Registrare di nascosto quello che dice una persona è reato?

Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016 La registrazione di conversazione tra presenti, compiuta di propria iniziativa da uno degli interlocutori, anche come spettatore, non richiede l’autorizzazione del giudice e può essere usata in processo. La registrazione di una conversazione all’insaputa dei presenti, fatta con lo smartphone o con qualsiasi altro strumento, non è solo lecita, ma non richiede neanche la previa autorizzazione da parte di un giudice o dalla polizia: si tratta, infatti, di un’attività che non lede la privacy dei presenti e può essere fatta in piena autonomia da chiunque partecipi alla conversazione attivamente o come terzo spettatore. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1]. L’interpretazione ormai costantemente sposata dalla giurisprudenza, in linea con quanto affermato in passato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che chiunque sia presente a una conversazione intrattenuta da terzi (anche solo in funzione di spettatore) possa registrare le voci dei partecipanti all’insaputa di questi. Chi parla innanzi ad altre persone, infatti, accetta il rischio di essere registrato e, quindi, non può lamentare alcuna lesione dei propri diritti. Registrare la conversazione tra presenti è lecito La Cassazione ricorda che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione ambientali in senso tecnico. A differenza delle intercettazioni – che sono quelle indagini, tipicamente effettuate, con “cimici” e microspie, da parte della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice, al fine di accertare i presupposti di un reato – la registrazione spontanea fatta invece da uno dei presenti alla conversazione è una forma di autotutela da parte di quest’ultimo, necessaria a procurarsi la documentazione da esibire in causa, innanzi al giudice. L’ingresso di detta documentazione in processo non è soggetto alle limitazioni e formalità tipiche invece per le intercettazioni [2]. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che la registrazione di un colloquio ad opera di una della persona che vi partecipi attivamente oppure che sia, comunque, ammessa ad assistervi, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste. Pertanto, il file con la registrazione audio non è altro che una documentazione del colloquio, che può costituire una prova da utilizzare nel processo penale: una prova che, in caso contrario, non potrebbe mai essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa. Si pensi ad esempio al reato di estorsione: la prova del crimine, in quanto spesso consumato alla presenza della sola vittima o di poche altre persone, può, in questo modo, essere raggiunta e portata sul banco del giudice. Anche in pregresse sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, non è possibile invocare neppure la violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Privacy. Diversa è l’ipotesi di registrazione di conversazione eseguita da un privato su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti predisposti da quest’ultima. In tali casi siamo in presenza delle cosiddette intercettazioni ambientali che necessitano, per il rispetto della privacy dei presenti, della previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. [1] Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016. [2] L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può avvenire in modo più che legittimo attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 co. 1, cod. proc. pen. La disposizione in parola, infatti, qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. – See more at: http://www.laleggepertutti.it/123665_registrare-di-nascosto-quello-che-dice-una-persona-e-reato#sthash.OjdXoWwF.dpuf Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123665_registrare-di-nascosto-quello-che-dice-una-persona-e-reato#sthash.OjdXoWwF.dpuf Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/05/Registrare-una-conversazione-tra-presenti-con-il-cellulare-lecito.png
Patrocinio a spese dello stato: legittima la differenza dei limiti di reddito fra giudizio penale e civile

Corte Costituzionale, sentenza 19/11/2015 n° 237. Le norme dell’Ordinamento che sanciscono un diverso e più favorevole limite di reddito per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio penale rispetto agli altri giudizi, civile e amministrativo, sono costituzionalmente legittimi. Con la Sentenza n. 237 del 2015, la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione. Ciò in ragione delle esigenze di tutela della libertà personale connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Il legislatore ha infatti reputato necessario approntare un sistema di garanzie nel processo penale che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La Corte afferma che fra i processi penale, civile e amministrativo vi è un’indubbia distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (cfr. Corte Cost. ord. n. 270/2012; n. 201/2006 e n. 350/2005). Detto altrimenti, la diversità che vi è fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre. Detta differenziazione vi è anche riguardo al diverso regime di liquidazioni dei compensi degli avvocati, i quali in materia civile sono ridotti alla metà. Anche in tale ipotesi la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle relative situazioni sottese alle relative azioni. Del resto, anche l’art. 111 Cost. ha distinto in modo marcato le caratteristiche del giusto processo penale rispetto agli altri processi. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/patrocinio-a-spese-dello-stato Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale_della_Repubblica_Italiana
Messaggi diffamatori su Facebook: gli amministratori di un gruppo sono responsabili?

