Quando lo psichiatra risponde del suicidio della paziente

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Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01/08/2016 n. 33609 Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° agosto 2016, n. 33609. Il caso vedeva una donna, sofferente da molto tempo di una grave forma di depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, togliersi la vita dopo aver tentato il suicidio diverse volte anche in passato. Per tale fatto veniva tratto in giudizio lo psichiatra che aveva in cura la donna. Come confermato anche dall’ausiliario dei giudici di merito, si trattava di un soggetto ad alto rischio per il quale si rendeva necessario procedere, oltre agli interventi di tipo farmacologico, anche ad una stretta sorveglianza, da intendere come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro. Nessuna di queste misure veniva adottata a tutela della donna; da ciò gli ermellini, traendo spunto da costante giurisprudenza secondo la quale “il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti della paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele” (Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292), hanno evidenziato la particolare negligenza del medico il quale addirittura, poche ore prima dell’avvenuto suicidio, aveva deciso di interrompere la somministrazione di medicinali precedentemente assunti dalla donna. Conseguentemente “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alle diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/04/quando-lo-psichiatra-risponde-del-suicidio-della-paziente Foto: http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=100561

Il consenso può dirsi “informato” se il paziente può valutare tutti i rischi dell’intervento

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Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 febbraio 2016 n. 2177 Il paziente che si sottopone a intervento chirurgico deve prestare il proprio consenso che sia effettivamente informato. Quando il consenso è informato – La Cassazione – con la sentenza n. 2177/2016 – ha fornito precisazioni su cosa debba intendersi per “corretta informazione del soggetto da operare”. Il sì quindi di quest’ultimo a sottoporsi all’intervento deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico/chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. La Corte, in particolare, ha chiarito che non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico che ritenga di sottoporre al paziente – perché lo sottoscriva – un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia compreso in modo esaustivo le informazioni. L’informazione, inoltre, che il medico fornisce deve essere adeguata anche al livello culturale del paziente, dovendo pertanto relazionarsi con un linguaggio comprensibile proprio per rendere effettiva la conoscenza dei rischi legati all’operazione. La vicenda – Nel caso concreto una paziente si era sottoposta a un intervento oculistico di cheratomia radiale. Il chirurgo aveva consegnato alla paziente un depliant da lui compilato sui possibili rischi di quel tipo di intervento. Ma su quel foglio non era affatto scritto che tra le possibili conseguenze dell’intervento c’era anche una possibile e pesante perdita del visus. Vista – che nel caso concreta – era scesa a circa 2/10 su entrambi gli occhi. E su questo punto la Cassazione ha rilevato l’assenza di un consenso informato. Questo perchè se la donna avesse saputo a cosa sarebbe potuta andare incontro non avrebbe affrontato l’intervento. Il ricorso del paziente sulla mancanza di consenso informato pertanto è stata accettato. Accoglimento parziale – La Cassazione, invece, ha ritenuto di non poter condividere la tesi del paziente sulla circostanza che il medico avrebbe riferito che sarebbe completamente guarita dalla patologia che l’affliggeva grazie all’intervento. Si trattava, infatti, di un’affermazione di un’amica stretta della malcapitata paziente e quindi essendo troppo di parte non poteva essere accolta. Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2016-02-04/il-consenso-e-informato-se-paziente-puo-valutare-tutti-rischi-dell-intervento-181742.php