opponibilità

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Il divieto di adibire gli appartamenti a bed and breakfast va trascritto

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 18/10/2016 n. 21024 La Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, afferma che la clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulti nella nota di trascrizione. Due condomini di un condominio di Palermo avevano impugnato nel 2006 una deliberazione assembleare che, con la maggioranza ex art. 1136 c.c., aveva integrato il regolamento condominiale, inserendovi un articolo che vietava ai partecipanti di destinare le unità singole a case-famiglia, bed and breakfast,pensioni, alberghi o affittacamere. Il condominio convenuto si era difeso sostenendo che la deliberazione impugnata aveva soltanto riprodotto analoga disposizione contenuta nel regolamento originario del 1957. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità della delibera, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la prima sentenza, osservando come le limitazioni all’utilizzo delle unità immobiliari, benchè non fossero state inserite nelle note di trascrizione, derivassero da un regolamento condominiale di origine contrattuale richiamato negli originari atti d’acquisto delle singole proprietà esclusive. Uno degli originari attori aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che l’omessa trascrizione del regolamento del 1957 aveva comportato l’inopponibilità delle relative clausole limitative ai successivi acquirenti. La Corte di Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, accoglie questa censura. La sentenza delle Suprema Corte ricorda come alcune pronunce precedenti avessero affermato che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà possono vincolare gli acquirenti dei singoli appartamenti anche indipendentemente dalla trascrizione, purché nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – debba ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (Cass. 31 luglio 2009, n. 17886). Parimenti, in passato si era affermato che la clausola del regolamento di condominio, che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, abbia efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini se trascritta nei registri immobiliari, oppure se comunque menzionata ed accettata espressamente nei rispettivi atti d’acquisto (Cass. 1° giugno 1993, n. 6100). Altre volte, si era distinto sempre in giurisprudenza tra le clausole del regolamento che impongano pesi a carico di unità immobiliari di proprietà esclusivae a vantaggio di altre unità abitative, e le clausole che, invece, impongano prestazioni positive a carico di alcuni ed a favore di altri condomini o di soggetti diversi, nel primo caso essendo configurabile un diritto di servitù, trascrivibile nei registri immobiliari, e nel secondo, invece, un onere reale e nel terzo un’obbligazione “propter rem”, non trascrivibili (Cass. 5 settembre 1990, n. 11684). Altrimenti, a proposito del regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, le clausole che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive sono state intese come costitutive su queste ultime di servitù reciproche (Cass. 15 aprile 1999, n. 3749; Cass. 13 giungo 2013, n. 14898). La sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024 afferma decisamente che la previsione regolamentare di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive debba essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem. Osserva la Corte che non vi può essere obbligazione reciproca quando ciascuno debba all’altro un eguale speculare a quello cui questi è tenuto verso di lui. Ricondotta alla servitù, l’opponibilità ai terzi acquirenti della clausola del regolamento che stabilisce i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive va, quindi, regolata facendo attenzione riguardo alla trascrizione del relativo peso. Per l’opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento di condominio, non è, quindi, sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., occorre indicarne le specifiche clausole limitative (Cass. 31 luglio 2014, n. 17493). In assenza di trascrizione, queste disposizioni del regolamento valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d’acquisto. Da ultimo, la sentenza n. 21024 del 2016 enuncia il seguente principio di diritto: “la previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”. La decisione in commento riaprirà antiche dispute dottrinali. Un regolamento di condominio è, di per sé, atto soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari? La risposta dovrebbe essere negativa, compatibilmente con l’art. 2645 c.c., in quanto esso non è, ex se, atto dispositivo della comproprietà. Sono, piuttosto, trascrivibili le eventuali convenzioni costitutive di servitù che siano documentalmente inserite nel testo di un regolamento di condominio. Può allora procedere alla trascrizione di tali clausole il costruttore venditore, originario unico proprietario dell’edificio, che abbia predisposto il regolamento? No, finché egli non abbia proceduto all’alienazione della prima unità immobiliare, in quanto prima di tale momento non è possibile configurare tali servitù reciproche tra le varie porzioni dell’edificio, in quanto la servitù è ius in re aliena e, per il principio nemini res sua servit, non è concepibile il sorgere di una servitù attiva o passiva tra due fondi, fino a quando i medesimi appartengono a un unico titolare. Con la nota di trascrizione del primo atto di acquisto di un’unità compresa nell’edificio si determina l’opponibilità del regolamento, menzionando in essa tutte le distinte unità immobiliari, pure quelle rimaste in proprietà del costruttore, ovvero ciascuno dei reciproci

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Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A

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