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Avvocati: la revoca o la rinuncia al mandato non esclude la capacita’ di compiere o ricevere atti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6648/2017 Il rifiuto dell’avvocato che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado di ricevere la notifica della sentenza emessa nel suddetto giudizio produce, ai fini della decorrenza dei termini per proporre appello, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna. Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6648/2017, pubblicata il 15 marzo 2017. Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale rilevando la tardività della notifica del gravame per decorrenza dei termini di legge dalla notifica della sentenza avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Il procuratore della parte aveva rifiutato la notifica della sentenza dichiarando di aver rinunciato da tempo all’incarico. Avverso la sentenza di Appello proponeva ricorso per Cassazione l’appellante sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148, 330 cod. proc. civ. e con il secondo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha osservato che: 1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate in modo diverso rispetto alla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, in quanto mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti può rinunciarvi con efficacia immediata, ma ne la revoca ne la rinuncia privano il difensore della “ capacità di compiere o di ricevere atti, in quanto i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare”; 2. Ai sensi dell’art. 85 c.p.c. ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono ne la revoca ne la rinuncia, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore; 3. Non è ammissibile la remissione in termini in quanto il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale e il professionista che può assumere rilevanza solo ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocati-revoca-rinuncia-mandato-non-esclude-capacita-compiere-ricevere-atti-103559.html Foto: http://www.miolegale.it/formulario-civile/revoca-mandato-avvocato/

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Equitalia Servizi di riscossione Spa e cartelle “amiche”

Equitalia è pronta a varare due grandi riforme: la cancellazione dei tre gruppi (Equitalia Sud, Centro e Nord) e l’invio di oltre 300mila cartelle amiche.Tra meno di 24 ore, non esisteranno più Equitalia Sud, Centro e Nord: i tre agenti della riscossione si fonderanno in un’unica società, partecipata da Agenzia delle Entrate e Inps: si chiamerà Equitalia Servizi di riscossione Spa ed opererà su tutta Italia, tranne in Sicilia. I contribuenti, quindi, vedranno, nelle prossime cartelle di pagamento che saranno loro notificate, un nuovo soggetto come mittente. Nello stesso tempo, al fine di semplificare la vita ai contribuenti e ottimizzare il recupero crediti, che anche quest’anno ha segnato un trend positivo, sta per essere lanciata l’operazione “Cartella amica”, dopo un test positivo partito a febbraio a Varese, Firenze e Lecce. In buona sostanza si tratta dell’invio della cartella esattoriale con, al suo interno, l’istanza per la rateazione che il contribuente, se vorrà aderire all’offerta di pagamento dilazionato, dovrà solo firmare e presentare allo sportello o, in alternativa, inviare la richiesta via raccomandata a.r. o via posta elettronica certificata (PEC). L’istanza varrà solo per i debiti inferiori a 50.000 euro (ma non sotto i 600 euro). La proposta di rateazione andrà da un minimo di 12 a un massimo di 72 rate (6 anni). Ad esempio, un debito di 3.600 euro potrà essere pagato in 6 anni con una rata mensile di 50 euro, oppure si potrà scegliere barrando un’altra casella un piano a 12 rate di circa 300 euro ciascuna.In questo modo il contribuente non dovrà complicarsi la vita scaricando moduli da internet e facendoli compilare al proprio consulente, ma potrà, in modo semplice e chiaro, scegliere personalmente come e in quante rate pagare il proprio debito.“Abbiamo voluto inserire – sottolinea Ruffini – nella cartella uno strumento semplice in cui sono indicate le varie possibilità per poter pagare a rate il proprio debito. Vogliamo fare il possibile per ridurre al minimo la burocrazia e dialogare con una società che rappresenta l’ultima occasione per mettersi in regola”. In queste settimane saranno notificate circa 300mila “cartelle amiche” che porteranno, come indicazione del mittente, non più Equitalia Nord, Centro e Sud, ma – come detto – Equitalia Servizi di riscossione Spa. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125028_equitalia-arrivano-le-cartelle-amiche Foto: http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/e83cbe35-cf26-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg

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Patologie neurologiche invalidanti: si all’indennità di accompagnamento

Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza 15/03/2016 n. 5032 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5032 del 15 marzo 2016 ha ribadito che il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere determinato in considerazione della capacità dell’assistito di compiere gli elementari atti giornalieri, da intendersi non solo in senso fisico, ma altresì come salvaguardia della condizione psico-fisica del soggetto. Il predetto orientamento trae origine da una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, affermato dalla Corte d’Appello di Catania da un momento successivo rispetto a quello richiesto, pur nella consapevolezza della precedente affezione del ricorrente a gravi patologie neurologiche. La Cassazione sostiene invero, che la Corte abbia trascurato del tutto di considerare le peculiarità comportamentali dell’assistito, limitandosi alla verifica dell’ idoneità del soggetto ad eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana, contravvenendo così ad assodati principi già affermati. La Cass. Civ. n. 13363 del 2003 aveva infatti, già sancito, che la richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi solo al numero degli elementari atti giornalieri compiuti, ma soprattutto alle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo, non certo trascurabile, l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona. La Corte d’Appello non avendo dunque raccordato lo stato dell’assistito alle condizioni reali dello stesso, è incorsa in un vizio di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione della Sentenza in sé. La mancanza di motivazione si ha difatti, ogni qualvolta la motivazione manchi del tutto, oppure qualora le argomentazioni siano scolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum. Per questa ragione la sentenza impugnata è cassata, rinviando alla medesima Corte di Appello per il proseguo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/pensione-indennita-di-accompagnamento-patologia-neurologica In argomento cfr. anche: https://www.studioavvocatocolletti.it/wp-admin/post.php?post=466&action=edit Foto: http://www.salutechefare.it/#!/it/Emicrania

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B&B e case vacanze: niente più limiti all’attività. Lo dice il TAR del Lazio.

TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza 17 maggio – 13 giugno 2016, n. 6755 Storica sentenza del TAR del Lazio avverso un regolamento della Regione Lazio sulla disciplina delle attività ricettive extralberghiere come bed and Breakfast e affittacamere: l’autorità pubblica NON può limitare l’esercizio di una attività di B&B e costringere il comparto extralberghiero di B&B e case vacanza a chiudere o trasformarsi in attività imprenditoriale. Il regolamento, entrato in vigore a settembre del 2015, aveva scatenato polemiche e innescato numerose proteste da parte di bed and breakfast, affittacamere e ostelli della Capitale perché, con imposizioni assurde, e in violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione, ne limitava l’esercizio in regine di libera concorrenza. Una delle norme più inique contenute nel regolamento, e oggi ANNULLATA dal TAR, prevedeva, per i B&B non non imprenditoriali, la chiusura di 120 giorni all’anno per la città metropolitana di Roma Capitale e di 90 giorni nei restanti comuni. La penalizzazione riguardava anche le case vacanza e gli appartamenti in affitto turistico che, se prima non avevano un obbligo specifico di fermo, avrebbero dovuto chiudere 100 giorni all’anno. Tra i punti rigettati anche quelli riguardanti i vincoli dimensionali in termini di metratura che comporterebbero onerosi obblighi di adeguamento delle strutture esistenti e quello riguardante il periodo di soggiorno minimo di 3 giorni nelle case vacanza che il regolamento aveva previsto. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato Antitrust perché il regolamento è in contrasto con i principi di libera concorrenza e con i correlati principi di parità di trattamento e non discriminazione. I limiti contenuti nella nuova disciplina della Regione Lazio per le attività ricettive extralberghiere non trovavano alcun fondamento razionale nella legge ed erano volti piuttosto ad ostacolare l’esercizio di una attività economica fondamentale per il comparto turistico aumentando per essa gli oneri amministrativi e i costi di gestione. Il Giudice amministrativo ha ritenuto opportuno rammentare che la legge (comma 1 dell’art. 3 citato), prevede che “Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di (fra l’altro): a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”. Le misure contenute nel regolamento erano invece studiate per tutelare gli interessi degli esercenti delle strutture alberghiere ed entrata in vigore a ridosso dell’inizio del Giubileo della Misericordia? A voler pensare male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Frenando l’attività di chi voleva esercitare attività di B&B o casa vacanza in forma non imprenditoriale (costringendolo a chiusure “forzate”) si creava, in effetti, un vantaggio a favore dell’attività imprenditoriale e in danno, quindi, della concorrenza. Ora il regolamento è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale e l’attività di Bed & Breakfast e di affittacamere si può dire definitivamente liberalizzata. Fai clic per accedere a sentenza.pdf Fonte: http://www.bed-and-breakfast.it/it/news/B&B-case-vacanza-niente-limiti-tar-lazio/1599 Foto: http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2016/02/BB.jpg  

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