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Patrocinio a spese dello Stato: decreto di pagamento deve essere contemporaneo alla sentenza Tribunale, Milano, sez. IX civile, decreto 22/03/2016

Per effetto dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore. È quanto ha stabilito il giudice nella pronuncia in commento. Nel caso all’esame, un legale depositava istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza. Osserva il giudice che “per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore” (art. 83 d.P.R. 115 del 2002), vincolando il giudice al principio della domanda. Ne consegue che con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. In sostanza, in mancanza di un’espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d’ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Anzi, l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è, per la giurisprudenza prevalente, illegale o comunque abnorme. Tuttavia, precisa giustamente il giudice, il difensore non decade dal diritto al compenso, potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento, allegando tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda, come avvenuto nella fattispecie. In argomento ancora https://www.studioavvocatocolletti.it/patrocinio-spese-dello-decreto-pagamento-deve-contemporaneo-alla-sentenza/ Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/25/patrocinio-a-spese-stato Foto: https://www.google.it/search?q=patrocinio+a+spese+dello+stato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwoLOizZDMAhVIVhQKHUsCDt0Q_AUICCgC&biw=1093&bih=504#tbm=isch&q=patrocinio+gratuito+tribunale&imgrc=EjcAiJAtg70ALM%3A

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Patrocinio a spese dello stato: legittima la differenza dei limiti di reddito fra giudizio penale e civile

Corte Costituzionale, sentenza 19/11/2015 n° 237. Le norme dell’Ordinamento che sanciscono un diverso e più favorevole limite di reddito per accedere al Patrocinio a Spese dello Stato nel giudizio penale rispetto agli altri giudizi, civile e amministrativo, sono costituzionalmente legittimi. Con la Sentenza n. 237 del 2015, la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento – del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), «riprodotti» nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione. Ciò in ragione delle esigenze di tutela della libertà personale connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Il legislatore ha infatti reputato necessario approntare un sistema di garanzie nel processo penale che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. La Corte afferma che fra i processi penale, civile e amministrativo vi è un’indubbia distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (cfr. Corte Cost. ord. n. 270/2012; n. 201/2006 e n. 350/2005). Detto altrimenti, la diversità che vi è fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre. Detta differenziazione vi è anche riguardo al diverso regime di liquidazioni dei compensi degli avvocati, i quali in materia civile sono ridotti alla metà. Anche in tale ipotesi la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle relative situazioni sottese alle relative azioni. Del resto, anche l’art. 111 Cost. ha distinto in modo marcato le caratteristiche del giusto processo penale rispetto agli altri processi. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/patrocinio-a-spese-dello-stato Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_costituzionale_della_Repubblica_Italiana

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