Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici

Cass., III sez. pen., sent. n. 35295/2016 Scatta il reato di pornografia minorile per il minorenne che con lo smartphone filma un rapporto orale con una coetanea, infrasedicenne, e mostra il video ai coetanei per vantarsene. Le testimonianze dei compagni che hanno visionato il video sono idonee a far scattare l’imputazione, nonostante il filmato sia stato cancellato dal dispositivo. In particolare, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35295/2016 (qui sotto allegata), ai fini dell’integrazione del reato di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; esulano, quindi, dall’area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore. La Suprema Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori dell’imputato, nei confronti del quale il Tribunale dei minorenni aveva dichiarato il non luogo al procedere poiché ai tempi del fatto aveva meno di 14 anni, circostanza che pur impedendo una più ampia formula assolutoria, non impedisce l’accertamento della responsabilità dell’imputato. Il Collegio condivide la giurisprudenza in base alla quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 26 D.P.R. n. 448 del 1998, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni, evidenziano gli Ermellini, ha esposto ampiamente le ragioni che impedivano l’adozione di una più ampia formula liberatoria nei confronti del giovane. La motivazione del giudice a quo risulta coerentemente fondata sulle dichiarazioni di un altro minore che aveva dichiarato di aver visto insieme ai compagni il video pedopornorafico sul cellulare dell’imputato che se ne vantava; tali dichiarazioni sono state ritenute complete, dettagliate e non contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri minori che sapevano dell’esistenza del video pur non avendolo visto. Nel caso di specie sufficienti elementi integrano il pericolo concreto che l’imputato potesse in futuro diffondere e mostrare il materiale archiviato a una pluralità indeterminata di soggetti (indeterminatezza che va intesa non come implicante un elevato numero di soggetti, ma piuttosto la non numerabilità ex ante degli stessi) Assumono rilievo sotto tale profilo l’effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memoria di un telefono cellulare e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi. Fonte: Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.vocedinapoli.it/2016/07/26/ripresi-a-11-anni-mentre-hanno-rapporti-intimi-il-video-gira-su-whatsapp/
Selfie del minore a sfondo sessuale: la cessione non costituisce reato

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 21/03/2016 n° 11675 La cessione di materiale pedopornografico è punibile solo qualora il materiale sia stato formato attraverso l’utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 21 marzo 2016, n. 11675. Il caso vedeva una minorenne effettuare degli autoscatti a contenuto pornografico (c.d. sexting) per poi cedere detto materiale, autonomamente, a terzi i quali, ad insaputa della ragazzina, provvedevano ad inviare, a loro volta, tali scatti ad altre persone. I giudici del merito ritenevano la condotta della minorenne non punibile in quanto le immagini erano state effettuate direttamente dalla minorenne stessa, senza alcun intervento da parte di terze persone. L’art. 600-ter, comma 4, c.p., infatti, sanziona la cessione del materiale pedopornografico solo qualora il materiale in questione sia stato realizzato mediante l’utilizzo del minore da parte di terzi. Secondo gli ermellini, la norma in commento non sanzione una qualsiasi cessione di materiale pedopornografico, ma solo quello realizzato da un soggetto differente dal minore raffigurato, in quanto la normativa effettua una netta distinzione tra soggetto utilizzatore del materiale e il minore oggetto delle immagini. La ratio che sta alla base della punibilità della cessione delle immagini pedopornografiche è da rinvenire nel fatto che il soggetto sia diverso rispetto al minore; tale diversità, come ovvio, non può sussistere quando, come nella specie, il materiale sia stato realizzato dallo stesso minore, autonomamente e consapevolmente. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/23/selfie-e-cessione-di-materiale-pedopornografico-prodotto-da-minore-stesso Foto:http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/Image/2016/04/07/selfie_pedopornografico%20jpg