Tribunale, Vallo della Lucania, ufficio GIP, sentenza 24/02/2016 n° 22 Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Continua la copiosa produzione giurisprudenziale in materia di Internet e principalmente di reti sociali. Nello specifico la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania n. 22 del 24 febbraio 2016 assume una particolare rilevanza poiché esamina la responsabilità degli amministratori di un gruppo costituito sul noto social network Facebook giungendo ad una conclusione senz’altro condivisibile. In particolare, nel caso di specie, alcuni soggetti sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori di un gruppo di discussione aperto sulla piattaforma telematica denominata facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da iscritti sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo all’ offesa dell’onore e della reputazione consumatasi in danno del destinatario. Il G.U.P. nel valutare la posizione degli amministratori, pur condividendo che senz’altro la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, esclude la responsabilità degli imputati poiché in concreto l’amministratore di un gruppo Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. Come giustamente rilevato dall’organo giudicante l’amministratore potrebbe rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti. Al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell’assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di sapere, a priori, cosa dirà quest’ultimo, e, proprio per tale motivo, potrà sottrarsi alle conseguenze penali di quanto riferito dall’individuo ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza. Nel caso di specie, difatti, gli amministratori del gruppo non assumono alcuna responsabilità poiché dopo aver appreso l’avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori hanno provveduto a cancellare l’intera conversazione appena due giorni dopo la pubblicazione accompagnando il gesto con un lungo post, nel quale hanno spiegato le ragioni dell’intervento, dissociandosi dalle affermazioni rese dai due membri. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/06/responsabilita-amministratore-di-un-gruppo-creato-su-facebook Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/03/diffamazione-aggravata-a-mezzo-facebook
Cassazione: nessun reato per la coppia che affitta l’utero in Ucraina

La legge 40 punisce coloro che si affidano alla maternità surrogata – vietata in Italia – eppure la Cassazione ha confermato l’assoluzione per una coppia di Napoli che ha avuto un figlio tramite la stessa pratica. I protagonisti della vicenda erano andati in Ucraina per avere un figlio con la maternità surrogata, tramite una donna che aveva acconsentito a farsi impiantare gli spermatozoi dell’uomo insieme agli ovuli di una donatrice sconosciuta. La pratica è perfettamente lecita in Ucraina e prevede che, dopo il parto, la madre surrogata dia il consenso a che il neonato sia dichiarato all’anagrafe come figlio naturale della coppia ‘appaltante’. Ad avviso della Suprema Corte, anche se in Italia questo ‘metodo’ per diventare genitori rimane vietato nonostante la Corte costituzionale abbia allentato i ‘paletti’ attorno al divieto di fecondazione eterologa, il ricorso all’utero in affitto in Ucraina non è perseguibile e la coppia italiana che se ne serve non commette reato. Così è stato respinto il ricorso della Procura di Napoli che voleva condannare marito e moglie per violazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e per falsità in atto pubblico e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del bambino. Nel 2014 la Cassazione condannò invece una coppia per aver ottenuto un bambino sempre in Ucraina con l’utero in affitto, ma la storia era molto diversa: il piccolo non era figlio biologico di nessuno dei due, entrambi completamente sterili. Nel caso odierno invece il bimbo è per il 50% figlio dell’uomo che lo ha riconosciuto all’anagrafe. Ad avviso della Cassazione, la coppia deve essere assolta non in base alla sentenza n.162 della Consulta emessa il dieci giugno 2014, dal momento che il solo “dispositivo” di questo verdetto non apre le porte alla maternità surrogata tout-court, ma in considerazione del fatto che ci sono oscillazioni giurisprudenziali su quali siano i reati commessi dai cittadini italiani all’estero che possono essere perseguiti dai pm nel caso in cui nello Stato estero in cui si realizzano non sono ritenuti reato dalle leggi del posto. In proposito, la Suprema Corte sottolinea che è dirimente tenere conto della sentenza ‘Contrada’ emessa dalla Corte europea il 14 aprile 2015, nella quale si afferma che “la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono”. Nel caso di reato commessi all’estero non c’è chiarezza sulla loro perseguibilità. Così è stato respinto il ricorso della Procura contro la coppia alla quale era stata diagnosticata infertilità. Per la Cassazione, inoltre, i coniugi non sono perseguibili per non aver risposto alla richiesta del funzionario dell’ufficio consolare italiano di Kiev “di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino”. In proposito, gli ‘ermellini’ ritengono che un simile comportamento non può essere considerato “una falsa