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In mediazione la partecipazione è necessaria ma delegabile

Cass. Sent. N. 8473 del 17 marzo 2019. Con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 la Cassazione Civile Sezione Terza ha enunciato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; – la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Viene cosi cassata quella giurisprudenza di merito che riteneva indispensabile per il perfezionarsi della condizione di procedibilità la effettiva partecipazione della parte agli incontri ed il divieto per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore. E’ pure ribadito il concetto che per l’assolvimento della condizione di procedibilità è sufficiente la partecipazione al solo primo incontro di mediazione. Da segnalare come la Corte evidenzi che la procedura della mediazione abbia fatto emergere la necessità di nuove competenze professionali nell’avvocato. Non più solo l’avvocato che” rappresenta” in giudizio ma anche l’avvocato che “assiste” in mediazione. Una figura professionale nuova, che richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Il giudice di legittimità, pur sottolineando che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale e che pertanto la partecipazione personale delle parti è fondamentale evidenzia, che la parte può farsi liberamente sostituire anche dal proprio difensore. Non è però sufficiente a delegare la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore – nel caso di specie peraltro rilasciata con atto notarile – pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La forma della “procura sostanziale” a mediare dovrà essere quello di una scrittura privata non autenticata. La necessità di far autenticare da notaio la scrittura privata di delega per consentire al sostituto di partecipare alla mediazione, ove sottoscrivere il verbale di mediazione, che pure ha la forma di scrittura privata non autenticata, appare a dir poco superflua. E’ un argomento che merita comunque un approfondimento e su cui si tornerà a breve in questo spazio. Fonte:https://www.cfnews.it/diritto/in-mediazione-la-partecipazione-è-necessaria-ma-delegabile/?cookieLawRefresh=1

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Fondo patrimoniale e azione revocatoria: da quando decorre la prescrizione?

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24/03/2016 n° 5889 Nel caso di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, l’azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Non rileva la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., che costituisce mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. La Corte di Cassazione, sentenza 24 marzo 2016 n. 5889, ha confermato la sentenza di appello che ha revocato il fondo patrimoniale, considerando il periodo di prescrizione dell’azione di cinque anni, decorrente non dalla data dell’atto, ma dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La coppia di coniugi aveva stipulato la costituzione del fondo con atto notarile in data 20 aprile 1999, conferendo al fondo il diritto di usufrutto ai medesimi spettante su alcuni immobili e terreni. In data 22 settembre 2003 il marito si era accollato i debiti di una squadra di pallacanestro. In seguito la Banca aveva chiesto la condanna di entrambi i coniugi, al pagamento della somma di 2.500.000 euro e la revoca dell’atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale. I coniugi si erano difesi invocando l’avvenuta prescrizione del diritto che, a norma dell’art. 2903 c.c., avviene in cinque anni dalla data dell’atto. Inoltre l’atto sarebbe stato annotato solo nell’ottobre del 2003 per un ritardo nella trascrizione da parte del Notaio rogante. La Corte d’appello di Bologna aveva però confermato la condanna del tribunale poiché l’atto, benché stipulato in data 20 aprile 1999, era divenuto effettivamente opponibile ai terzi – fra i quali la Banca creditrice – soltanto con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, avvenuta il successivo 1 ottobre 2003. Doveva ritenersi irrilevante, il fatto che nel momento della costituzione del fondo patrimoniale il marito si trovasse “in ottime condizioni economiche”, perché tale costituzione gli aveva permesso di “sottrarre parte dei suoi beni che dovevano garantire il creditore dall’adempimento dell’accollo”. La Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale seguito anche dalla Corte d’appello, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2903 c.c., decorre dal giorno in cui l’atto è opponibile ai terzi, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. La Corte ha confermato l’inconsistenza della tesi secondo cui l’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve essere rapportato non alla data di annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ma a quella della sua effettiva stipulazione. La Cassazione, richiamando una propria decisione resa a sezioni unite – sentenza 13 ottobre 2009 n. 21658 – ha ribadito che la costituzione di tale fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. le quali sono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. La trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., rileva come mera pubblicità-notizia e non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (si veda anche Cass. Civ. 12 dicembre 2013 n. 27854). La citata giurisprudenza, si legge nella sentenza, è in armonia con quella relativa alla prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, che decorre dalla data della dichiarazione di fallimento e non da quella del compimento dell’atto da revocare (Cass. Civ. 5 novembre 1999 n. 12317, e Cass. Civ. 5 dicembre 2003 n. 18607). http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/29/azione-revocatoria-e-fondo-patrimoniale-da-quando-decorre-termine-prescrizione Foto: https://www.google.it/search?q=prescrizione+reati&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZmYftgo7MAhUM8RQKHVZ0AA8Q_AUICSgD#tbm=isch&q=prescrizione+reati+clessidra&imgrc=qSWhDFvvxNGWFM%3A

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