Contratto di locazione non registrato: inefficacia o nullità? E quali azioni possibili?

Cass., Sent. n. 25503/2016. Con la sentenza n. 25503/2016 la Corte di Cassazione torna sulla questione delle conseguenze derivanti dalla omessa registrazione del contratto di locazione. Nel caso in esame, R.R.A. conveniva dinanzi al Tribunale S.F. , allegando che la propria madre, R.L. aveva stipulato con S.F.un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo e che S.F. non aveva mai pagato il canone; chiedeva quindi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione. La convenuta si costituìva eccependo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne concordato la futura stipula. Il Tribunale accoglieva la domanda; la decisione di primo grado veniva poi confermata dalla Corte d’appello, che osservava che: a) il contratto di locazione era stato concluso, ma era inefficace perché non registrato; b) l’inefficacia del contratto non esimeva comunque l’occupante dall’obbligo di pagamento del canone pattuito, “come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”. La soccombente sia in primo che in secondo grado propone quindi ricorso per cassazione, deducendo in particolare la nullità del contratto di locazione, perché mai registrato ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il motivo di impugnazione e accogliere il ricorso, osserva quanto segue: – L’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311, stabilisce che “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”: il dettato normativo è molto chiaro, nel senso che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente nullo; – la stessa Corte costituzionale con la sentenza 5.12.2007 n. 420, ha affermato che la suddetta norma ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”; Pertanto la Corte di Appello ha commesso due errori: a) l’avere ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1458 c.c., norma che disciplina la risoluzione per inadempimento dei contratti di durata, e non gli effetti della nullità, i quali sono invece disciplinati dalle norme sull’indebito oggettivo, da quelle sul risarcimento del danno aquiliano (nel caso di sussistenza degli altri presupposti dell’illecito extracontrattuale), ovvero da quelle sull’ingiustificato arricchimento, come misura residuale; le norme sulla risoluzione dei contratti, infatti, non vengono in rilievo al cospetto d’un contratto nullo, il quale in nessun caso può produrre effetti, nemmeno nel caso di contratto di durata; b) l’avere equiparato l’obbligo di pagare il canone, scaturente dal contratto e determinato dalle parti, con l’obbligo di indennizzare il proprietario per la perduta disponibilità dell’immobile, scaturente dalla legge e pari all’impoverimento subito. Pertanto, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado con rinvio, enuncia il seguente principio di diritto: “ il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311 e la prestazione compiuta in esecuzione d’un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, in primo luogo dovrà qualificare formalmente la domanda attorea (come domanda di adempimento, risoluzione, nullità, ingiustificato arricchimento, ecc.); e, secondariamente, dopo avere qualificato la domanda, provvederà su essa applicando i principi sopra stabiliti, tenendo peraltro conto che la domanda di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. deve essere espressamente formulata, e dalla sentenza impugnata non risulta che lo sia stata. Allegato: http://www.esame-avvocato.com/wp-content/uploads/2016/12/25503_2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/contratto-locazione-non-registrato-inefficacia-nullita-quali-azioni-possibili-103368.html Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiSzdq1o4DRAhVGbhQKHRasBAcQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fvetrinafacile.it%2Fannullamento-contratto-daffitto%2F&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFeOJW0AwaDbWNGSqksV_l06vWqFQ&ust=1482237579364052
Il deposito dell’appello con “velina”: improcedibilità o nullità sanabile?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016 dirimono un contrasto giurisprudenziale su alcune questioni relative alla improcedibilità e inammissibilità dell’appello. La questione che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite è la seguente. Il titolare di una ditta agiva in giudizio per ottenere il pagamento della somma di allora Lire 25.642.000 quale corrispettivo dovuto in forza di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, nonchè di altre due somme per indennità di mancato guadagno e restituzione della c.d. ritenuta di garanzia. Il tribunale riconosceva all’attore la somma di € 8.181,19; la convenuta soccombente notificava un primo atto di appello in data 12/11/2004, non lo iscriveva a ruolo, e notificava successivamente in data 26/11/2004 un secondo appello, che veniva iscritto a ruolo mediante deposito non dell’orginale della citazione di appello, bensì di una “velina”. Parte appellata iscriveva a ruolo il primo appello al solo dichiarato fine di ottenere la declaratoria della sua improcedibilità, ed eccepiva la inammissibilità del secondo appello, anche per essere stato iscritto con velina. La Corte distrettuale, riuniti i due appelli, ridimensionava nel merito