dichiarazione” punita dall’art. 494 del codice penale. E non può essere considerata una “informazione falsa” – il falso in atto pubblico punito dall’art. 476 del codice penale – nemmeno il certificato con il quale la coppia ha riconosciuto all’anagrafe di Kiev di essere padre e madre naturali del bambino nato due giorni prima, il due settembre del 2014, dalla mamma ‘in affitto’ che aveva dato l’autorizzazione alla coppia di ‘prendersi’ il neonato, “alla stregua della normativa ucraina vigente”. Per questi motivi, i supremi giudici della Quinta sezione penale, hanno osservato che “non è dato cogliere alcuna alterazione dello stato civile del minore nell’atto di nascita del quale si discute, che, al contrario, risulta perfettamente legittimo alla stregua della normativa nella quale doverosamente è stato redatto”. Con questa sentenza – n. 13525, presidente Aniello Nappi, relatore Giuseppe Di Marzo – la Cassazione ha respinto il ricorso del pm contro la sentenza di proscioglimento della coppia emessa dal gip partenopeo nel luglio del 2015. Le generalità della coppia, formata da marito e moglie cinquantenni, e quelle del bambino, sono protette dalla privacy. Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2016/04/05/cassazione-utero-affitto_n_9617394.html Foto:http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p3/2016/02/14/Italia/Foto/RitagliWeb/utero_affitto-kk1-ULOHfBbW3ECFV2w-1024×576@LaStampa.it.jpg
Richiesta di archiviazione: la persona offesa deve sempre essere avvisata

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 16/03/2016 n° 10959 La disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 c.p., perché l’espressione ‘violenza alla persona’ deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali del 16 marzo 2016, n. 10959. Il caso vedeva una persona offesa in un procedimento per atti persecutori proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Milano evidenziando di non aver ricevuto avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero. La questione della quale le Sezioni Unite sono state investite è “se la disposizione dell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, sia riferibile anche alla fattispecie di atti persecutori prevista dall’art. 612-bis c.p.”. L’istituto dell’avviso obbligatorio alla persona offesa per alcune categorie di reati è stato introdotto con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199. A norma del nuovo comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p., è stabilito che per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a 20 giorni. Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica la quale, entrata in vigore il 1 agosto 2014, ha vincolato il nostro Paese nell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p. L’art. 3 della Convenzione ora richiamata stabilisce che “a) con l’espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria delle libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; b) l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti convalida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l’espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b. Secondo gli ermellini, l’obbligo di avviso obbligatorio alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cii è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime di violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell’ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce. Di conseguenza, il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria, con conseguente obbligo, da parte del Gip, di informare la persona offesa da tali reati della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, al fine di garantire il contraddittorio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/18/stalking-e-maltrattamenti-necessario-avvisare-persona-offesa-in-caso-di-archiviazione
Video hot di minorenne diffuso on line: risarcimento ridotto se lei è corresponsabile

Cassazione penale, sez. III, sentenza 15/02/2016 n° 6119 Se la minore realizza un video hot e poi, consapevolmente, lo cede ad un uomo, nel caso di successiva diffusione on line da parte di quest’ultimo anche la bambina deve ritenersi corresponsabile. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2016, n. 6119. I giudici di merito, hanno evidenziato la consapevole partecipazione della minore alla vicenda, all’interno di un rapporto intercorrente tra la bambina e l’imputato, nonché il ruolo avuto nella vicenda dalla minore, considerando il concorso della parte offesa nella produzione del danno. Viene così fatta applicazione della regola generale dettata, in materia di inadempimento delle obbligazioni, dall’art. 1227, comma 1, c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Secondo gli ermellini correttamente è stato evidenziato il ruolo di protagonista attiva della minore alla realizzazione del video avente contenuto pornografico, in seguito divulgato dall’imputato, nell’ambito di una condivisa dinamica di provocazioni e sollecitazioni reciproche, in una sorta di gioco di esplicito contenuto erotico e sessuale, di cui entrambi i soggetti erano protagonisti attivi e nei cui contesto la minore agiva per compiacere l’imputato e procurarsene il favore. Costituisce principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’esposizione volontaria ad un rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/17/video-hot-di-minore-diffuso-on-line-da-uomo-lei-corresponsabile Foto: http://www.investigatoreprivatovicenza.it/controlli-dei-file-porno-scaricati-dal-lavoratore-sul-pc-aziendale/
