All’atto di appello formulato per sostituire il primo si applica il termine breve

Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016. Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con la Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016, hanno risolto un contrasto ermeneutico insorto sulla formulazione di un secondo atto di appello, quando lo stesso venga notificato nella finalità di sostituire il primo. Orbene, attraverso un’articolata argomentazione, il collegio conferma l’indirizzo tradizionale, ritenendolo più aderente al principio della ragionevole durata dei giudizi: l’avvio del procedimento d’appello, infatti, manifesta la conoscenza legale della sentenza, ad opera di chi formula l’impugnazione. Più in dettaglio, se il soccombente propone un secondo atto di appello, si deve tener conto del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione. La notifica dell’impugnazione manifesta infatti la conoscenza legale della pronuncia che si impugna, di conseguenza la notifica, ad opera del medesimo appellante, di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, sarà tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. La vicenda prende origine dalla citazione in giudizio, proposta da una società, in seguito fallita, nei confronti di un Comune, dove chiedeva la risoluzione giudiziale di un contratto di appalto, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti. L’ente interponeva appello, ma l’atto di citazione, secondo la difesa della società, doveva considerarsi nullo, in quanto notificato a una entità giuridica non più inesistente, poiché la società era stata dichiarata fallita. Il primo giudizio, secondo il Comune, doveva considerarsi nullo a causa della notifica dell’atto di appello al difensore della società e non al Fallimento, pertanto la seconda impugnazione non poteva essere dichiarata tardiva. L’ente ricorrente attacca l’interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. La questione approda in piazza Cavour, dove gli ermellini delle Sezioni Unite civili, richiamando propri precedenti (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10143 del 2012), sentenziano il rigetto del ricorso interposto dal Comune, compensando le spese. Più in dettaglio, i giudici, manifestamente dichiarano di non volersi discostare dall’orientamento tradizionale, definito conforme al principio della ragionevole durata del processo: affermano infatti che la notifica di un primo atto di appello dà inizio ad una dinamica impugnatoria finalizzata a pervenire alla definizione della lite e, al contempo, dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Da tale presa d’atto consegue che, qualora la parte che appella, prima che sia giunta la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/04/tempestivo-secondo-appello-nel-termine-breve-dopo-primo-non-dichiarato-improcedibile Foto: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/static/img/header.jpg
Diritto penale: comprare anabolizzanti vietati, al fine di incrementare la massa muscolare, costituisce ricettazione

Corte di Cassazione Penale, Sez. II, n. 15680 del 2016. Nel caso specifico, il dato fattuale è il seguente: gli imputati, ricettando gli anabolizzanti, hanno incrementato il proprio patrimonio di beni che, non avrebbero potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbero potuto solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale) hanno potuto soddisfare quel loro bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fossero ricorsi al “circuito” legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, lo avrebbero conseguito in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare. Quello, quindi, che sembra essere sfuggito al giudice è proprio questo peculiare aspetto della vicenda in quanto, facendo leva sul solo aspetto psicologico, ha confuso e sovrapposto tre concetti che vanno tenuti rigorosamente separati: il dolo specifico; il profitto; il movente. Nel caso di specie: – è configurabile il dolo specifico perchè gli imputati hanno voluto e si sono rappresentati (art. 43 c.p., comma 1) che dall’acquisto di quei farmaci, avrebbero tratto “un profitto”; – “il profitto”, va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima non avevano e che non potevano acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il loro “patrimonio” potendo trarre da essi un vantaggio e, quindi, idonei a soddisfare un proprio bisogno (materiale o spirituale); – il “movente” per cui decisero di ricettare quei beni, ossia”per soli fini edonistici” avendoli utilizzati per incrementare la massa muscolare, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, potendo essere preso in esame solo ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. , comma 2, n. 1. In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Torino che, nel giudizio di appello, si atterrà al seguente principio di diritto: “il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sè, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale: conseguentemente risponde del delitto di ricettazione l’agente che acquisiti o riceva farmaci e sostanze dopanti provento del delitto di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7. Ai fini del delitto di ricettazione è irrilevante il movente, ossia la causa psichica che ha indotto l’agente ad agire, potendo il medesimo essere preso in considerazione ai soli fini del trattamento sanzionatorio”. Pertanto vi è il reato di ricettazione nel caso di acquisto di anabolizzanti vietato dalla legge, anche solo al fine di soddisfare un proprio bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare. Fonte: www.molegale.it Foto: http://www.latinatoday.it/cronaca/anabolizzanti-palestre-arresti-latina-cisterna.html