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Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?

Cass., Sent. N. 12422/21. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali. La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012,  per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012. Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini. Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini. La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche. Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC: la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO); la terza, attesta  l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche –  la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB); la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251 

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Prova del perfezionamento della procedura notificatoria di atto impositivo a mezzo posta: cosa serve?

La Corte di Cassazione, SU Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, a risoluzione di contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.  Fonte: https://www.foroeuropeo.it/499-attualita-news/attualita-varie-news-bis/47897-notificazione-a-mezzo-posta-corte-di-cassazione-su-sentenza-n-10012-del-15-04-2022

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Notifica dell’impugnazione al difensore costituito per più parti.

Art. 170 c.p.c. La problematica della notifica di un’unica copia dell’atto di impugnazione al difensore, il quale assista diversi soggetti, è stata risolta dal legislatore con la nuova formulazione dell’art.170 cpc, che, nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, al comma 2, espressamente statuisce che “E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”. La formulazione del riportato art.170, comma 2, cpc ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza 15.6.2018 n.15920, ha affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto. Il principio di cui all’art.170, comma 2, cpc opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. 13.3.2018 n. 6059; Cass. 8.11.2012 n. 19297). E’ valida, quindi, la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensorecostituito in rappresentanza di più parti (Cass., sez.un., 15.12.2008 n. 29290); non è necessario che l’atto di impugnazione sia notificato presso il difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate. La regola che l’atto di impugnazione fosse notificato al difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate era “sproporzionata” rispetto al compito del difensore di assistere i clienti, che ben può essere conseguito con la notifica di una sola copia dell’impugnazione. Il principio della notifica all’unico difensoredi più parti di un unico ricorso è stato confermato anche per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 4.10.2013 n. 22751), non determinando la notifica di una unica copia la violazione del principio del contraddittorio, né di alcun principio di diritto sostanziale (Cass. 12.5.2011 n.10386; Cass. sez.un., 15.12.2008 n. 29290). Nel caso di parte con più procuratori, si è specificato (Cass. 3.3.2014 n. 4933; Cass. 14.10.2014 n. 21698) che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché in questo caso la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato. E’ stato così capovolto (Cass. 17.12.2014 n. 26541) l’indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass., sez.un., 10.10.1997 n.9859, in base al quale è nulla la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/avvocato-pluridifensore-e-notifica-impugnazione/

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Quando si perfeziona la notifica a mezzo del servizio postale?

Cassazione Civile, Sent. Sez. II, Sent. n. 19730 del 03/10/2016 “Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l’ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Siffatta interpretazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. E per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale”. Link alla sentenza: Fonte: http://consiglioaperto.blogspot.it/2016/10/quando-si-perfeziona-la-notifica-mezzo.html Foto: http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/italiya-rim-nastroeniya-goroda-96409

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Processo tributario: i chiarimenti sulla notifica del ricorso per Cassazione

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 20/07/2016 n. 14916 Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’importante e recente sentenza n. 14916, depositata in cancelleria il 20 luglio 2016, hanno chiarito alcuni aspetti in materia di notifica del ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario. In primis, la Suprema Corte è intervenuta sulle nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, stabilendo i seguenti principi di diritto. A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello: a1) un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (tra altre, Cass., sez. un., nn. 6248 del 1982 e 9539 del 1996, nonché Cass. nn. 1100 del 2001 e 5025 del 2002); a2) altro indirizzo, muovendo dal medesimo presupposto, perviene alla opposta conclusione secondo cui la notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., ma non privo di un qualche collegamento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla e non inesistente (e, quindi, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata), in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni di legge, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e 16952 del 2006). B) Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello: b1) anche in questo caso, ed analogamente, secondo un primo indirizzo la notificazione è affetta da giuridica inesistenza e non da mera nullità (con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione), dal momento che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta dall’art. 85 cod proc. civ. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore (tra altre, Cass., sez. un., n. 3947 del 1987 e Cass. nn. 9147 del 2007, 3338 del 2009, 13477 del 2012); b2) altro orientamento ritiene, invece, che una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, con l’effetto che la rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto Io scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al luogo ed alla parte destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (ex aliis, Cass. nn. 22293 del 2004, 13667 del 2007 e 13451 del 2013). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali), che consiste nell’individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell’atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano. L’unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell’invalidità della notificazione è l’art. 160, il quale, sotto la rubrica “Nullità della notificazione”, dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l’art. 156 (“Rilevanza della nullità”), il quale prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (primo comma); “Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (secondo comma); “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del principio dell’assorbimento nei mezzi di gravame sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia non è appagante, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14916/16. Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè

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Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec

Da mercoledì prossimo, tutti gli atti di riscossione di Equitalia verranno notificati esclusivamente tramite pec. La novità, ricordata dallo stesso concessionario della riscossione in una missiva inviata il 17 maggio scorso al Consiglio nazionale dei commercialisti, dà attuazione a quanto stabilito dalla riforma fiscale (art. 14 d.lgs. n. 159/2015) che ha introdotto l’obbligo di notifica a mezzo pec per imprese individuali, società di persone e capitali, professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché ai contribuenti che ne fanno richiesta. Tra pochi giorni, dunque, si dirà addio a buste verdi e raccomandate: le cartelle, ai soggetti sopraindicati, arriveranno soltanto in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla camera di commercio o all’ordine di iscrizione (c.d. registro Ini-Pec). I cittadini, invece, che non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo pec, continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano. Si tratta di “novità – scrive il gruppo nella missiva – che andranno a potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata, migliorando l’efficienza del processo di notifica e rendendo meno onerosa l’interlocuzione con Equitalia” visto che chi è dotato di pec, per scelta o per obbligo, riceverà tempestivamente sulla propria casella mail le comunicazioni senza essere costretto, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, a dover ritirare gli atti presso gli uffici postali/comunali. Se la notifica non va a buon fine, nel caso di indirizzo pec non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, ricorda Equitalia, “l’atto sarà inviato telematicamente alla CCIAA competente per territorio e sarà sempre disponibile online in un’apposita sezione del sito Internet. Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata A/R”. In tutti gli altri casi, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui Equitalia riceverà la comunicazione (da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata) dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario. Per cui, anche se il contribuente non legge la mail o non la apre, la notifica si intende come regolarmente avvenuta. Fonte: Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658

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Anche per le notificazioni via PEC vale il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 Con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno ribadito che anche per la notifica telematica vale il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La corte di legittimità, condividendo un orientamento ormai consolidato, ha infatti affermato che «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni». In relazione a quest’ultime, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno altresì rilevato che il suddetto principio debba applicarsi anche alle notifiche via PEC: il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto, conseguente alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale dell’indirizzo di PEC (espressamente indicato proprio a tal fine nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità), “determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC“. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dimostrato né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente – sia pure con estensione “doc” in luogo del formato “pdf” – e quello cartaceo depositato in cancelleria. Ebbene, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti “un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte“. Fonte: http://giuricivile.it/anche-le-notificazioni-via-pec-vale-principio-raggiungimento-dello-scopo-ex-art-156-c-p-c/ Foto: http://www.visitel.it/internet_e_web/posta_elettronica_pec_mail.php  

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Equitalia: inesistenti le notifiche a mezzo di poste private

