale di Padova con una recente sentenza [1]. Il giudice veneto opera una fondamentale distinzione tra: – pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 [2]: essa va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario; – pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [3] solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Come del resto ha sancito anche la Corte Costituzionale [4], la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili nei limiti sopra indicati (un quinto, salvo il minimo vitale). Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità. In definitiva, afferma il tribunale, la pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità. LA SENTENZA ORDINANZA R. V. ha interposto reclamo avverso il provvedimento di data 2 novembre 2015 con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, sospendeva la procedura esecutiva introdotta mediante atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro 4.089,86. Il giudice dell’esecuzione condannava altresì V. R. alla rifusione delle spese di lite. L’odierna reclamante censura la decisione del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui ha ritenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento siano caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., salva la espropriabilità ex art. 545 co.1 c.p.c. per causa di alimenti –ipotesi non ricorrente nel caso in esame trattandosi di credito per canoni di locazione. Invero la parte reclamante afferma che i trattamenti pensionistici erogati al C. dall’Inps, e consistenti in due pensioni per l’importo rispettivo di euro 501,37 -per inabilità lavorativa- e di euro 312,24 -per invalidità civile al 100%- oltre all’indennità di accompagnamento per euro 863,85 andrebbero inquadrati nell’ambito dell’art. 545 c. 7 c.p.c., così come introdotto dall’art. 13 co.1 d.l. 83/2015 (applicandosi la novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia al 27/6/15) e non, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito del comma secondo della medesima disposizione codicistica. Allega invero per un verso che l’atto di pignoramento è stato spedito a mezzo posta in data 29/6/15 e dunque ricevuto dai destinatari in un momento successivo, e che per altro verso non ricorrono nel caso in esame i presupposti di applicazione di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., riguardante i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Deduce in particolare il reclamante che, non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato la condizione di “povero” in capo al C., si dovrebbe ritenere che il giudice abbia considerato l’Inps quale uno degli enti di cui alla seconda parte della norma: tuttavia l’Inps non sarebbe né una cassa di assicurazione, né un ente di assistenza o un istituto di beneficenza; inoltre l’art. 545 co. 7 non distinguerebbe tra le varie tipologie di pensione; infine sarebbe inammissibile una applicazione analogica del secondo comma atteso che la pignorabilità dellepensioni obbligatorie è specificamente disciplinata dal predetto comma settimo. Osserva infine V. R. che anche a voler fare applicazione della disciplina previgente, ossia dell’art. 128 R.d.l. 1827/35, così come modificato ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, sarebbe possibile il pignoramento anche della pensione di invalidità, nei limiti del quinto, dedotta la quota di minimo vitale assicurata per legge. Costituitosi, il C. ha allegato che le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici; esse sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per “somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero” (in altre parole, ad esempio, “ l’importo dell’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione dellastessa prestazione”)(cfr. pag. 3 memoria difensiva). Il Collegio: rilevato che invero il C. percepisce dall’INPS una pensione di inabilità e una pensione per ciechi assoluti, oltre a una indennità di accompagnamento, dell’importo rispettivo di euro 501,37, euro 312,24 ed euro 863,85 (cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte reclamata); ritenuto che occorra preliminarmente effettuare una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e