Offese su Facebook: è diffamazione aggravata

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 01/03/2016 n° 8328. Con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale torna ad affrontare il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet ed in particolare sui social network ribadendo le proprie posizioni precedenti piuttosto severe. Il caso di specie riguarda un commissario straordinario della Croce Rossa Italiana la cui reputazione viene offesa più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti, tra cui l’imputato, nell’ambito di un dibattito fra utenti web. La Suprema Corte ritiene che nel caso di specie si configuri senz’altro il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata. In effetti la stessa Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (cfr. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741; 4 aprile 2008 n. 16262; 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126), sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice ( Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008). In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Pertanto, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015). Per la Corte non assumono alcun rilievo le contestazioni del ricorrente relative all’effettiva riconducibilità dei messaggi incriminati alla propria persona. Difatti, sebbene il CTU abbia evidenziato nella propria relazione che le copie stampate di pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull’autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro data, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato all’ imputato per la violazione di elementari regole di computer forensic, la Corte riconosce che le indagini e gli accertamenti tecnici comunque non escludono in modo definitivo e preclusivo, che quanto lamentato dalla parte offesa si sia in effetti verificato, né la possibilità che ciò sia comprovabile aliunde, atteso che risulta confermato dagli stessi accertamenti tecnici, che un account a nome dell’imputato, era stato in effetti operativo in rete, durante il periodo segnalato, per essere disattivato soltanto in seguito. Difatti, l’imputato sebbene informato dell’esistenza dei predetti messaggi a contenuto illecito, immessi sul sito web intestato a suo nome, nell’ambito dell’inchiesta disciplinare avviata nei suoi confronti, non ha mai denunciato o segnalato abusi da parte di eventuali ignoti, responsabili di aver usato, senza il suo consenso, le sue generalità come semplice nickname, allo scopo di celare la propria, vera identità, ed inoltre nella memoria a sua firma, depositata sempre nell’ambito del procedimento disciplinare, questi non ha mai negato la paternità di quelle frasi, né il fatto che queste fossero state da lui immesse in rete, sull’account intestato a suo nome. La decisione in argomento, quindi, ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web 2.0 non può e non deve essere considerato una “zona franca” del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l’individuo svolge la sua personalità e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento. L’onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore; la reputazione, invece, nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività. L’onore, tutelato dalla fattispecie dell’ingiuria (ora depenalizzata), può essere leso, pertanto, solo in caso di offese rese in presenza del destinatario; la reputazione, tutelata dalla fattispecie della diffamazione, solo in caso di offese fatte in presenza di altri. Stante il divieto di analogia in materia penale, non sembra possibile assimilare le comunicazioni via internet a quelle telefoniche, mentre appare opportuno avvalersi di un’interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 595 c.p., riferibile anche ai contenuti diffusi via internet. Quanto al requisito richiesto dalla norma, secondo cui gli atti lesivi devono essere diretti alla persona offesa, non si hanno dubbi che ciò accada allorché il messaggio sia veicolato da posta elettronica all’indirizzo del destinatario. Più problematica risulta l’ipotesi in cui l’offesa sia veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web). In questi casi, si ritiene non si integri il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata. L’ampia casistica in materia di condotte diffamatorie presenta un intimo legame con l’attività giornalistica e la libertà di informazione, tale che l’evoluzione della giurisprudenza ne risulta fortemente influenzata. Si registra che un vastissimo numero di pronunce sia diretto all’accertamento della possibilità di invocare le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica nell’ambito della professione giornalistica. Ma si pensi alle opinioni espresse attraverso siti internet, newsgroup e blog, che non necessariamente costituiscono mezzi di informazione giornalistica e per le quali non sono invocabili i diritti di cronaca o di critica. Per molti, però, il diritto