il dovuto a favore dell’attore/appellato in 648,00 Euro, oltre interessi legali dal 7 marzo 2001 al saldo, e rigettava l’eccezione di improcedibilità del primo appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, e di inammissibilità del secondo. Al riguardo, la Corte di Appello rilevava che: a) secondo l’esegesi dell’art. 358 c.p.c., il secondo appello non poteva dichiararsi inammissibile in ragione della improcedibilità del primo, in quanto quest’ultima non era stata dichiarata ancora all’atto della sua proposizione e, d’altro canto, il secondo appello era stato proposto quando ancora non era trascorso il termine ai sensi dell’art. 326 c.p.c., decorso dalla notificazione del primo appello; b) non era fondata l’eccezione di inammissibilità del secondo appello in quanto iscritto con la “velina”, trattandosi di una mera irregolarità formale non pregiudizievole per la parte appellata. L’appellato soccombente proponeva quindi ricorso per Cassazione: la Seconda Sezione Civile della Cassazione, ritenendo che la decisione implicasse la soluzione di due questioni, sulle quali ravvisava l’esistenza di contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, rimetteva il ricorso al Primo Presidente, perchè valutasse l’opportunità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in una lunga e articolata sentenza, enuncia i seguenti principi di diritto in merito alle questioni sollevate dal ricorrente in punto di improcedibilità e inammissibilità. A) Quanto alla prima questione, è principio di diritto che “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un’iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell’improcedibilità dell’appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perchè l’art. 358 c.p.c., intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello”; e ancora: “quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purchè il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso”; per verificare se il secondo appello è tempestivo occorre aver riguardo (non al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.), ma a quello breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, “solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione”. B) Quanto alle seconda delle questioni in esame, circa le conseguenze dell’iscrizione a ruolo “con velina” delle cause di appello, le Sezioni Unite precisano che “l’art. 348 c.p.c., comma 1, quando commina l’improcedibilità dell’appello “se l’appellante non si costituisce nei termini”, dev’essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’art. 165 c.p.c., oppure una costituzione tardiva e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165”. quindi la costituzione dell’appellante nel termine senza il deposito dell’originale della citazione e, come nella specie, con una c.d. velina, non determina di per sè l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità sanabile; in caso di costituzione tempestiva, ma carente sotto il profilo dell’osservanza delle forme, l’appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività che servano ad integrarle successivamente (ad esempio mediante attività di deposito dell’originale) entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., : la nullità sarà quindi superata; nel caso in cui la tempestiva costituzione avvenga senza il deposito dell’originale della citazione entro la prima udienza ex art. 350 cpc comma 2, la nullità della costituzione in giudizio dell’appellante, potrà, sempre entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., essere sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione in giudizio dell’appellato, a condizione, però, che questi provveda a depositare la copia della citazione notificatagli dall’appellante e da questa sia possibile verificare la tempestività della costituzione dell’appellante. Link alla sentenza: http://www.neldiritto.it/public/pdf/16598_08_2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/il-deposito-dell-appello-con-velina-improcedibilita-nullita-sanabile-103215.html
Cartella esattoriale notificata via pec è nulla

Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 25/02/2016 n. 611 Dopo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016), anche quella di Napoli, sia pure tramite un’ordinanza in corso di causa, la n. 1817/2016, emessa lo scorso 12 maggio, che ha sospeso l’efficacia di una cartella esattoriale, ha stabilito che la notifica a mezzo posta elettronica certificata pone «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale» e che pertanto è da ritenersi nulla. La questione, che sarà decisa nel merito all’udienza del prossimo nove settembre, non è di poco momento: infatti, se la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali è stata introdotta dall’art. 38 della legge 78/2010, il Dlgs. 159/2015 ha previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha innanzitutto ritenuto, riprendendo argomenti già esposti da quella di Lecce, che la notifica non si potesse considerare avvenuta in quanto ciò che viene inviato è o una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o, al limite, la copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d, che abbisognano entrambe dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale. Un potere di certificazione del quale i funzionari