Le cartelle esattoriali possono essere notificate con raccomandata a/r ma solo da Poste Italiane e non da agenzie postali e corrieri privati. La notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata (per esempio Nexive, Posta express, Mailpost ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta. Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali. Secondo l’orientamento ormai maggioritario, approvato da una nota recente sentenza della Cassazione [1], la cartella Equitalia e gli altri atti della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata a/r e ai fini della validità della notifica non è necessario dunque l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ciò che conta però è che la posta incaricata della notifica sia il fornitore universale del servizio postale, cioè Poste Italiane, e non altri corrieri privati. Per espressa previsione di legge [2] il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati. In particolare è previsto che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità. Tanto è stato chiarito più volte espressamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [3] secondo cui l’operatore postale privato è un “soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio”. La notifica effettuata da soggetti non abilitati è viziata da inesistenza. Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con l’impugnazione da parte del destinatario che dimostra così di averne avuto comunque conoscenza. L’inesistenza della notifica può essere rilevante ai fini della prescrizione del tributo in quanto se sono già decorsi i termini di prescrizione ed Equtalia nel frattempo non ha proceduto ad una notifica regolare della cartella esattoriale (o altro atto successivo), non può parlarsi di atti interruttivi. Ne consegue l’estinzione del debito e l’impossibilità di procedere alla sua riscossione. [1] Cass. sent. n. 8333/2015. [2] Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal D.Lgs. 58/2011. [3] Cass. sent. n. 2035 del 30.01.2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf Foto:

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Multa nulla per difetto di notifica se non c’è compiuta giacenza

Raccomandata non ritirata dal destinatario: la posta non può apporre il timbro di “compiuta giacenza” prima dei 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata. Chi non ritira la raccomandata con la multa dalle mani del postino e non si cura poi di ritirarla all’ufficio postale ha un nuovo motivo per impugnare il verbale: con una recente sentenza, il giudice di Pace di Teramo [1] ha infatti chiarito che la contravvenzione va annullata se le Poste appongono, sulla busta, il timbro con la dicitura “compiuta giacenza” prima del decorso di 10 giorni dall’avviso al destinatario. Ma cerchiamo di comprendere meglio come funziona questo ennesimo vizio di forma della notifica di atti giudiziari e amministrativi. Come funziona la compiuta giacenza Come abbiamo già spiegato nella nostra guida sulla compiuta giacenza, tutte le volte in cui il postino, nel tentare di recapitare un atto giudiziario o un avviso di pagamento [2], non trova il destinatario all’indirizzo indicato sul plico, riporta la raccomandata all’ufficio postale e ne dà comunicazione a quest’ultimo inviandogli una seconda comunicazione (anch’essa con raccomandata). In questa lo invita a recarsi in Poste per ritirare l’atto di cui si era tentata la notifica. Se il destinatario non lo fa, dopo 10 giorni la notifica si considera come avvenuta (anche se mai ritirata) e viene apposta, sulla raccomandata, la dicitura “compiuta giacenza”. In questo caso, dunque, a differenza delle normali raccomandate, il plico non rimane giacente per 30 giorni, ma solo 10. Se il timbro viene apposto prima dei 10 giorni La sentenza in commento chiarisce che il rispetto dei 10 giorni prima dell’apposizione del timbro “compiuta giacenza” è richiesto a pena di nullità della notifica. Pertanto, se sulla multa (ma il discoro può essere esteso a qualsiasi altro atto amministrativo o giudiziario) è apposta la dicitura “non ritirato” anche nove giorni dopo la spedizione della (seconda) raccomandata con cui l’automobilista è avvisato che il verbale è depositato in giacenza alla Posta, si ha un vizio di forma e nessun pagamento è dovuto. Perché si perfezioni la notifica è necessario che siano decorsi tutti i dieci giorni; diversamente essa va dichiarata nulla. La fretta dell’ufficio postale, che non aspetta tutti i 10 giorni prima di marcare la raccomandata con la dicitura “compiuta giacenza”, salva quindi il destinatario che in ogni caso, per far valere il vizio, deve comunque impugnare l’atto davanti al giudice. [1] G.d.P. Teramo, sent. n. 126/2016. [2] Si pensi – come nel caso di specie – al Prefetto per quanto riguarda l’ingiunzione di pagamento di un verbale per violazione del codice della strada. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117556_multa-nulla-per-difetto-di-notifica-se-non-ce-compiuta-giacenza#sthash.1sjWnirl.dpuf Foto: https://pensareliberi.files.wordpress.com/2012/01/97504059.jpg

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