Udienza non rinviabile se sciopera solo legale di parte civile o persona offesa

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/04/2015 n° 15232 Udienza non rinviabile se sciopera solo legale di parte civile o persona offesaCon la sentenza del 14 aprile 2015, n. 15232, Le Sezioni Unite sono state chiamate a rispondere al quesito se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata degli organismi di categoria. Sul punto, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte affermando, già con la sentenza n. 114 del 1994, la situazione di grave disagio derivante dalla mancanza di specifiche norme che regolassero l’incidenza sui procedimenti giudiziari penali dell’astensione della classe forense, avendo ritenuto necessario ed auspicato un intervento del legislatore, invitandolo a dettare specifiche norme sulla falsariga di quelle della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Un secondo intervento del giudice delle leggi si ebbe con la sentenza n. 171 del 1996, che dichiarò l’incostituzionalità di alcune disposizioni dell’art. 2, comma 1 e 5, l. 146/1990, nella parte in cui non prevedevano, in caso di astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, specifici strumenti e procedure idonei ad individuare quali fossero le prestazioni essenziali e ad assicurare tali prestazioni. In merito alla natura giuridica dell’astensione, la sentenza delle Sezioni Unite del 27 marzo 2014, n. 40187, ha ricordato che la giurisprudenza più risalente aveva assimilato il fenomeno dell’astensione al legittimo impedimento, ma che tale ricostruzione è stata risolutamente abbandonata dalla giurisprudenza più recente, la quale ha escluso la riconducibilità dell’astensione al legittimo impedimento, essendo del tutto libera la scelta del difensore di aderire o meno alla protesta di categoria, con la conseguenza che nel caso di rinvio per astensione la sospensione della prescrizione non è limitata ai sessanta giorni ma opera per l’intero periodo di rinvio. L’astensione è un esercizio di un vero e proprio diritto costituzionale e non una mera libertà o un semplice legittimo impedimento partecipativo. L’art. 2, comma 2, della regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, stabiliva, sul punto, che nel procedimento penale, il difensore che non intendesse aderire all’astensione era tenuto a comunicare prontamente tale sua decisione all’autorità giudiziaria procedente e agli altri difensori costituiti, ponendo in essere una presunzione di adesione alle agitazioni di categoria regolarmente indette. Tale principio venne ribadito dal vigente codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera del 13 dicembre 2007 il quale, all’art. 3, comma 1, prevede che “la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina” deve essere dichiarata all’inizio dell’udienza o comunicata alla cancelleria ed agli altri avvocati costituiti almeno due giorni prima. Corollario di tale disposizione è il principio secondo il quale “In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata e comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione”. Nel caso di specie, mentre il difensore delle persone offese aveva insistito nella richiesta di rinvio per adesione all’astensione, il difensore degli indagati aveva rinunciato ad una precedente dichiarazione di astensione ed aveva chiesto di discutere nel merito. La giurisprudenza di legittimità si esprime nel senso della non prevalenza della dichiarazione di astensione del difensore della parte civile sulla contraria volontà espressa, tramite il proprio difensore, dall’imputato, dovendo essere privilegiato l’interesse di quest’ultimo ad una celere definizione del procedimento. L’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione dispone che la regolare dichiarazione di astensione produce i propri effetti anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa, disposizione che si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa ancorché non costituita parte civile. Ma tale disposizione si limita ad enunciare il principio della sussistenza del diritto di astensione ma non regola direttamente il caso in cui vi sia una diversità di posizioni fra difensore dell’imputato e difensore della persona offesa o della parte civile. Si tratta di una lacuna che, secondo i giudici, deve essere colmata in via interpretativa ritenendosi che, nel caso di udienze camerali a partecipazione facoltativa dei difensori, qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non sia comparso o non abbia proposto analoga richiesta di rinvio per astensione, la manifestazione della volontà di astenersi e di ottenere un rinvio avanzata solo dal difensore della persona offesa, non implichi anche il diritto di ottenere il rinvio dell’udienza camerale. In conclusione gli ermellini affermano il seguente principio di diritto: “Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore di parte civile o della persona offesa, prevista dall’art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/15/no-al-differimento-se-all-astensione-aderisce-solo-il-legale-di-parte-civile-o-persona-offesa Immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Consulta