di Equitalia non sono in possesso è che ha indotto la recente Giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 8446/2015 del 27/04/2015) a stabilire che sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti di ingiunzione. Circostanza questa che esclude ab origine la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata, ciò malgrado alcune pronunce (cfr. C.T.R. Catanzaro 1674/2014) abbiano deciso di considerare i funzionari di Equitalia come “organi indiretti della Pubblica Amministrazione” e quindi legittimati a certificare la conformità delle cartelle inviate in via telematica, in forza, in particolare, del D.L. 203/05, convertito in L. 248/05, secondo cui il soggetto esattore è lo strumento “a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate e gli altri enti pubblici esercitano la riscossione”. In maniera analoga, secondo l’ordinanza in esame e anche secondo la sentenza di Lecce la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell’ art. 26 del D.P.R. 602/1973. Giova, tuttavia, segnalare che la pronuncia in esame considera anche il postino come un soggetto legittimato a eseguire tali notifiche, sebbene la questione risulti dibattuta tra i Giudici di legittimità (cfr. Cass. 6395/2014 e Cass. 8333/2015) che sono favorevoli e quelli di merito (ex multis Commissione Tributaria Regionale Lazio, sent. n. 3711/2014 e G.d.P Taranto, sent. n. 3327/2015) che arrivano a giudicare tale notifica addirittura inesistente. La Commissione Tributaria di Lecce, inoltre, utilizza una motivazione di ordine “oggettivo” ed eminentemente pratico, sostenendo che “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”. Una considerazione, questa, certamente esatta, visto che quando il Legislatore ha voluto equiparare alla consegna a mani proprie situazioni diverse le ha disciplinate espressamente (pensiamo al caso dell’irreperibile relativo di cui all’art 140 c.p.c.) e che genera dubbi sull’affidabilità della posta elettronica certificata rispetto alla comune e-mail che, invece, a livello tecnico consente di verificare l’effettiva apertura e lettura del messaggio, ma che viene ritenuta meno affidabil: si pensi alla materia condominiale in cui è esclusa, con grave disagio per le amministrazioni, la possibilità di inviare comunicazioni, quali le convocazioni assembleari, a mezzo di posta elettronica non certificata. La Commissione Tributaria pugliese rileva, inoltre, come vizio della notifica anche la circostanza che sulla copia informatica della cartella in oggetto non fosse indicato l’indirizzo fisico del destinatario, nel caso in esame si trattava della sede legale di una persona giuridica, stabilendo che questo avrebbe impedito la possibilità di eseguire la notifica a mezzo pec. In quest’ultimo caso, tuttavia, il Giudice adito non appare molto puntuale nel formulare tale obiezione, in quanto non tiene conto del concetto di “domicilio digitale” del contribuente, così come definito all’art. 3 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che viene individuato a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Per mera completezza si fa da ultimo rilevare che sempre il Giudice leccese ha ritenuto invalida la cartella esattoriale in oggetto anche perché la stessa non rendeva possibile al contribuente la chiara comprensione delle somme ingiunte, apparendo così del tutto carente sotto il profilo motivazionale, in violazione del disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990 e, più specificatamente, per la materia tributaria, di quello ex art. 7 L. 212/2000; un principio quest’ultimo ormai pacifico nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8934/2014 e Cass. 26330/2009). Conclusivamente si può affermare che le problematiche poste dalla notifica telematica appaiono ancora piuttosto serie specie considerando una data importate come quella del primo giugno che ha sancito l’obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti destinati ai soggetti che, a norma di legge, sono tenuti all’utilizzo di questo strumento. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/cartella-esattoriale-notificata-via-pec-nulla Foto:http://info.tuttovisure.it/wp-content/uploads/2014/04/Cartelle-Equitalia-pec-680×365.jpg
Nullo il giudizio deciso da Giudice “diverso”

La sentenza n. 11581/16 della Corte di Cassazione fa luce su episodi che si verificano con una certa frequenza nelle aule dei tribunali. Se il giudice che emette la sentenza è diverso dal giudice che ha preso parte alla discussione orale o davanti a cui sono state precisate le conclusioni, la decisione, dunque, la sentenza risulta nulla. L’assunto è stato affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.11581 del 06.06.2016). In realtà, tale soluzione interpretativa non risulta nuova nella pratica operativa e quotidiana che ogni giorno si verifica nei tribunali del nostro territorio. Risulta, pertanto, pacifico che la suindicata sentenza non riguardi un caso del tutto nuovo o sconosciuto agli operatori del diritto, identificati in avvocati e magistrati. Accade spesso che nella fase finale del giudizio, si assiste alla partecipazione di un giudice che non era presente durante la discussione della causa ovvero che la sentenza venga emessa da parte di un giudice diverso rispetto al giudice dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni. La prassi conosce anche l’ipotesi in virtù della quale alla fase della discussione prendano parte più magistrati rispetto al limite numerico previsto. A tal punto, è utile, che il difensore oltre ad adempiere in modo celere alle attività del suo mandato, verifichi anche tutto ciò appena descritto. Nullità della sentenza e rimedi: i casi La conseguenza di una sentenza emessa da un giudice diverso rispetto al giudice delle fasi precedenti, è la nullità della medesima. Si possono distinguere due casi, a seconda che la categoria della nullità venga rilevata in appello o invece dinanzi alla Corte di Cassazione. Nella prima ipotesi, non si assiste alla remissione della causa al giudice di primo grado. La fase rimediale al vizio viene posta in essere nel merito ad opera dell’attività della Corte d’appello. Nella seconda ipotesi, invece, la causa a seguito della rilevazione del vizio della nullità, va rimessa al giudice di appello o al giudice che ha pronunciato in un unico grado; vi sarà, quindi, una nuova decisione. Tra il mondo variegato delle cause, è bene conoscere le regole basilari e non derogabili. Fonte: http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/06/causa-e-nulla-se-decide-un-giudice-diverso-00956721.html
Sequestro d’urgenza: nessun obbligo di avvisare l’indagato di farsi assistere dal difensore

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 13/04/2016 n. 15453. Nell’ipotesi di sequestro preventivo d’urgenza, operato dalla polizia giudiziaria, non sussiste alcun obbligo di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore. E’ quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 13 aprile 2016, n. 15453. Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il quesito “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operai anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dopo la convalida di quello d’urgenza disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria”. Una prima impostazione giurisprudenziale nega che in siffatta circostanza debba essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dal tenore letterale dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che disciplina l’obbligo di dare avviso all’indagato di assistenza difensiva, opera solo con riferimento al sequestro probatorio, il quale è un atto di indagine ed attiene alla formazione della prova, per cui appare necessario l’eventuale presidio delle garanzie difensive. Il sequestro preventivo, invece, corrisponde all’esigenza di evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Secondo altro indirizzo, invece, le disposizioni della norma ora richiamata troverebbero applicazione anche al sequestro preventivo eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, preferendo una soluzione fondata sulla ratio e sulle finalità delle garanzie difensive, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Secondo le Sezioni Unite, il tenore letterale dell’art. 114 e la finalità diversa del sequestro preventivo rispetto al sequestro probatorio, portano a concludere che in caso di sequestro preventivo disposto ad iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., non vi è obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In questo caso le garanzie difensive sono comunque tutelate dal G.i.p., al quale il pubblico ministero deve rivolgere la richiesta di convalida del sequestro urgente posto in essere dalla polizia giudiziaria tutte le volte in cui in via autonoma non decida di restituire il bene sequestrato al soggetto avente diritto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/15/sequestro-preventivo-niente-avviso-indagato-facolta-assistenza-difensore
Vendita di appartamento con area di parcheggio carente: quali conseguenze?

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11/04/2016 n° 7065 La vicenda approdata sui banchi di piazza Cavour, e decisa con la pronuncia dell’11 aprile 2016, n. 7065, principia ben tre lustri fa, quando un uomo conveniva in giudizio due fratelli, asserendo la nullità della compravendita relativa ad un appartamento, già di proprietà di uno, ed in seguito ceduto all’altro, motivando che il medesimo atto si poneva in violazione dell’art. 18 della Legge n. 765/1967 nonché dell’art. 9 della Legge 122/98. Secondo la tesi attorea, con siffatto atto, contestualmente, si era trasferito anche il relativo spazio adibito a parcheggio coperto, comprensivo, quindi, della quota parte di spettanza dell’appartamento del medesimo attore, ubicato nello stesso stabile condominiale. Uno dei convenuti replicava che l’area adibita a parcheggio, a seguito di un atto di rettifica, di cui riportava gli estremi, risultava insufficiente a soddisfare le esigenze di entrambi gli appartamenti, e pertanto era stata asservita all’immobile ceduto al proprio fratello. Il Tribunale rigettava la domanda, considerando che, a seguito del menzionato atto di rettifica, col quale il dante causa aveva rinunciato a parte dell’area destinata a parcheggio, risultava impraticabile l’ulteriore suddivisione della residua area anche in favore dell’attore. Diversamente, il giudice d’appello, riconosceva all’attore appellante, previa declaratoria di nullità parziale del citato atto pubblico di vendita, il diritto reale d’uso sulla quota parte dell’area di parcheggio. La Cassazione, invece, ribalta siffatto pronunciamento, sposando tesi dei due fratelli, con rinvio della causa al giudice territoriale. Nella specie, gli ermellini rilevano che in appello si era ha considerato che il dante causa aveva legittimamente alienato al fratello l’intera area parcheggio in precedenza acquistata, e per tale ragione il giudice territoriale dichiarava la nullità parziale della compravendita intercorsa tra i due. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis (ex multis Cass. 27 dicembre 2011, n. 28950). Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale (Cass. 18 aprile 2000, n. 4977). In coerenza a tale impostazione, la corte di merito ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3961). Per il collegio, con riferimento alla vicenda de qua, affinché si possa affermare la nullità parziale ai sensi dell’art. 1418 c.c. dell’atto pubblico, come affermato dal giudice territoriale, riconoscendo all’attore in primo grado il diritto reale d’uso sull’area di parcheggio, occorre accertare l’avvenuta riserva, al momento della realizzazione dell’edificio, all’interno della concessione edilizia, di una sufficiente ed individuata area da destinare a parcheggio, così come richiesto dalla Legge urbanistica. Soltanto attraverso la determinazione di un preciso spazio, interno ovvero esterno all’edificio, idoneo ad essere utilizzato con funzione di parcheggio, e la successiva stipulazione di un atto di compravendita della singola porzione immobiliare, con espressa esclusione, o mancata menzione, del contestuale trasferimento della proprietà o del diritto reale d’uso sulle pertinenziali porzioni del detto spazio riservato, è possibile pervenire alla dichiarazione di nullità di tale atto. Non risulta quindi corretto riconoscere un diritto reale di uso, in favore dell’attore, in una misura comunque non corrispondente ai canoni di legge, in modo soltanto da condividere i disagi dell’insufficienza dell’area di parcheggio con l’altro condomino, in quanto l’integrazione ope legis del contratto di acquisto dell’odierno ricorrente non può che avvenire, sussistendone le specificate condizioni di fatto, nella proporzione aritmetica stabilita dalla normativa, imperativa ed inderogabile, vigente in materia. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/14/condominio-aree-a-parcheggio-insufficienti-rimedi
Multa sulle strisce blu: come e quando fare opposizione

Cass. sent. n. 8280/16 del 27.04.2016. Nulla la multa sulle strisce blu se il Comune non istituisce aree di parcheggio gratuito nelle vicinanze o, in alternativa, non prova che la zona è di pregio storico o ambientale. Le multe per chi parcheggia l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che: il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, aree di sosta non a pagamento (strisce bianche); oppure che la zona sia stata dichiarata, con apposita ordinanza comunale, di valore storico o di particolare pregio ambientale: solo in questo caso, infatti, non sussiste più l’obbligo di istituire l’alternanza di strisce blu e strisce bianche. Pertanto, la multa elevata all’automobilista che ha lasciato l’auto sulle strisce blue senza pagare il ticket è nulla se: nelle strette vicinanze del luogo ove l’automobilista ha parcheggiato non sono presenti aree di sosta gratuite ossia senza dispositivi di controllo della durata di sosta; e, nello stesso tempo, il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata rientra tra quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale. Questo significa che l’onere della prova, nella causa innanzi al giudice di Pace per l’impugnazione della contravvenzione, è così ripartito: all’automobilista spetta dimostrare – documentazione fotografica alla mano – che le strisce blu non sono intervallate da strisce bianche anche in strade limitrofe e non necessariamente sulla stessa via; se il trasgressore riesce a fornire tale prova, il Comune che non voglia perdere la causa deve esibire l’ordinanza comunale con cui l’area ove l’auto è stata parcheggiata viene catalogata tra quelle di maggior pregio storico o ambientale. Sono questi i principi che escono da una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1]. La Corte ha stabilito, infatti, che è nulla la multa per sosta in zona a pagamento senza l’esposizione del relativo “grattino” se il Comune non fornisce la prova che la zona interessata possa in qualche modo rientrare in quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale e se nelle immediate vicinanze non ha provveduto a istituire un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata di sosta. [1] Cass. sent. n. 8280/16 del 27.04.2016. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119065_multa-sulle-strisce-blu-come-fare-opposizione#sthash.ullHIbqj.dpuf Foto: http://www.6sicuro.it/news/contestare-multa-parcheggio
Contratto bancario nullo se firmato solo dal cliente

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 24/03/2016 n° 5919 La sentenza in commento rappresenta un deciso cambiamento di rotta della Suprema Corte in materia di contratti bancari e finanziari, suscettibile di avere un effetto dirompente in tutti quei contenziosi, in vero molto frequenti nelle aule di Tribunale, in cui si controverta sulla validità del contratto c.d. “monofirma” prodotto in giudizio, ossia caratterizzato dalla presenza sul documento della sola sottoscrizione del cliente, mentre manca la firma della banca o dell’intermediario finanziario. Come è noto, la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.). Trattasi di nullità c.d. “di protezione” che può essere fatta valere solo dal cliente se ritenuta a suo vantaggio (art. 127 T.U.B. e art 23 T.U.F.). Le conseguenze non sono prive di rilievo: in caso mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore (art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B); del pari l’investitore finanziario potrà far valere la nullità del contratto quadro privo di forma scritta (come nel caso da cui è originata la sentenza in commento) e conseguentemente far dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento esecutivi di quello che si siano rivelati per lui sfavorevoli, con effetti restitutori e/o risarcitori a proprio vantaggio (tra le tante, vedasi Tribunale di Milano 28.4.2015; Tribunale di Terni 17.11.2014; Tribunale di Venezia 28.4.2008). Precedentemente, la Suprema Corte, sezione I, con la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito, aveva ritenuto che, in presenza di contratto sottoscritto dal solo cliente, la previsione di forma scritta ad substantiam fosse comunque rispettata qualora il documento rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. L’obbligo di forma scritta è altresì rispettato, proseguiva la Corte, quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto). La sentenza in commento, come anticipato, segna al contrario un completo ribaltamento di rotta: la Cassazione prende atto dell’esistenza del suo precedente dictum del 2012 sopra riportato, ma espressamente dichiara che allo stesso “non può essere dato continuitá”, adducendo una serie di argomentazioni, senz’altro condivisibili, che fanno perno sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di perfezionamento dei contratti per i quali é prevista la forma scritta ad substantiam e il relativo onere della prova. La Corte, in primis, premesso che il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti distinti, purchè risulti il collegamento inscindibile del secondo documento al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo e purchè entrambe le scritture siano prodotte in giudizio, statuisce che la sottoscrizione da parte del cliente della dicitura “Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi” sposta la verifica del requisito della forma scritta ad substantiam sul piano della prova, ove trova applicazione la disposizione dettata dal codice civile che consente di supplire alla mancanza dell’atto scritto nel solo caso previsto dall’art. 2725 c.c., comma 2, che richiama l’art. 2724 c.c., n. 3, ossia nell’ipotesi in cui il contraente abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova del contratto. La preclusione della prova per testimoni citata opera parimenti per la prova per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., per il giuramento ai sensi dell’art. 2739 c.c. e per la confessione quale, in definitiva, sarebbe la presa d’atto, da parte del cliente, della consegna dell’omologo documento sottoscritto dalla banca, manifestata con la dicitura in questione. Ma, conclude la Corte, non si può parlare di “perdita”, ai sensi l’art. 2724 c.c., nel caso, come quello di cui si discute, della consegna del documento alla controparte contrattuale che contiene la propria sottoscrizione (ossia della banca) e quindi non può attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto dai rappresentanti della banca, né potrebbe ammettersi eventualmente una prova testimoniale sul punto, ai fini della prova della sussistenza nella fattispecie del requisito della forma scritta del contratto richiesto ai sensi di legge. Quanto poi alla questione se la validitá del contratto privo della firma della banca possa essere ricollegata alla produzione in giudizio da parte di quest’ultima del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto (es. produzione in giudizio di contabili, ordini di esecuzione, estratti conto ecc.) da cui si evidenzierebbe la volontá di quest’ultima di avvalersi del contratto, la Corte, richiamando consolidato orientamento di legittimitá, sostiene ora che l’eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall’altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc, (tant’è che il congegno non opera se l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione, perchè la morte determina di regola l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.)), con la conseguenza che gli ordini di acquisto eseguiti precedentemente al perfezionamento del contratto quadro (o, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto) sono nulli proprio perché presuppongono l’esistenza ‘a monte’ di un contratto quadro valido. D’altro canto, aggiunge la Corte, far discendere la validità dell’ordine di acquisto dal perfezionamento soltanto successivo del “contratto quadro” non è pensabile, stante il principio dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c. Quanto alla eventuale rilevanza del comportamento tenuto dalle parti in costanza di contratto ‘monofirma’, la
Clausole Rca che sanzionano il ricorso all’assistenza legale dell’assicurato.

Le Assicurazioni dichiarano guerra agli avvocati: ecco le nuove clausole RCA. E’ davvero sconvolgente. Non pensavo potessero arrivare fino a questo punto. Con queste ultime ‘manovre’ sicuramente si può dire abbondantemente superato ogni limite. Parliamo in particolare di una polizza RCA Allianz che è stata sottoposta da un cliente al collega Iapicca, qualche giorno fa. Questa polizza contiene diverse clausole, palesemente vessatorie e, a mio avviso, da considerare nulle per violazione dell’art. 33 Cod. Cons. (nullità di protezione). Ma il fatto più grave non è questo. Le Assicurazioni vogliono illegittimamente dichiarare guerra agli Avvocati, impedendo o meglio scoraggiando (a suon di penali) il ricorso alla difesa nelle pratiche assicurative. Molto probabilmente perché sanno che senza di noi possono liquidare miserie, o abusare della loro posizione forte. Le clausole nulle La prima clausola, denominata ‘risarcimento in forma specifica garanzia RCA‘, impone all’assicurato/danneggiato in caso di sinistro risarcibile con ‘indennizzo diretto’, di avvalersi per la riparazione del mezzo di ‘autoriparatori convenzionati con l’impresa‘. A fronte di questo impegno, l’impresa corrisponderà al danneggiato un premio (non indicato). Al contrario, in caso di mancato rispetto della clausola, il risarcimento spettante ‘sarà ridotto di € 80,00′. L’effetto pratico della clausola è che le Assicurazioni risparmieranno molto sulle riparazioni e che i danneggiati, dovranno, invece, sopportare gli interventi ‘a scatola chiusa’ eseguiti da autoriparatori convenzionati che non è detto siano ‘capaci’ di riparare in maniera pienamente satisfattiva per il cliente ogni danno subito in conseguenza del sinistro… anzi, forse, proprio a causa delle convenzioni che hanno sottoscritto con la compagnia (che, conoscendo il modus operandi delle assicurazioni, sicuramente ‘strozzano’ l’autoriparatore) le riparazioni saranno eseguite con materiali di bassa qualità o di seconda scelta. Non sottovalutiamo, poi, la questione delle garanzie convenzionali di cui molto spesso gode l’autovettura danneggiata che, per come noto, si perdono se le riparazioni sono eseguite in officine che non appartengono alla casa madre del veicolo. Ma il peggio deve ancora arrivare, e riguarda proprio noi avvocati. Nella seconda clausola definita ‘condizione aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica‘, sempre relativamente ai sinistri trattabili con indennizzo diretto – CARD, la compagnia fa impegnare l’assicurato: 1) A NON AFFIDARE LA GESTIONE DEL DANNO A SOGGETTI TERZI CHE OPERINO PROFESSIONALMENTE NEL CAMPO DEL PATROCINIO (AD ESEMPIO: AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI E SIMILI) 2) a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro. In cambio di questi impegni, l’impresa riconosce uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA (cioè € 3,50 ogni 100 euro… una miseria) e . IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO A RINUNCIARE ALLA DIFESA TECNICA, IL CLIENTE DOVRA’ PAGARE UNA PENALE DI EURO 500 da detrarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo. Si tratta di una chiara violazione dei più elementari precetti del codice del consumo. L’impresa provoca, in quanto soggetto più forte del rapporto, una ingiusta compressione dei diritti del consumatore e (fatto più grave) del diritto costituzionale alla difesa del danneggiato. Dal punto di vista giuridico, la condotta della compagnia si appalesa antigiuridica in conseguenza di plurime violazioni sulle vessatorie, ex art. 33 del codice del consumo, in grado di generare la c.d. nullità di protezione della pattuizione invalida. Infatti, soprattutto la seconda clausola (che punisce chi si rivolge ad un avvocato), è da considerarsi vessatoria poiché in grado di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La violazione del codice del consumo è relativa a: – la lettera b) comma II art. 33 cod. cons. (perché la clausola ha il fine di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista); – lettera f) (perché è volta ad imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo); – lettera l) (perchè la pattuizione ha il fine di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto); – lettera q) (perché limita la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordina l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’); – lettera s) (consente al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo); – lettera t) (sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi); – lettera v-bis (impone al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR); – lettera v-ter (rende eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V). Però il problema più grave è un altro. Le Assicurazioni sferrano un attacco diretto all’avvocatura, in modo pubblico, sfrontato, senza timore delle conseguenze. Ed in tutto questo il CNF pensa a versare oltre 1 milione di euro di soldi raccolti dai nostri sacrifici in favore di una iniziativa editoriale di ‘Dubbia’ fattura, mentre la Cassa Forense investe 10 milioni (del nostro sudore e del nostro sangue) in Eataly di Fico. L’Avvocatura è attaccata da ogni fronte, come se fosse il male assoluto e nessuno, paradossalmente, riesce a difenderla. Il valore elevato ed il rango costituzionale della nostra attività, è stato più volte ribadito, nella materia assicurativa, proprio dalla Suprema Corte (Cass. 2275/2006) secondo cui “il diritto di difesa (del danneggiato) costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale
La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 15/03/2016 n° 5068 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata nella sentenza n.5068/16 depositata il 15 marzo 2016, su un caso di particolare rilevanza, analizzando se il divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 cod.civ., possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria. In particolare, se i ‘beni non presenti del donante’ comprendano solo beni futuri, dunque non ancora esistenti, o anche quelli che, seppur venuti in essere, non rientrino nel patrimonio del donante al momento della donazione. La questione posta all’esame delle Sezioni Unite trae origine dalla donazione della quota di un bene ereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo. Il Tribunale adìto prima, la Corte di merito poi, avevano dichiarato la nullità della donazione ex artt. 769 e 771 c.c.. Presentato ricorso per Cassazione, i ricorrenti avevano, nello specifico, chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se l’art. 771 c.c. potesse essere legittimamente interpretato equiparando a tutti gli effetti la categoria dei “beni futuri” con quella dei “beni altrui”. La Seconda sezione, con ordinanza interlocutoria rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite, hanno analizzato la questione, esaminando i diversi orientamenti di legittimità che si sono susseguiti nel tempo. In particolare, secondo una tesi risalente, (Cassazione, sentenza n. 3315 del 1979), la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione”. Successivamente, la Suprema Corte (sentenza n. 6544 del 1985), ha disposto che la donazione di beni altrui non determina alcun obbligo per il donante poiché, attesa la consolidata interpretazione dell’art. 771 cod. civ., dal divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui. Ed inoltre, “ai fini dell’usucapione abbreviata a norma dell’art. 1159 cod. civ. non costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento la donazione di un bene altrui, attesa l’invalidità a norma dell’art. 771 cod. civ. di tale negozio”. Nella sentenza n. 11311 del 1996, la Cassazione, aveva stabilito che “l’atto con il quale una pubblica amministrazione, a mezzo di contratto stipulato da un pubblico funzionario, si obblighi a cedere gratuitamente al demanio dello Stato un’area di sua proprietà, nonché un’altra area che si impegni ad espropriare, costituisce una donazione nulla, sia perché, pur avendo la pubblica amministrazione la capacità di donare, non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione, sia perché l’atto non può essere stipulato da un funzionario della pubblica amministrazione (possibilità limitata dall’art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 ai soli contratti a titolo oneroso), sia perché l’art. 771 cod. civ. vieta la donazione di beni futuri, ossia dell’area che non rientra nel patrimonio dell’amministrazione “donante” ma che la stessa si impegna ad espropriare”. Di particolar pregio è la sentenza n. 10356 del 2009, in cui la Cassazione aveva disposto che: “la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. In senso conforme si è pronunciata la Cassazione, nella sentenza n. 12782 del 2013. Tesi opposta è quella espressa dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 1596 del 2001, per cui “la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”. La dicotomia tra i due orientamenti giurisprudenziali riguarda l’ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell’area della invalidità. Le Sezioni Unite hanno rilevato che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui, è nulla, non per applicazione della nullità sancita dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, bensì per l’assenza della causa nel negozio di donazione. Invero, l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante è un elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale viene meno la causa tipica del contratto stesso, “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”. In effetti, gli elementi costitutivi della donazione sono l’arricchimento del terzo con relativo depauperamento del donante, e lo spirito di liberalità, che determina il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario, da individuare “nella consapevolezza dell’uno di